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CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

1 CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA CAPITOLO I MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA (di Andrea GIRELLA) CAPITOLO II STRUMENTI INVESTIGATIVI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA (di Andrea GIRELLA) CAPITOLO II STRUMENTI INVESTIGATIVI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA (di Roberto FERRARA e Andrea GIRELLA) 2 CAPITOLO I MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA (di Andrea GIRELLA) 1. introduzione 2. misure antimafia 3. misure di sicurezza - libert vigilata divieto di soggiorno espulsione dello straniero dallo Stato cauzione di buona condotta - confisca 4. misure di prevenzione misure personali avviso orale - rimpatrio con foglio di via obbligatorio sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con divieto di soggiorno sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno - misure patrimoniali sospensione temporanea dall amministrazione dei beni sospensione provvisoria dall amministrazione dei beni sequestro sequestro anticipato o precauzionale confisca ipotesi di confisca cauzione - misure interdittive l ente 5.

3 Concetto di pericolosità sociale Il concetto di pericolosità sociale è differente a seconda del tipo di misure cui fa riferimento. La pericolosità sociale presupposto per l‟applicazione della misura di sicurezza è collegata alle nozioni

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1 1 CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA CAPITOLO I MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA (di Andrea GIRELLA) CAPITOLO II STRUMENTI INVESTIGATIVI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA (di Andrea GIRELLA) CAPITOLO II STRUMENTI INVESTIGATIVI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA (di Roberto FERRARA e Andrea GIRELLA) 2 CAPITOLO I MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA (di Andrea GIRELLA) 1. introduzione 2. misure antimafia 3. misure di sicurezza - libert vigilata divieto di soggiorno espulsione dello straniero dallo Stato cauzione di buona condotta - confisca 4. misure di prevenzione misure personali avviso orale - rimpatrio con foglio di via obbligatorio sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con divieto di soggiorno sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno - misure patrimoniali sospensione temporanea dall amministrazione dei beni sospensione provvisoria dall amministrazione dei beni sequestro sequestro anticipato o precauzionale confisca ipotesi di confisca cauzione - misure interdittive l ente 5.

2 Fondo unico di giustizia restituzione dei beni 6. prevenzione da infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti disciplina delle informazioni prefettizie antimafia disciplina delle informazioni prefettizie antimafia presupposti ambito di accertamento del Prefetto motivazione ed emanazione della misura novit legislative 1. INTRODUZIONE La ricerca di modelli e strumenti di prevenzione e CONTRASTO ai sodalizi criminali in genere e alla mafia in particolare rappresenta il tipico modello della politica criminale emergenziale italiana caratterizzato da una continua ed incessante stratificazione legislativa, risoltasi spesso in un vero e proprio diritto della prevenzione , con l obiettivo del legislatore di adeguare l azione statale alla natura transnazionale e alla connotazione imprenditoriale che la criminalit ORGANIZZATA (specie se di tipo mafioso) tende ad assumere nell epoca della globalizzazione.

3 Il quadro attuale si presenta alquanto disorganico e confuso: nell attesa del testo unico previsto ( Codice delle leggi antimafia) nel Piano straordinario contro le mafie approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2010, coesistono leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali (L. n. 1423/56), patrimoniali (L. n. 575/65) e interventi normativi che ora modificano ora integrano le prime senza nessuna apparente organicit (L. n. 152/75, L. n. 629/82, L. n. 646/82, L. n. 327/88, L. n. 282/89, L. n. 55/90, L. n. 197/91, L. n. 203/91, L. n. 410/91, L. n. 172/91, L. n. 356/92, L. n. 125/2008, L. n. 94/2009). 2. MISURE ANTIMAFIA Le misure antimafia, mediante il ricorso a moduli idonei a consentire alle istituzioni pubbliche una pi agevole ablazione dei beni e dei capitali provenienti dall illecito, tentano di proteggere l economia e di reprimere gli interessi mafiosi che si infiltrano con la forza dell intimidazione in tessuti economici sani per controllare il mercato ed accumulare profitti.

4 Le tipiche misure antimafia oggi adottate concernono le misure di sicurezza e quelle di prevenzione. Le prime vengono inflitte solo dopo che stato commesso un reato: sono di competenza esclusiva dell Autorit Giudiziaria e vengono applicate unitamente alla pena o in sostituzione di questa a soggetti che sono socialmente pericolosi; le seconde vengono adottate in base al giudizio di pericolosit sociale e della probabilit che un particolare soggetto in futuro commetta reati. 3 Concetto di pericolosit sociale Il concetto di pericolosit sociale differente a seconda del tipo di misure cui fa riferimento . La pericolosit sociale presupposto per l applicazione della misura di sicurezza collegata alle nozioni di gravit del reato e di capacit a delinquere che si ricavano dagli artt. 133 e 133-bis del codice penale: ne deriva che socialmente pericolosa la persona che dopo aver commesso un fatto-reato probabile che ne commetta altri.

