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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

N. 45755 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IL COMANDANTE GENERALE VISTO l articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell ordinamento militare ; VISTO il decreto del Presidente DELLA Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall attivit agonistica dei militari atleti DELLA GUARDIA di FINANZA ; VISTO il Decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente Regolamento recante norme per l accertamento dell idoneit al servizio nella GUARDIA di FINANZA ai sensi dell articolo 1, comma 5, DELLA legge 20 ottobre 1999, n. 380 ; VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 197, concernente Aggiornamento dell elenco delle imperfezioni e infermit che sono causa di non idoneit al servizio nella GUARDIA di FINANZA , ai sensi dell art.

N. 45755 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IL COMANDANTE GENERALE VISTO l’articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;

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1 N. 45755 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IL COMANDANTE GENERALE VISTO l articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell ordinamento militare ; VISTO il decreto del Presidente DELLA Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall attivit agonistica dei militari atleti DELLA GUARDIA di FINANZA ; VISTO il Decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente Regolamento recante norme per l accertamento dell idoneit al servizio nella GUARDIA di FINANZA ai sensi dell articolo 1, comma 5, DELLA legge 20 ottobre 1999, n. 380 ; VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 197, concernente Aggiornamento dell elenco delle imperfezioni e infermit che sono causa di non idoneit al servizio nella GUARDIA di FINANZA , ai sensi dell art.

2 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ; RITENUTO di dover adottare nuove direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermit , nonch i criteri per determinare il profilo sanitario, ai sensi dell articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, a seguito delle modificazioni intervenute con il Decreto ministeriale n. 197/2014, D E C R E T A Art. 1 Con il presente decreto sono adottate, ai sensi dell articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermit di cui all articolo 2, comma 3, del predetto regolamento, nonch i criteri per determinare il profilo sanitario. Art. 2 Le commissioni competenti per l effettuazione degli accertamenti psico-fisici nei confronti degli aspiranti al reclutamento nella GUARDIA di FINANZA delineano, per ciascun soggetto sottoposto a visita, il relativo profilo sanitario.

3 Art. 3 Il profilo sanitario il complesso degli esiti degli accertamenti diagnostici effettuati nei confronti degli aspiranti, secondo le avvertenze e i criteri per la valutazione delle imperfezioni ed infermit di cui all articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 155/2000, riportati in allegato 1. - 2 - Art. 4 Il giudizio di idoneit viene adottato nei riguardi dei soggetti che non presentano, nell ambito del proprio profilo sanitario, uno o pi giudizi diagnostici incompatibili con l idoneit al servizio nel Corpo DELLA GUARDIA di FINANZA . Art. 5 Le competenti commissioni, nell esercizio delle loro funzioni, sono tenute a motivare i provvedimenti di inidoneit utilizzando l esatta terminologia riportata nel Decreto ministeriale indicato in premessa e nell elenco dei criteri diagnostici e valutativi in allegato 1 alle presenti direttive tecniche.

4 Art. 6 Le determinazioni degli organi collegiali sono comunicate agli aspiranti utilizzando la modulistica riportata negli allegati dal n. 2 al n. 14. Art. 7 Per il personale gi in servizio, l elenco di imperfezioni ed infermit di cui all articolo 2, comma 3, del Decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, ed i criteri diagnostici e valutativi di cui al presente decreto, costituiscono solo una guida di orientamento: per detto personale il giudizio di idoneit dovr essere espresso in relazione all et , al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonch alle particolari norme che ne regolano la posizione di stato. Per il personale del contingente di mare, l idoneit al mantenimento delle specializzazioni subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati, per ciascuna specializzazione, nella tabella allegato 15.

5 Art. 8 Ai sensi dell articolo 2, comma 4, del 18 dicembre 2002, n. 316, richiamato in premessa, per gli aspiranti allievi finanzieri atleti, le imperfezioni ed infermit di cui ai punti 1, 2, 3, 68, 72, 73, 78, 83, 223, 225, 229, 232, 233, 235, 236, 237, 240, 242, 243, 246, 248, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260 e 263 dell allegato 1, non costituiscono causa di non idoneit . Art. 9 Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione DELLA presente determinazione sul sito internet DELLA GUARDIA di FINANZA . Dall entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i decreti n. 416631, del 15 dicembre 2003, n. 186247, del 3 giugno 2004, n. 253858, del 30 agosto 2010, e n. 133001 del 7 maggio 2012. Roma, 17 febbraio 2015 Gen. Saverio Capolupo ALLEGATO 1 PREMESSA Le condizioni patologiche di maggior interesse statistico, censite nel presente allegato e individuate da apposita numerazione identificativa, sono da intendersi quali cause espresse di non idoneit.

