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Collaborazioni occasionali: le mini co.co.co.

Articolo pubblicato sul numero 24|2015 del 15/06/2015. Collaborazioni occasionali: le mini di Gesuele Bellini Mini : entriamo nel dettaglio e spieghiamo le caratteristiche di questo tipo di contratto che viene toccato in maniera importante dal jobs act di futura emanazione (tipologie contrattuali). Lavoro : Rapporto di lavoro : Collaborazioni coordinate e continuative art. 2094. n. 600 del 1973, art. 24. n. 600 del 1973, art. 23. n. 917 del 1986, art. 50. n. 276 del 2003, art. 61. Circ. MinLavoro n. 39 del 15 febbraio 2007. Circ. MinLavoro n. 1 del 8 gennaio 2004. Circ. INPS n. 9 del 22 gennaio 2004. Circ. INPS n. 41 del 13 marzo 2006. Nelle norme codicistiche, oltre alla nozione di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 e a quella di lavoro autonomo ex art. 2222 , emergono altre tipologie di rapporto che non sono inquadrabili n nella prima n nella seconda fattispecie e per questo definite di tipo parasubordinato.

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1 Articolo pubblicato sul numero 24|2015 del 15/06/2015. Collaborazioni occasionali: le mini di Gesuele Bellini Mini : entriamo nel dettaglio e spieghiamo le caratteristiche di questo tipo di contratto che viene toccato in maniera importante dal jobs act di futura emanazione (tipologie contrattuali). Lavoro : Rapporto di lavoro : Collaborazioni coordinate e continuative art. 2094. n. 600 del 1973, art. 24. n. 600 del 1973, art. 23. n. 917 del 1986, art. 50. n. 276 del 2003, art. 61. Circ. MinLavoro n. 39 del 15 febbraio 2007. Circ. MinLavoro n. 1 del 8 gennaio 2004. Circ. INPS n. 9 del 22 gennaio 2004. Circ. INPS n. 41 del 13 marzo 2006. Nelle norme codicistiche, oltre alla nozione di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 e a quella di lavoro autonomo ex art. 2222 , emergono altre tipologie di rapporto che non sono inquadrabili n nella prima n nella seconda fattispecie e per questo definite di tipo parasubordinato.

2 La categoria del lavoro parasubordinato, in realt , frutto delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali e il contratto che appartiene a tale tipologia e meglio la rappresenta il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ( ). Lo stesso per la prima volta stato disciplinato dalla legge n. 741/1959 (cd. Legge Vigorelli) in materia di estensione erga omnes dei contratti di lavoro che, all'art. 2, garantiva un minimo inderogabile di trattamento economico e normativo anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ha poi trovato la propria collocazione normativa nell'art. 409 n. 3 , relativo alle controversie individuali, in base al quale il lavoratore che inquadrato in tale fattispecie si pu definire come colui che effettua una prestazione d'opera non a carattere subordinato, caratterizzata dai seguenti requisiti: la collaborazione con il committente.

3 La continuit della prestazione, quindi la non occasionalit ;. il coordinamento col committente quindi connessione funzionale tra le attivit del committente e pagina 1 di 9 24-07-2015. Copyright Gruppo Buffetti - E' vietata la riproduzione anche parziale lavoratore che si concretizza in un inserimento nell'organizzazione aziendale;. la prestazione prevalentemente personale. Il legislatore, preoccupato dall'uso distorto di tali tipologie lavorative, ma soprattutto attento ad un risparmio dei costi, con il n. 276/2003 ha cercato di delineare e a disciplinare in modo rigoroso le Collaborazioni che pi preoccupavano in questo contesto introducendo la figura del lavoro a progetto. Con tale ultima normativa si introdotta, invero, la funzione del contratto di collaborazione in argomento, diretta a uno o pi progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. Il campo di applicazione delle norme sul progetto costituito dalle Collaborazioni coordinate e continuative, per cui vanno preliminarmente esclusi da tale disciplina tutti i rapporti di lavoro che hanno una qualificazione giuridica diversa, quali ad es.

4 Il lavoro autonomo occasionale, il lavoro occasionale accessorio. Tra le tipologie escluse dal progetto si ritrovano, tra l'altro, la figura dei mini ed altre fattispecie quali gli agenti e rappresentanti di commercio, i servizi di cura e assistenza alla persona, gli esercenti professioni intellettuali, le Collaborazioni rese a favore delle associazioni e societ . sportive dilettantistiche, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societ , i partecipanti a collegi e commissioni di societ , i soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia. Sono inoltre escluse tutte le rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni, poich l'intera riforma Biagi non si applica al settore pubblico Alle fattispecie su richiamate, nell'esclusone del progetto, in quanto al di fuori dalla portata applicativa della legge, si aggiungono anche una serie di prestazioni rese sotto forma di , per le quali non si ritiene sussistente il rischio di comportamenti irregolari o elusivi e non si pone quindi quella necessit di tutela, che rappresenta la finalit principale della riforma.