5 La pericolosit sociale rilevante per la sicurezza pubblica ai fini delle misure di prevenzione non collegata ad un fatto costitutivo di reato, ma si desume dalla appartenenza o meno del soggetto a una delle categorie indicate dalla legge. Appartenenza che deve essere ricavata da elementi di fatto quali, ad esempio: - la personalit e il comportamento del soggetto; - l eventuale irreperibilit ; - la responsabilit di fatti riprovevoli (anche non costituenti reato) ma che denotino una condotta antisociale. Ne consegue che la misura di prevenzione pu essere adottata solo in seguito ad un giudizio sulla pericolosit attuale. (Tav. 1 - Misure antimafia) 3. MISURE DI SICUREZZA Nel sistema penale italiano la pena inflitta tendono conto della gravit del reato, mentre la misura di sicurezza inflitta in relazione alla pericolosit del reo: le misure di sicurezza sono, quindi, sanzioni penali, di competenza esclusiva dell Autorit Giudiziaria, inflitte solo dopo che stato commesso un reato e vengono applicate unitamente alla pena o in sostituzione di questa a soggetti che sono socialmente pericolosi.

6 Per l applicazione delle misure di sicurezza occorrono, pertanto, due condizioni: essere autore di un fatto-reato ed essere socialmente pericolosi. MISURE DI SICUREZZA dopo la commissione di un reato MISURE ANTIMAFIA dopo un giudizio sulla pericolosit MISURE DI PREVENZIONE 4 Le misure di sicurezza sono nate per neutralizzare la pericolosit sociale di determinate categorie di rei ed assolvere una funzione social-preventiva in quanto teoricamente finalizzata alla rieducazione e alla cura del soggetto socialmente pericoloso. La dottrina1 le considera una sanzione criminale di competenza del diritto penale in quanto afflittiva forse pi della sanzione detentiva e da applicare mediante un processo giurisdizionale. I destinatari sono i soggetti imputabili socialmente pericolosi, i soggetti semi-imputabili ed i soggetti non imputabili ; alle prime due categorie di soggetti le misure si applicano cumulativamente con la pena (dando cos vita al sistema del doppio binario), alla terza si applicano in modo esclusivo.

7 Esse sono sottoposte al principio di legalit 2: a) la legge a determinare il tipo di misura applicabile ed elencare tassativamente i casi nei quali il giudice pu adottarla; b) sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione e se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell esecuzione (art. 200 ). Vengono eseguite dopo che la pena stata scontata se sono applicate congiuntamente alla pena detentiva, mentre dopo che la sentenza passata in giudicato se sono applicate congiuntamente a pena non detentiva (art. 211 ). Presupposti (art. 202 ) oggettivo soggettivo la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato la pericolosit sociale del soggetto Eccezioni: il giudice pu applicare una misura di sicurezza nelle ipotesi note come quasi reato 3, cio sia il reato impossibile (art.

8 49 ), sia nel caso di accordo criminoso non eseguito o istigazione a commettere un delitto, se l istigazione non viene accolta (art. 115 ). Concetto generico, potenzialmente carico di una pluralit di significati, riflette l insieme delle inclinazioni che spingono il soggetto a delinquere in maniera pressoch necessitata. Si discosta dalla categoria della colpevolezza. L art. 203 definisce la persona socialmente pericolosa valorizzando l elevato grado di probabilit che si commettano nuovi reati, secondo un giudizio prognostico effettuato dal giudice utilizzando gli strumenti offerti dall art. 133 e procedendo all accertamento concreto6 della pericolosit sociale dell autore. 1 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna 2001. 2 Cfr. art. 199 e 25, comma 3, Costituzione. 3 In questi casi si in presenza di un azione che, pur non avendo il carattere di reato, si manifesta in modo talmente prossimo al reato da permettere di riconoscere in essa un indizio sicuro di pericolosit sociale.

9 4 Art. 203 Agli effetti della legge penale, socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell articolo precedente [cio fatti previsti dalla legge come reato], quando probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualit della persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell art. 133 , v. nota succ. 5 Art. 133 (Gravit del reato: valutazione agli effetti della pena) Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravit del reato, desunta: 1. dalla natura, dalla specie, dai 5 Il principio, richiesto dalla giurisprudenza7, della necessaria attualizzazione della valutazione di pericolosit sociale, stato codificato con l art. 31, comma 2, L. n. 633/1986 ( legge Gozzini) secondo il quale tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto persona socialmente pericolosa.

10 Il legislatore ha delineato alcuni tipi legali riflettenti forme di pericolosit sociale: il delinquente abituale8, il delinquente professionale9 e il delinquente per tendenza10. La durata di una misura di sicurezza spesso indeterminata per il limite massimo (art. 207 ), mentre fissato un limite minimo per ogni singola misura. Il codice penale (art. 215) distingue le misure di sicurezza in due categorie: - personali, che si distinguono in detentive (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura e custodia, ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ricovero in un riformatorio giudiziario); non detentive (libert vigilata, divieto di soggiorno in uno o pi comuni, in una o pi province, divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcooliche, espulsione dello straniero dallo Stato); - patrimoniali (cauzione di buona condotta, confisca).


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