6 Eventuali infermit e/o imperfezioni non espressamente elencate nel presente Disciplinare Tecnico, in ragione del minore riscontro e rilevanza statistica, ma che per presupposti e per caratteristiche patogenetiche appartengono ad un Titolo e/o Lettera, apparato e/o sistema organo-funzionale di seguito elencati, sono da intendersi, anch esse, incompatibili con il servizio e dunque causa di non idoneit in quanto variabili sindromiche DELLA rispettiva voce nosografica. I - MORFOLOGIA GENERALE (Punto 1 dell'elenco allegato al 17 maggio 2000, n. 155) (Articolo 5, comma 2, del 17 dicembre 2015, n. 207) a) Parametri fisici. La legge 12 gennaio 2015, n. 2, ha disposto la sostituzione dei requisiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, individuati con apposito regolamento approvato con il Decreto del Presidente DELLA Repubblica n.

7 207 del 17 dicembre 2015. La direttiva di cui alla presente lettera a) adottata ai sensi dell articolo 5, comma 2, del citato regolamento, sentito il Ministero DELLA Salute e previa intese tra le amministrazioni interessate, non si applica nei confronti degli aspiranti allievi finanzieri atleti, ai sensi dell art. 2, comma 2, del medesimo regolamento. Ai fini dell applicazione del predetto Regolamento, la presente direttiva tiene conto delle seguenti definizioni: - composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente nell organismo, valutata tramite bioimpedenziometria; - forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg); - massa metabolicamente attiva: la percentuale DELLA massa magra teorica dell organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all apparato muscolare, valutata con bioimpedenziometro.

8 Per la valutazione DELLA percentuale di massa grassa e DELLA massa metabolicamente attiva, deve essere utilizzata la metodica bioimpedenziometrica, che valuta la differente resistenza dei tessuti corporei al passaggio di una debole corrente elettrica. L esame viene eseguito con l esaminando in posizione ortostatica. Lo strumento deve fornire direttamente i valori percentuali di massa grassa e massa metabolicamente attiva su supporto cartaceo stampabile. Al fine di standardizzare la modalit di misurazione, necessario attenersi alle seguenti indicazioni procedurali: - impostazione iniziale dell apparecchiatura per ciascun esaminando inserendone l altezza e il peso; Si applica ai concorsi pubblicati sulla a partire dal 13 gennaio 2016. - l esaminando posto con le gambe leggermente addotte (le cosce non devono toccarsi) e le braccia leggermente abdotte (non devono toccare il torace); - misurazioni degli esaminandi nella stessa fascia oraria DELLA giornata, preferibilmente in orario antimeridiano; - il concorrente deve: non mangiare e bere nelle 4 ore prima del test; urinare prima del test (entro 30 min); evitare esercizio fisico da moderato a intenso nelle ultime 12 ore; fornire ogni dato anamnestico utile ai fini dell esecuzione dell esame.

9 L esame per la misurazione DELLA forza muscolare deve essere effettuato con dinamometro alla mano dominante (handgrip). La procedura di esecuzione dell'handgrip deve essere preliminarmente spiegata all esaminando e deve essere consentita una familiarizzazione nell esecuzione dell'esercizio consistente in un numero congruo di tentativi, comunque non superiore a 5. Inoltre, necessario raccogliere, preliminarmente, dati clinico-anamnestici inerenti la funzionalit degli arti superiori (mano dominante, lavoro attuale, presenza di malformazioni o lesioni dell arto superiore che possano inficiare il risultato DELLA misura). Devono essere effettuate tre prove consecutive con ogni arto superiore, prima con la mano destra e poi con la mano sinistra, al fine di evitare ambiguit od errori nell individuazione DELLA mano dominante.

10 Tra una prova e la successiva devono trascorrere almeno 5 secondi. E' raccomandato effettuare una presa di circa 3 secondi, essendo essa sufficiente a registrare una massima contrazione volontaria. Per l esecuzione del test, l esaminando deve essere seduto, con i piedi appoggiati sul pavimento, le spalle addotte e ruotate in modo neutro, i gomiti flessi a circa 90 gradi, avambraccio in posizione neutra e polso tra 0 e 30 gradi di estensione e deviazione ulnare tra 0 e 15 gradi. In ogni caso il braccio non deve essere supportato dall'operatore o da un poggia braccio. Il dinamometro posizionato verticalmente ed in linea con l'avambraccio per mantenere una posizione standard di avambraccio e polso. Per l estrapolazione del valore di forza muscolare previsto nella tabella allegato A al regolamento approvato con il Decreto del Presidente DELLA Repubblica n. 207 del 17 dicembre 2015, si calcola la media dei valori (in Kg) raccolti nelle tre prove effettuate con la mano risultata dominante ovvero con la media pi elevata.


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