5 Visto che legislatore non ha specificato cosa debba intendersi per progetto, programma o fase di esso, a ci ha dovuto supplire la giurisprudenza accompagnata da appositi interventi del Ministero del lavoro, che con alcune circolari ha avuto pi volte l'occasione per fare il punto della situazione e cercare di mettere un poco di chiarezza nella giungla dei diversi orientamenti che si sono creati. Questa problematica, tuttavia, esula dal presente lavoro, che invece mira a inquadrare la tematica delle mini Le mini Si tratta di quelle tipologie lavorative che rientrano nell'art. 61, co. 2 del n. 276/2003, cos . come modificato dall'art. 48, co. 7 della Legge n. 183/2010, il quale esclude l'obbligo di ricondurre a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, che rientrano nelle cd.

6 Prestazioni occasionali, ovvero quei rapporti di collaborazione con lo stesso committente il cui compenso non superi un determinato importo economico ed una stabilit durata. Precisamente, ai sensi della predetta norma, per mini si intendono i rapporti di durata pagina 2 di 9 24-07-2015. Copyright Gruppo Buffetti - E' vietata la riproduzione anche parziale complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, fermo restando che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5 mila euro. In pratica, ai sensi della predetta norma, si devono rispettare i seguenti elementi: durata complessiva annua (1 gennaio 31 dicembre) non superiore a 30 giorni (la prestazione giornaliera potr essere anche di un'ora o di 10 ore non rilevando ai fini del conteggio delle giornate) o a 240 ore nell'ambito dei servizi di cura e assistenza della persona con lo stesso committente.

7 Compenso annuo complessivo non superiore a 5 mila euro In sostanza come definite dalla circolare del Ministero del lavoro n. 1/2004 - si tratta di Collaborazioni coordinate e continuative di portata limitata, atteso l'arco di tempo ridotto (inferiore a 30 giorni) ed un importo contenuto (non superiore a 5 mila euro nell'anno solare con lo stesso committente). In merito al concetto del periodo temporale di 30 giorni, si evidenzia l'esistenza di due interpretazioni. Secondo un primo indirizzo seguito in ambito ispettivo ma mai formalizzato in una circolare o altro documento di prassi ministeriale i 30 giorni sono considerati come periodo in un intervallo di tempo. In base ad un ulteriore orientamento, invece che si basa su un dato letterale della norma coordinata con il requisito delle 240 ore nell'ambito dei servizi di cura e assistenza i 30 giorni sono di giorni effettivi nell'anno solare, difatti, se le 240 ore sono intese come ore effettive, il tenore letterale della norma, porta a ritenere che anche i 30 giorni siano di effettivo lavoro.

8 Caratteristiche I collaboratori coordinati e continuativi rappresentano dunque una categoria intermedia fra il lavoro autonomo e quello dipendente. Essi hanno piena autonomia operativa, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente. Sono, perci , inseriti funzionalmente nell'organizzazione aziendale di quest'ultimo, a cui riconosciuta la facolt di coordinare l'attivit dei collaboratori con le esigenze della propria organizzazione In tale contesto i mini , come stato visto sono esclusi dal vincolo del progetto. L'Inps, con circ. n. 9/2004, ha stabilito che il superamento dei limiti stabiliti (compenso non superiore a 5 mila euro e durata della prestazione non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, ovvero non superiore a 240 ore nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona). qualora ci dovesse avvenire per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralit di rapporti, non rende necessaria l'esistenza del progetto o del programma di lavoro.

9 Pagina 3 di 9 24-07-2015. Copyright Gruppo Buffetti - E' vietata la riproduzione anche parziale D'altro canto, l'entrata in vigore dell'art. 61 del n. 276/2003 non ha abrogato le disposizioni del contratto d'opera, ne consegue che, nel caso un prestatore d'opera superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti del secondo comma dell'articolo citato, non necessariamente dovr veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o pi prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti cc. I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa rimangono, quindi: la collaborazione autonoma, che si tratta pur sempre di un'obbligazione di risultato, in cui il collaboratore decide, autonomamente, tempi e modalit di esecuzione della commessa. Anche in questo caso, per evitare disconoscimenti di sorta, non devono riscontrarsi gli indici tipici della subordinazione.

10 La continuit , nel senso che la prestazione non ha carattere occasionale ma, seppur mini, continuativo;. il coordinamento del collaboratore con le esigenze dell'organizzazione aziendale, in cui la collaborazione, anche nel caso in cui sia prestata autonomamente dall'esterno dell'impresa, . svolta in funzione delle finalit e delle necessit organizzative del soggetto beneficiario;. la personalit della prestazione, cio , prevale il carattere personale dell'apporto lavorativo;. l'utilizzo dei mezzi di propriet del committente;. la retribuzione predeterminata, periodica, proporzionale alla prestazione, funzionale non al tempo impiegato, bens al risultato da perseguire;. la non attrazione dell'attivit lavorativa all'oggetto dell'eventuale professione svolta abitualmente dal collaboratore. In considerazione della modesta durata della collaborazione, il legislatore, dunque, ha ritenuto le mini non meritevoli della tutela del progetto, ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a tutti gli effetti delle Collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici.


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