Example: bachelor of science

Codice civile svizzero - Federal Council

1 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 1 luglio 2020) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1904, decreta: Titolo preliminare Art. 1 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali pu rife-rirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. 2 Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la con-suetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. 3 Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza pi autorevoli.

L’esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di prote-zione degli adulti. Art. 20 1 Il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni.17IV. Parentela 2 Due persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall’altra; sono parenti in linea collaterale se discendono da un autore

Tags:

  Porte, Civile, Codice, Zione, Svizzero, Prote zione, Codice civile svizzero

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Codice civile svizzero - Federal Council

1 1 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 1 luglio 2020) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1904, decreta: Titolo preliminare Art. 1 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali pu rife-rirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. 2 Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la con-suetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. 3 Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza pi autorevoli.

2 Art. 2 1 Ognuno tenuto ad agire secondo la buona fede cos nell esercizio dei propri diritti come nell adempimento dei propri obblighi. 2 Il manifesto abuso del proprio diritto non protetto dalla legge. Art. 3 1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. 2 Nessuno pu invocare la propria buona fede quando questa sia in-compatibile con l attenzione che le circostanze permettevano di esige-re da lui. Art. 4 RU 24 233, 27 263 e CS 2 3 1 [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l art. 122 della Cost.

3 Del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1 gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). 210A. Applicazione del diritto B. Limiti dei rapporti giuridici I. Osservanza della buona fede II. Effetti della buona fede III. Apprezza-mento del giudice Codice civile svizzero 2 210 1 Il giudice tenuto a decidere secondo il diritto e l equit quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. Art. 5 1 I Cantoni sono autorizzati ad emanare ed abrogare disposizioni di diritto civile nelle materie riservate al diritto cantonale.

4 2 Quando la legge si riferisce all uso od all uso locale, il diritto canto-nale finora esistente vale come espressione dei medesimi, in quanto non sia provato un uso che vi deroghi. Art. 6 1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. 2 I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranit , interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrat-tuali relativi alle medesime. Art. 7 Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni3 relative alla conclusione, all adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile .

5 Art. 8 Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Art. 9 1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finch non sia dimostrata l inesattezza del loro conte-nuto. 2 Questa prova non soggetta ad alcuna forma speciale. Art. 104 3 RS 220 4 Abrogato dal n. II 3 dell all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1 gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). C. Rapporti col diritto cantonale I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale II.

6 Diritto pubblico cantonale D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni E. Prove I. Onere della prova II. Prova dei documenti pubblici Codice civile svizzero 3 210 Libro primo: Del diritto delle persone Titolo primo: Delle persone fisiche Capo primo: Del diritto della personalit Art. 11 1 Ogni persona gode dei diritti civili. 2 Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell ordine giuridico, una eguale capacit d avere diritti ed obbligazioni. Art. 12 Chi ha l esercizio dei diritti civili ha la capacit di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri.

7 Art. 13 Chi maggiorenne e capace di discernimento ha l esercizio dei diritti civili. Art. 145 maggiorenne chi ha compiuto gli anni 18. Art. 156 Art. 167 capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque per-sona che non sia priva della capacit di agire ragionevolmente per effetto della sua et infantile o di disabilit mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. 5 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1 gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

8 6 Abrogato dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, con effetto dal 1 gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921). 7 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1 gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). A. Personalit in genere I. Godimento dei diritti civili II. Esercizio dei diritti civili 1. Oggetto 2. Condizioni a. In genere b. Maggiore et c.. d. Capacit di discernimento Codice civile svizzero 4 210 Art. 178 Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto curatela generale non hanno l esercizio dei diritti civili.

9 Art. 18 Gli atti di chi incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Art. 19 1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l esercizio dei diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante 2 Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provve-dere a piccole incombenze della vita 3 Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti Art. 19a13 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il consenso del rappresentante legale pu essere espresso o tacito oppure consistere in una ratifica a posteriori.

10 2 L altra parte liberata se la ratifica non interviene entro un congruo termine che pu fissare essa stessa o far fissare dal giudice. Art. 19b14 1 In difetto di ratifica ad opera del rappresentante legale, ciascuna parte pu ripetere le prestazioni che ha fatto. Tuttavia la persona che non ha l esercizio dei diritti civili risponde soltanto dell utile che la prestazio- 8 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1 gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). 9 Nuovo testo giusta il n.