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Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività ...

MultibusinessContratto di AssicurazioneMultirischi per Attivit CommercialiMB 912 Gruppo AvivaIL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Nota Informativa, comprensiva di Glossario Condizioni di AssicurazioneDEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL Contratto DI ASSICURAZIONEPRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTELA NOTA INFORMATIVAM ultibusinessCondizioni di AssicurazioneMultibusiness - Condizioni di Assicurazione - ed. novembre 2017 - Pagina 3 di 55 Multibusiness - Condizioni di Assicurazione - ed. novembre 2017 - Pagina 3 di 55 NORME CHE REGOLANO L Assicurazione IN GENERALEArt.

Multibusiness Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Commerciali MB 912 Gruppo Aviva IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: • Nota Informativa, comprensiva di Glossario

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1 MultibusinessContratto di AssicurazioneMultirischi per Attivit CommercialiMB 912 Gruppo AvivaIL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Nota Informativa, comprensiva di Glossario Condizioni di AssicurazioneDEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL Contratto DI ASSICURAZIONEPRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTELA NOTA INFORMATIVAM ultibusinessCondizioni di AssicurazioneMultibusiness - Condizioni di Assicurazione - ed. novembre 2017 - Pagina 3 di 55 Multibusiness - Condizioni di Assicurazione - ed. novembre 2017 - Pagina 3 di 55 NORME CHE REGOLANO L Assicurazione IN GENERALEArt.

2 1 DICHIARAZIONI RELAtIvE ALLE CIRCOStANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonch la stessa cessazione dell Assicurazione , ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 ALtRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Societ l esistenza e la successiva stipula-zione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cos come previsto dall art.

3 1910 del Codice 3 DECORRENZA DELL Assicurazione - PAGAMENtO DEL PREMIO L Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale assegnata la polizza oppure alla Societ.

4 Il premio sempre determinato per periodi di assicu-razione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in pi rate. Art. 4 MODIFICHE DELL Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 AGGRAvAMENtO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Societ di ogni aggravamento del ri-schio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Societ possono compor-tare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo o alla prestazione nonch la stessa cessazione dell Assicurazione , ai sensi dell art.

5 1898 del Codice 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Societ tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 CAMbIO DOMICILIO - tRASLOCO DEGLI ENtI ASSICURAtI Qualora l attivit venga trasferita, la garanzia operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indi-rizzo che in quello nuovo, per i quattordici giorni successivi alla data di comunicazione del trasfe-rimento o dalla data effettiva di inizio trasloco, purch comunicata dall Assicurato prima dell inizio del trasloco stesso, semprech la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano.

6 Nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto il massimo indennizzo per ogni ubicazione si intende stabilito nel 50% della somma tale periodo la garanzia operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggra-vamento di rischio vale quanto disposto dall art. 5 - Aggravamento del rischio. Multibusiness - Condizioni di Assicurazione - ed. novembre 2017 - Pagina 4 di 55 Multibusiness - Condizioni di Assicurazione - ed. novembre 2017 - Pagina 5 di 55 Art. 8 FACOLt DI RECESSO IN CASO DI SINIStRO Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente e la Societ hanno facolt di recedere dal Contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

7 Il recesso, salvo diversa indicazione, avr effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Societ dovr rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assi-curate nella forma a primo rischio, si far luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

8 Art. 9 PROROGA DELL ASSICURAZIONEIn mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l Assicurazione , di durata non inferiore all anno, prorogata per un anno e cos successivamente. Qualora trattasi di Contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o altro Contratto di finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, l Assicurato pu richiedere l annullamento anticipato della polizza; in questo caso la Societ provveder alla restituzione del rateo di premio, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

9 In alternati-va, su richiesta dell Assicurato, la Societ prester la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla naturale scadenza del Contratto ; dopo tale data, il rinnovo sar annuale - salvo venga diversamente indicato - e la Societ provveder all e-missione della quietanza il cui premio verr conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata. Art. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10 Art. 12 GARANZIA ASSIStENZA La Societ presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue As-sistance , tuttavia, alla scadenza di ogni annualit assicurativa, la Societ ha la facolt di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesi-me prestazioni previste dal 13 tUtELA LEGALE Premesso che la Societ ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Societ me-desima, alla scadenza di ogni annualit assicurativa, ha facolt di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal Contratto .


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