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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore ...

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Turistico e Alberghiero Premessa Il giorno 30/09/2016, tra la Confederazione della PMI dei servizi e delle professioni (FEDERIMPRESEITALIA), l Associazione dei Datori di Lavoro italiani (ASSOADI) in rappresentanza della parte datoriale e l Associazione dei Lavoratori e Pensionati Autonomi Italiani ( ) e il sindacato Autonomo dei Lavoratori e Preposti alla Sicurezza (SALPS) per la parte dei Lavoratori, si stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini di cui all'articolo 1. Il presente Contratto , decorre dall 1/10/2016 e sar valido sino al 31/12/2019, sia per la parte normativa che per la parte retributiva.

dei Lavoratori, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell’aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed …

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1 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Turistico e Alberghiero Premessa Il giorno 30/09/2016, tra la Confederazione della PMI dei servizi e delle professioni (FEDERIMPRESEITALIA), l Associazione dei Datori di Lavoro italiani (ASSOADI) in rappresentanza della parte datoriale e l Associazione dei Lavoratori e Pensionati Autonomi Italiani ( ) e il sindacato Autonomo dei Lavoratori e Preposti alla Sicurezza (SALPS) per la parte dei Lavoratori, si stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini di cui all'articolo 1. Il presente Contratto , decorre dall 1/10/2016 e sar valido sino al 31/12/2019, sia per la parte normativa che per la parte retributiva.

2 TITOLO I - VALIDITA' CAPO I- Campo di applicazione Art. 1 1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di Lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente: I) AZIENDE ALBERGHIERE - alberghi, hotels meubl s, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self services, tavole calde, caff e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero; - taverne, locali notturni, caff , mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purch vi sia gestione diretta dell'albergatore; - ostelli; residences, villaggi turistici; - colonie climatiche e attivit similari; - centri benessere integrati in aziende alberghiere.

3 II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere. III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; - piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non pi di nove camere per alloggio; - caff , bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287; - chioschi di vendita di bibite, gelati e simili; - gelaterie, cremerie; - negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa; c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale; d) posti di ristoro sulle autostrade; - posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere; - aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre).

4 - aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa; - spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili); e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi; f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente; g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande; h) parchi a tema. IV) STABILIMENTI BALNEARI a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali. V) ALBERGHI DIURNI VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.

5 Le imprese che svolgono in tutto o in parte le attivit di cui all'articolo 1, punto 4, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13/9/2002; b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attivit di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata . VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio. VIII) RIFUGI ALPINI Art. 2 1) Il presente CCNL da ritenersi applicabile solo ed esclusivamente per le aziende indicate all art. 1) . Sono esclusi dalla sua applicazione tutti i servizi eventualmente prestati verso terzi. CAPO II - PARI OPPORTUNITA', UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL Lavoro Art. 3 Pari opportunit Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunit istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo a portare a termine entro il 30/6/2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore .

6 2) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potr avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio ,) nonch presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti. 3) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovr assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilit . Art. 4 1) Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sar definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di: a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali.

7 B) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.; c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale; d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attivit culturali. 2) Saranno altres contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attivit di formazione professionale. Art. 5 1) Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al Lavoro , si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di: a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilit di Lavoro extra e surroga; b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute pi idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

8 2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali: a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo 126; b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione. 3) Le parti, altres , convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.

9 4) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altres i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto Nazionale di Lavoro in tema di orari di Lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilit di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attivit . 5) Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilit di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore , del prolungamento della stagione e dell'occupazione. CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE Art. 6 Secondo livello di contrattazione 1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale. 2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.

10 3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano gi disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano pi di quindici dipendenti; - a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino pi di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento quello regionale; - a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unit produttiva. 4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potr essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il Contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti.


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