Example: air traffic controller

CONFERIMENTI E GARANZIE BANCARIE O …

CONFERIMENTI E GARANZIE BANCARIE O ASSICURATIVE NELLA DISCIPLINA DELLA CAPITOLO PRIMO I CONFERIMENTI garantiti e la disciplina del capitale sociale nella 1. PRESENTAZIONE DELL ARGOMENTO La disciplina della delineata dal D. Lgs. n. 6 /2003 costituisce una delle principali innovazioni della riforma delle societ di capitali, perch si emancipa dalla regolamentazione della sorella maggiore assurgendo a tipo autonomo, con caratteristiche che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero valorizzare il ruolo della persona del socio e l autonomia privata1. La disciplina dei CONFERIMENTI si inserisce in questo quadro e presenta rilevanti differenze rispetto a quella delle , pur nella necessaria tutela dei principi generali in materia di societ di capitali dell integrit ed effettivit del capitale sociale.

tema di s.r.l. permettono di riesaminare e valutare le riflessioni dottrinali sulle ragioni dell’istituto del capitale sociale. Probabilmente anche nella disciplina del capitale si troverà conferma della natura

Tags:

  Istituto

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CONFERIMENTI E GARANZIE BANCARIE O …

1 CONFERIMENTI E GARANZIE BANCARIE O ASSICURATIVE NELLA DISCIPLINA DELLA CAPITOLO PRIMO I CONFERIMENTI garantiti e la disciplina del capitale sociale nella 1. PRESENTAZIONE DELL ARGOMENTO La disciplina della delineata dal D. Lgs. n. 6 /2003 costituisce una delle principali innovazioni della riforma delle societ di capitali, perch si emancipa dalla regolamentazione della sorella maggiore assurgendo a tipo autonomo, con caratteristiche che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero valorizzare il ruolo della persona del socio e l autonomia privata1. La disciplina dei CONFERIMENTI si inserisce in questo quadro e presenta rilevanti differenze rispetto a quella delle , pur nella necessaria tutela dei principi generali in materia di societ di capitali dell integrit ed effettivit del capitale sociale.

2 1 La necessit di una differenziazione dei due tipi dettata dall at. 2 lett. f) della legge delega ove si prevedeva la previsione di due modelli societari riferiti l uno alla e l altro alla . Le nuove norme della presentano una frattura rispetto alle precedenti, ma anche un ritorno al passato ed in particolare al progetto del codice di commercio D Amelio (1929) ed al progetto De Gregorio: cfr. O. Cagnasso, Della societ a responsabilit limitata, Introduzione, in Il nuovo diritto societario, artt. 2409 bis-2483 , Bologna, 2004, 1708. Sulla natura delle novit prevale la tesi di un avvicinamento alle societ personali. Cfr.

3 Per tutti M. Stella Richter jr, in Diritto delle societ . Manuale breve di Abriani ed altri, Milano, 2004, p. 273. Pi articolata e pi puntuale la riflessione del Cagnasso, op. ult. loc. cit. che evidenzia la pluralit di modelli che i soci possono scegliere all interno del tipo sociale. In particolare queste sembrano le principali novit in materia: a) ampliamento dell area della conferibilit ad ogni elemento dell attivo suscettibile di valutazione economica (cfr. art. 2464, secondo comma, ); b) sostituzione del versamento del 25% e dell intero sopraprezzo relativo ai CONFERIMENTI in danaro (nonch dell intero versamento del conferimento per la unipersonale2) con la stipula, per un importo corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria (art.

4 2464, quarto comma, ); c) ammissibilit del conferimento d opera o servizi mediante la prestazione di una polizza d assicurazione o una fideiussione bancaria con cui questi vengono garantiti per l intero valore loro assegnato (cfr. art. 2464, sesto comma, ); d) semplificazione del procedimento di valutazione dei CONFERIMENTI di natura e di crediti: 1) con nomina dell esperto direttamente da parte del socio conferente e non da parte dell autorit giudiziaria; 2) con eliminazione della revisione della stima da parte degli amministratori della societ (cfr. art. 2465 ). Senza dubbio le novit che portata pi rilevante hanno sull intera disciplina a tutela dell integrit del capitale sociale sono quelle relative alla sostituzione del versamento immediato di parte dei CONFERIMENTI in danaro e all ammissibilit dei CONFERIMENTI d opere e servizi.

