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CODICE DELLA PRIVACYTESTO UNICO IN MATERIA DI DATI PERSONALI ( 30 giugno 2003, n. 169)Documento n. 9 del 19 marzo 2004 Via G. Paisiello, 24 00198 Roma tel.: 06 (fax 06 ) Luca Pacioli CIRCOLARE IDisposizioni generali1 Diritto alla protezione dei dati personali 32 Tipologia dei dati oggetto di tutela 33 Modalit del trattamento dati 44 Informativa alla PRIVACY 45 Consenso al trattamento dati 46 Autorizzazione al trattamento dati 57 Titolare, Responsabile ed Incaricati del trattamento dati 58 Obblighi e misure minime di sicurezza 69 Notificazione al Garante 7 Parte II Le regole e gli adempimenti per i professionisti1 Ambito soggettivo di applicazione 82 Adempimenti 83Il Documento Programmatico sulla Sicurezza 84 Sanzioni 105 Termi

INDICE Introduzione Pag. 1 Parte I Disposizioni generali 1 Diritto alla protezione dei dati personali “ 3 2 Tipologia dei dati oggetto di tutela “ 3 3 Modalità del trattamento dati “ 4

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1 CODICE DELLA PRIVACYTESTO UNICO IN MATERIA DI DATI PERSONALI ( 30 giugno 2003, n. 169)Documento n. 9 del 19 marzo 2004 Via G. Paisiello, 24 00198 Roma tel.: 06 (fax 06 ) Luca Pacioli CIRCOLARE IDisposizioni generali1 Diritto alla protezione dei dati personali 32 Tipologia dei dati oggetto di tutela 33 Modalit del trattamento dati 44 Informativa alla PRIVACY 45 Consenso al trattamento dati 46 Autorizzazione al trattamento dati 57 Titolare, Responsabile ed Incaricati del trattamento dati 58 Obblighi e misure minime di sicurezza 69 Notificazione al Garante 7 Parte II Le regole e gli adempimenti per i professionisti1 Ambito soggettivo di applicazione 82 Adempimenti 83Il Documento Programmatico sulla Sicurezza 84 Sanzioni 105 Termini stabiliti per l adeguamento alle nuove disposizioni 116 Schema riassuntivo degli adempimenti 11 AppendiceGlossario dei termini utilizzati dal legislatore 13 Fondazione Luca PacioliIICircolare CODICE DELLA

2 PRIVACY TESTO UNICO IN MATERIA DI DATI PERSONALI ( 30 giugno 2003, n. 169)Dal 1 gennaio 2004 entrato in vigore il CODICE DELLA PRIVACY . La nuova disciplina oltre araccogliere in un unico contesto semplificato le molte disposizioni previgenti, introduce unaserie di modificazioni volte da un lato a semplificare gli adempimenti previsti in materia diinformativa, consenso e notificazione, dall altro a prescrivere l adozione di nuove misureminime di sicurezza, specialmente in ambito disciplina dovr essere applicata da tutti coloro che trattino dati personali e, in tale ambi-to soggettivo.

3 Sono compresi anche i professionisti. Si richiama subito l attenzione sul fattoche taluni adempimenti andranno assolti in termini brevi, onde non incorrere nelle pesantisanzioni previste dalla nuove la presente circolare si intende fornire una prima illustrazione dei contenuti del nuovoTesto Unico. La materia presenta allo stato profili di dubbia interpretazione che laFondazione Luca Pacioli ha provveduto a rappresentare all Autorit Garante per la prote-zione dei dati personali per ottenere un sollecito chiarimento.

4 Si fa pertanto riserva di torna-re sull argomento qualora intervenissero novit .IntroduzioneDal 1 gennaio 2004 entrato in vigore il CODICE DELLA PRIVACY . Si tratta di un TestoUnico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, che statoadottato con il 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29luglio 2003. Tale decreto stato emanato ai sensi DELLA legge di delega 24 marzo 2001, n. 127, laquale, all art. 1, ha previsto che Il Governo emana un testo unico delle disposizioniin materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei datipersonali e delle disposizioni connesse coordinandovi le norme vigenti ed appor-tando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordi-namento o per assicurarne la migliore attuazione.

5 Il testo unico riordina tutta la normativa in tema di trattamento dei dati personaliriunendo in un unico contesto la L. 675/1996 e gli altri decreti legislativi1, regola-Fondazione Luca Pacioli1 Circolare 1 n. 123 del 9 maggio 1197, n. 255 del 28 luglio 1997, n. 135 dell 8 maggio 1998, del 13 maggio 1998, n. 389 del 6 novembre 1998, n. 51 del 26 febbraio 1999, n. 135dell 11 maggio 1999, 281 del 30 luglio 1999, n. 282 del 30 luglio 1999, n.

6 467 del 28dicembre e codici deontologici che si sono succeduti in questi ultimi anni, apportandonumerose integrazioni e modificazioni che tengono conto DELLA giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali e DELLA direttiva Ue 2000/58 sullariservatezza nelle comunicazioni opera di sistematizzazione dell intera disciplina, il Legislatore si ispirato aiprincipi di semplificazione ed efficacia, riducendo del 30% circa (come rileva larelazione di accompagnamento al CODICE ) il numero di disposizioni vigenti in mate-ria.

7 In particolare, l opera di semplificazione ha investito principalmente l adempi-mento delle notificazioni, dell informativa e del consenso con un conseguente snel-limento degli adempimenti necessari. Il CODICE , costituito da 186 articoli, si compone di tre parti che contengono rispetti-vamente: disposizioni generali (artt. 1-45), riguardanti le regole sostanziali delladisciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti,salvo eventuali regole specifiche (II parte); disposizioni particolari (artt.)

8 46-140) per specifici trattamenti, ad integrazio-ne od eccezione alle disposizioni generali (I parte); disposizioni (artt. 141-186) relative alle azioni di tutela dell interessato ed alsistema sanzionatorio cui si aggiungono le norme di modifica, finali e dicarattere transitorio. Il CODICE completato da tre allegati: Allegato A: codici di deontologia; Allegato B: disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza; Allegato C: elenco dei trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudi-ziario o per fini di polizia che dovranno essere individuati entro il 30 giugno2004 dai Ministeri competenti.

9 Fondazione Luca Pacioli2 Circolare PARTE I Disposizioni generali1. Diritto alla protezione dei dati personaliDiversamente dal passato, il CODICE definisce il diritto alla protezione dei datipersonali come un vero e proprio diritto DELLA persona: l art. 1, infatti, prevedeespressamente che Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali . In talmodo, cos come i tradizionali diritti DELLA personalit (nome, immagine, riservatez-za) anche il diritto di ogni soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, alla prote-zione dei dati personali viene ad essere tutelato direttamente dalla legge.

10 Il princi-pio riproduce quasi fedelmente l art. 8 DELLA Carta dei diritti fondamentalidell Unione Europea stipulata a Nizza il 7 dicembre 2000 Chiunque ha diritto allaprotezione dei dati personali che lo riguardano. 2. Tipologia dei dati oggetto di tutelaIl testo unico riproduce la distinzione principale, gi evidenziata dalla legge , tra dati ordinari e dati sensibili. Sono dati sensibili, a norma dell art. 4, ), testo unico PRIVACY , i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etni-ca, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l ade-sione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filo-sofico, politico o sindacale, nonch i dati personali idonei a rivelare lo stato disalute e la vita sessuale.