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COMMITTENTE IMPRENDITORE FAI DA TE - Studio Tecnico …

COMMITTENTE IMPRENDITORE FAI DA TE Il 81/08 prevede specifiche figure che intervengono nel panorama della sicurezza ambienti di lavoro ed a cui sono attributi compiti particolari. Quando invece un cittadino/ COMMITTENTE ritiene di voler eseguire direttamente i lavori edili, minori e in economia, il testo unico, non individuando il datore di lavoro, non entrato nella specificit . L intento qui pertanto quello di voler analizzare la normativa vigente al fine di provare a darne un indicazione che possa collocare questa figura nella corretta posizione giuridica.

COMMITTENTE IMPRENDITORE FAI DA TE Il D.Lgs 81/08 prevede specifiche figure che intervengono nel panorama della sicurezza ambienti di lavoro ed a cui sono attributi compiti particolari.

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1 COMMITTENTE IMPRENDITORE FAI DA TE Il 81/08 prevede specifiche figure che intervengono nel panorama della sicurezza ambienti di lavoro ed a cui sono attributi compiti particolari. Quando invece un cittadino/ COMMITTENTE ritiene di voler eseguire direttamente i lavori edili, minori e in economia, il testo unico, non individuando il datore di lavoro, non entrato nella specificit . L intento qui pertanto quello di voler analizzare la normativa vigente al fine di provare a darne un indicazione che possa collocare questa figura nella corretta posizione giuridica.

2 Il privato che ritiene di eseguire direttamente lavori edili nella propria unit immobiliare ha tre possibilit : 1. eseguire i lavori in proprio senza ausilio di personale; 2. eseguire i lavori con ausilio di altre persone che abbiano o no vincolo di parentela; 3. affidare i lavori a lavoratori autonomi. Tenuto conto che la legge non ammette ignoranza dobbiamo considerare che, per chi non opera abitualmente nel settore, non possibile conoscere le normative nazionali per mancanza di opportuna informazione e formazione.

3 In ambito prevenzione degli infortuni, negli ambienti di lavoro, la cronistoria legislativa assai complessa e di non facile lettura gi per gli addetti ai lavori, figuriamoci per il semplice cittadino che ritiene di intervenire per un suo bisogno personale senza avere una formazione appropriata. Estrapoliamo dal 81/2008 e riportiamo di seguito le definizioni che ci servono per individuare il nostro attore che nello specifico veste i panni di COMMITTENTE , d impresa esecutrice e di datore di lavoro: COMMITTENTE : il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua.

4 Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il COMMITTENTE che, nell esecuzione dell opera appaltata, pu avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit , ha la responsabilit dell organizzazione stessa o dell unit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di Quindi il COMMITTENTE il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata e nel nostro caso lo stesso veste i panni dell impresa affidataria/esecutrice ma senza averne ricevuta una formazione adeguata.

5 Vediamo ora a quali responsabilit il nostro COMMITTENTE sar soggetto, per aver deciso di intraprendere la figura d impresa esecutrice e di conseguenza di datore di lavoro. Il soggetto che deve garantire il lavoratore il suo datore di lavoro sia esso individuo o persona giuridica. La responsabilit del datore di lavoro nasce dalla necessit di attuare i principi riconosciuti dalla nostra Costituzione vedi: art. 32 (tutela della salute nei luoghi di lavoro), art. 35 (tutela del lavoro), ( tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), art.

6 41 (l iniziativa economica privata non pu svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libert , alla dignit umana), nonch ribaditi dalle norme dell ordinamento dello Stato Italiano. Dopo tale premessa, passiamo ad osservare da vicino quando vi sia responsabilit del datore di lavoro per i casi di infortuni o malattie professionali. La responsabilit del datore di lavoro, ovviamente, sorge quando questi non ha osservato gli obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore. In sintesi, al datore di lavoro, possono essere riconosciute tre tipi di responsabilit : - responsabilit civile - responsabilit penale - responsabilit amministrativa in caso di societ (che non tratteremo in questo contesto).

7 Norma basilare per il riconoscimento della responsabilit l articolo 2087 del Codice Civile che impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a tutelare l integrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro. Ne consegue che vi ampio margine per riconoscere la responsabilit del datore di lavoro, posto che questi si debba sempre adeguare all evoluzione della tecnica e dell esperienza per ritenersi in regola con le misure di sicurezza adottate. Altra disposizione da esaminare quella di cui all articolo 2049 In base a tale norma il datore di lavoro responsabile anche quando l omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell ambito delle mansioni a lui conferite.

8 In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti. Ci posto, il riconoscimento di responsabilit civile del datore di lavoro, comporta l obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi. Le norme che impongono l osservanza di misure di sicurezza, nello svolgimento del lavoro, sono norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta commissione di reato, passibile di sanzione. Le norme di tale natura sono innanzitutto quelle previste dal Codice Penale (art.)

9 437 che stabilisce la responsabilit di chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia punito con la con l aggravante specifica se dal fatto deriva un disastro o un infortunio. Questo un reato che ha un ampia formulazione e perci possiamo ritenere ricompreso nelle norme speciali di sicurezza in vigore. L art. 437 non si rivolge solo al DL, ma a chiunque compia quei fatti illeciti, quindi anche ad estranei all organizzazione del lavoro.

10 Inoltre l art. 437 prevede come sanzione la reclusione. Si deduce pertanto che il reato classificabile come delitto e non semplicemente contravvenzione e come tale, deve essere provato il dolo o la colpa del soggetto. In sostanza il suddetto reato, seppure consistente in un omissione, si differenzia dalle contravvenzioni dove la colpa non deve essere specificamente provata ma insita nella omissione stessa. Altro reato previsto dal Codice Penale di cui pu essere imputato il DL quello previsto dall art.


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