5 2 Ma su questo vedi meglio infra capitolo secondo paragrafo 1 relativamente all ambito di applicazione. Entrambe le novit presentano un elemento in comune: la presenza di GARANZIE caratterizzate da una certa autonomia3 rispetto all obbligazione garantita che, secondo il legislatore, permetterebbero in ogni caso una copertura del capitale sociale . Oggetto di questa trattazione la disciplina di queste GARANZIE a tutela dei CONFERIMENTI della , nel tentativo di chiarire se lo scopo che si prefisso il legislatore con la nuova e pi liberale disciplina delle entit conferibili sia stato raggiunto e di illustrare le principali questioni che si propongono all interprete, proponendo alcune soluzioni in merito.

6 L obiettivo del legislatore delegato era fissato nella legge delega, la cui analisi, perci , diviene essenziale: solo cos , infatti, si pu misurare la riuscita dello sforzo legislativo di rendere meno vincolante il tipo della in relazione alla raccolta del capitale di rischio. Questo esame, inoltre, presenta una portata applicativa: , infatti, noto che l interprete di un decreto delegato nella valutazione del dato normativo deve necessariamente farsi guidare dai principi espressi nella legge delega4. La legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366, all art. 3 relativo alla societ a responsabilit limitata, detta nel secondo comma alla lettera c) i seguenti principi per la disciplina dei CONFERIMENTI : la disciplina dei CONFERIMENTI deve consentire l acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell impresa sociale, 3 Sull opportunit che queste GARANZIE siano autonome concorda tutta la dottrina: cfr.

7 A. Bertolotti, Il nuovo diritto societario, cit., 1758; R. Rosapepe, in La riforma delle societ , a cura di Sandulli e Santoro, vol. 3, Torino, 2003, 29; P. Masi, in Societ di capitali, Commentario a cura di Niccolini e Stagno D Alcontres, Napoli, 2004, 1433; F. Tassinari, in Il nuovo diritto delle societ , a cura di Maffei Alberti, Padova, 1762 anche se l autore sottolinea la facoltatitivit della clausola a prima richiesta e senza eccezioni; M. Miola, Capitale sociale e CONFERIMENTI nella nuova societ a responsabilit limitata, in Riv. soc., 2004, 697; C. Amatucci,; sul concetto di garanzia autonoma si veda in particolare capitolo quarto paragrafo 1. 4 Sulla funzione interpretativa della legge delega si veda T.

8 Martinez, Diritto costituzionale, Milano, 2004, 460. a condizione che sia garantita l effettiva formazione del capitale sociale ; deve, inoltre, consentire ai soci di regolare l incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali . I principi dettati sono identici a quelli previsti dal successivo art 5 per i CONFERIMENTI in societ per azioni (cfr. comma 5 lett a) ), ma la disciplina dei CONFERIMENTI e del capitale sociale della molto pi innovativa, in particolare proprio in relazione all argomento di questa tesi. La spiegazione della differenza di modalit di coniugare i principi di autonomia nei CONFERIMENTI con l effettivit del capitale sociale tra questi due tipi sociali risiede nella II Direttiva comunitaria in materia di , che, in tema di CONFERIMENTI , impone in questo tipo sociale tralaltro: a) l obbligatorio versamento di almeno il 25% del conferimento in danaro al momento della sottoscrizione; b) il divieto di conferimento d opera e di servizi.

9 La disciplina della , pur non vincolata dalla direttiva, ha ricalcato all art. 2464, secondo comma, l espressione della suddetta direttiva nel definire l area del conferibile: possono essere conferiti tutti gli elementi dell attivo suscettibile di valutazione economica. Si , per , spinta oltre consentendo di non versare immediatamente i CONFERIMENTI in danaro e rendendo ammissibili i CONFERIMENTI d opera e servizi. Il legislatore della riforma non vincolato dalla direttiva era, per , tenuto a garantire per espressa previsione della legge delega l effettiva formazione del capitale sociale 5 Questa differenza ben spiegata da A.

10 Bertolotti, op. cit. in nt. 2, 168. ed all uopo ha ritenuto di trovare un punto di equilibrio nella garanzia di tali CONFERIMENTI mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Nella disciplina della non era possibile tale innovazione, se non in palese violazione della direttiva comunitaria e il legislatore ha utilizzato diversi istituti per garantire anche in quel tipo sociale l acquisizione di ogni elemento proficuo per lo svolgimento dell impresa sociale (si pensi agli strumenti finanziari partecipativi di cui all art. 2346, ult. co., ). Rimane, per , inspiegabile la scelta di non riportare la formula della conferibilit di ogni elemento dell attivo suscettibile di valutazione economica nella disciplina della , attesa proprio la sua derivazione comunitaria, fermi restando i divieti della direttiva6.


Related search queries