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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL …

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO economico 2004-2005 In data 9 maggio 2006, alle ore , presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: L ARAN: nella persona del presidente Consigliere Raffaele Perna e le seguenti: Organizzazioni Sindacali: firmato Confederazioni Sindacali: CGIL FP firmato CGIL firmato CISL FPS firmato CISL firmato UIL FPL firmato UIL firmato COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) firmato CISAL firmato DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (Snalcc -Fenal-Sulpm) firmato CONFSAL firmato Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005.

IL TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 2 Stipendi tabellari 1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella A allegata al CCNL del 22.1.2004, è incrementato degli importi mensili lordi, per

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1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO economico 2004-2005 In data 9 maggio 2006, alle ore , presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: L ARAN: nella persona del presidente Consigliere Raffaele Perna e le seguenti: Organizzazioni Sindacali: firmato Confederazioni Sindacali: CGIL FP firmato CGIL firmato CISL FPS firmato CISL firmato UIL FPL firmato UIL firmato COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) firmato CISAL firmato DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (Snalcc -Fenal-Sulpm) firmato CONFSAL firmato Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005.

2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DELCOMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO economico 2 INDICE TITOLO I PARTE 4 CAPO I DISPOSIZIONI 4 Art. 1 Campo di applicazione, durata e 4 CAPO II IL trattamento 4 Art. 2 Stipendi 4 Art. 3 Effetti dei nuovi 5 Art. 4 Incrementi delle risorse 5 Art. 5 Tredicesima mensilit .. 6 Art. 6 Personale incaricato di posizioni 7 Art. 7 Compensi per particolari responsabilit .. 8 Art. 8 Disposizioni per il personale delle categorie A e 8 TITOLO II DISPOSIZIONI 8 Art. 9 Disposizioni in materia di inquadramento economico del 8 Art. 10 Nozione di 9 Art. 11 Incarico di 10 Art. 12 Termini di 10 Art. 13 Disposizioni in materia di buoni 11 Art.

3 14 Norma 11 TABELLA A .. 12 TABELLA B .. 13 TABELLA C .. 14 Dichiarazione congiunta n. 15 Dichiarazione congiunta n. 15 Dichiarazione congiunta n. 15 Dichiarazione congiunta n. 15 3 TITOLO I PARTE ECONOMICA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza 1. Il presente CONTRATTO COLLETTIVO si applica al personale dipendente da tutti gli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali - esclusi i dirigenti con rapporto di LAVORO a tempo indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data dell' o assunto successivamente. 2. Il presente CONTRATTO COLLETTIVO si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

4 3. Per quanto non previsto dal presente CONTRATTO COLLETTIVO , restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL. CAPO II IL trattamento economico Art. 2 Stipendi tabellari 1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella A allegata al CCNL del , incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilit , indicati nella tabella A, allegata al presente CONTRATTO , con le decorrenze ivi previste. 2. A seguito dell applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui dello stipendio tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati a regime, con decorrenza dal , secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.

5 3. Sono confermati: la tredicesima mensilit , secondo la disciplina dell art. 3 del CCNL del , con le modifiche introdotte dall art. 43 del CCNL del , e dell art. 5 del presente CCNL, la retribuzione individuale di anzianit , ove acquisita, nonch gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso quello previsto dall , comma 4, del CCNL del 4 Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi 1. Nei confronti del personale cessato o che cesser dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente CONTRATTO di parte economica, relativa al biennio 2004 - 2005, gli incrementi di cui all art. 2, comma 1, e all allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti dell'indennit premio di fine servizio, dell'indennit sostitutiva del preavviso, del TFR nonch di quella prevista dall'art.

6 2122 del (indennit in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell' e del CCNL del , gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 2 comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni. Art. 4 Incrementi delle risorse decentrate 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal e a valere per l anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all art.

7 31, comma 2, del CCNL del con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 2. In aggiunta alle disponibilit derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal e a valere per l anno 2006 le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 3, del CCNL del , nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

8 3. In aggiunta alle disponibilit derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all art. 22 del n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 2005 ed a valere per l anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 3, del CCNL del fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 4. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal ed a valere per l anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 2, del CCNL del con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

9 In aggiunta a tale aumento, le Camere di Commercio incrementano, con decorrenza dal e a valere per l anno 2006, le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 3, del 5 CCNL del nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%. 5. Le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35%, a decorrere dal e a valere per l anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all art.

10 31, comma 2, del CCNL del con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, incrementano, con decorrenza dal e a valere per l anno 2006, le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 3, fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal e a valere per l anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all art.


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