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CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE - opschieti.it

1 OPS SpA - CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE 1 Comma Art. 7 L. 300/70 Legge 300/70 Art. 7 Sanzioni disciplinari Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse pu essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non pu adottare alcun provvedimento DISCIPLINARE nei confronti nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

1 OPS SpA - CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE – 1° Comma Art. 7 L. 300/70 Legge 300/70 Art. 7 – Sanzioni disciplinari Le norme disciplinari relative

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1 1 OPS SpA - CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE 1 Comma Art. 7 L. 300/70 Legge 300/70 Art. 7 Sanzioni disciplinari Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse pu essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non pu adottare alcun provvedimento DISCIPLINARE nei confronti nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

2 Il lavoratore potr farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 Luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non pu essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per pi di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari pi gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

3 Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facolt di adire l'autorit giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione DISCIPLINARE pu promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell ufficio del lavoro.

4 La sanzione DISCIPLINARE resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall invito rivoltogli dall ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione DISCIPLINARE non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l autorit giudiziaria, la sanzione DISCIPLINARE resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non pu tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. CODICE Civile Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

5 Deve inoltre osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende. 2 Art. 2105 Obbligo di fedelt il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l imprenditore, n divulgare notizie attinenti all organizzazione e ai metodi di produzione dell impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Art. 2106 Sanzioni disciplinari L inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti pu dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravit dell infrazione e in conformit delle norme corporative.

6 Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato Ciascuno dei contraenti pu recedere dal contratto a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equit . In mancanza di preavviso, il recedente tenuto verso l altra parte a una indennit equivalente all importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennit dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro. Art. 2119 Recesso per giusta causa Ciascuno dei contraenti pu recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.

7 Se il contratto a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l indennit indicata nel secondo comma dell articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell azienda. D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 Art. 5 Obblighi dei lavoratori 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, al fine della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonch i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

8 D) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonch le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso 3di urgenza, nell ambito delle loro competenze e possibilit , per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

9 H) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento di tutti gli obblighi imposti dall autorit competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. CCNL Addetti all Industria metalmeccanica e della installazione di impianti Disciplina Generale Art. 18. - Rapporti in azienda. Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione AZIENDALE . I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilit nell'organizzazione AZIENDALE , saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.

10 In armonia con la dignit del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanit . Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro. Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunit ai sensi della lett.


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