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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER RISCHI …

4 AssistanceCONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER RISCHI RELATIVI A:- SALUTE- CASA- MOBILIT - VIAGGIIl presente Fascicolo Informativo contenente:a) la Nota Informativa comprensiva del Glossariob) le Condizioni di Assicurazionec) il Modulo di Adesionedeve essere consegnato al Contraente prima dell adesione alla proposta di : prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. un prodotto diINDICE INFORMATIVAA. Informazioni sull impresa di ASSICURAZIONE .. 1/15B. Informazioni sul CONTRATTO ..1/15C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami .. 7/15- Glossario .. 11/15 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Condizioni di ASSICURAZIONE valevoli per tutte le sezioni ..1/65- Condizioni Particolari valevoli per la SEZIONE SALUTE.

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, delle limitazioni in ordine: ai massimali, all’usufruibilità delle prestazioni erogate in corso d’anno ed all’estensione territoriale

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  Contratto, Contratto di assicurazione, Assicurazione, Contratto di assicurazione multirischi, Multirischi

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1 4 AssistanceCONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER RISCHI RELATIVI A:- SALUTE- CASA- MOBILIT - VIAGGIIl presente Fascicolo Informativo contenente:a) la Nota Informativa comprensiva del Glossariob) le Condizioni di Assicurazionec) il Modulo di Adesionedeve essere consegnato al Contraente prima dell adesione alla proposta di : prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. un prodotto diINDICE INFORMATIVAA. Informazioni sull impresa di ASSICURAZIONE .. 1/15B. Informazioni sul CONTRATTO ..1/15C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami .. 7/15- Glossario .. 11/15 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Condizioni di ASSICURAZIONE valevoli per tutte le sezioni ..1/65- Condizioni Particolari valevoli per la SEZIONE SALUTE.

2 4/65- Condizioni Particolari valevoli per la SEZIONE CASA ..12/65- Condizioni Particolari valevoli per la SEZIONE MOBILIT ..21/65- Condizioni Particolari valevoli per la SEZIONE VIAGGI .. 29/65 ALLEGATO 1 Elenco dettagliato degli interventi chirurgici e loro classe di appartenenza .. 37/65 ALLEGATO 2 Tabella indennizzi forfettaria da infortunio .. 59/651/134 Ass - Ed. 01/06/2018 - Nota InformativaNOTA INFORMATIVALa presente Nota Informativa redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non soggetto alla preventiva approvazione dell Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di ASSICURAZIONE prima della sottoscrizione della INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE1. Informazioni generaliMediolanum Assicurazioni , Compagnia di ASSICURAZIONE di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell Albo dei Gruppi Assicurativi - Societ con unico Socio - L impresa stabilita nella Repubblica Italiana con:- Sede Legale: Palazzo Meucci, Via F.

3 Sforza - 20080 Basiglio (MI)- Codice Fiscale / Partita IVA / Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 02430620159- Tel. +39 Sito Internet: Indirizzo e-mail: Indirizzo di posta elettronica certificata: Assicurazioni autorizzata all esercizio dell attivit assicurativa con n. 9002 del 7/8/1974 ( n. 219 del ) ed iscritta al n. dell Albo delle imprese di ASSICURAZIONE e Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2017Il patrimonio netto dell impresa di ,00, di cui:- la parte relativa al capitale sociale di ,00;- la parte relativa alle riserve patrimoniali di , seguito dell entrata in vigore della Direttiva Solvency (Direttiva Quadro 2009/138/UE che riporta i principi fondamentali del nuovo regime e Regolamento 2015/35/UE che reca previsioni di dettaglio sul nuovo regime, di recente modificato dal Regolamento delegato UE 2016/467), la Compagnia ha calcolato i nuovi ratio patrimoniali conformemente alla disciplina di settore.

4 In particolare il Solvency Capital Requirement Ratio calcolato sulla base dei dati ad oggi disponibili pari a 211,03%, mentre il Minimum Capital Requirement Ratio pari a 634,90%. Il Solvency Capital Requirement (SCR) deve riflettere e misurare il livello di capitale che consente all impresa di ASSICURAZIONE di assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. Rappresenta il capitale che deve esser detenuto dall impresa di ASSICURAZIONE per garantire che la stessa sia in grado di soddisfare tutti gli impegni esistenti (e a quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi successivi) su un dato orizzonte temporale con un predefinito livello di confidenza (un anno e 99,5%). Il Minimum Capital Requirement (MCR) rappresenta il livello di capitale minimo al di sotto del quale l operativit di un impresa assicurativa presenta un rischio inaccettabile per gli assicurati, tale da rendere necessari interventi di Vigilanza pi eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito Internet dell Impresa a far data dal 31 maggio di ogni INFORMAZIONI SUL CONTRATTOIl CONTRATTO ha durata annuale ed stipulato con tacito CONTRATTO si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e cos successivamente, semprech non sia inviata disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza caso di disdetta, la garanzia cesser alla scadenza annuale e non trover applicazione il periodo 2/13di tolleranza di 15 giorni previsto dall Art.

5 1901, secondo comma del Codice gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 13 - Durata, termini di disdetta e proroga).3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioniLa copertura assicurativa complessivamente operante determinata dalla composizione delle SEZIONI sottoscritte dal Contraente in fase di adesione le cui garanzie sono di seguito sinteticamente singole sezioni e relative garanzie operanti sono quelle espressamente richiamate in caso non sia pagato un premio alla sua scadenza, la copertura assicurativa viene sospesa dal 15 giorno successivo alla scadenza stessa e riprende efficacia allorquando il premio sar gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni generali (Art. 3 - Decorrenza dell ASSICURAZIONE e pagamento del premio).u SEZIONE SALUTEIl CONTRATTO destinato all ASSICURAZIONE dei RISCHI relativi alla Contraente trover le garanzie non modificabili od opzionabili, qui sotto previste: GARANZIA A - ASSISTENZA DI AIUTO IMMEDIATO.

6 Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1A - Oggetto e Operativit della garanzia); GARANZIA B - ASSISTENZA DOMICILIARE. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1B - Oggetto e Operativit della garanzia); GARANZIA C - INDENNITARIA DA INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1C - Oggetto e Operativit della garanzia); GARANZIA D - INDENNITARIA FORFETTARIA DA INFORTUNIO relativo allo svolgimento delle attivit principali e secondarie dell Assicurato con indennit forfettaria. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1D - Oggetto e Operativit della garanzia); GARANZIA E - DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA.

7 Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1E - Oggetto e Operativit della garanzia).u SEZIONE CASAIl CONTRATTO destinato all ASSICURAZIONE dei RISCHI relativi all Contraente trover le garanzie non modificabili od opzionabili, qui sotto previste: GARANZIA F - ASSISTENZA CASA. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1F - Oggetto e Operativit della garanzia); GARANZIA G - ALTRI DANNI AI BENI. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1G - Oggetto e Operativit della garanzia); GARANZIA H - TUTELA LEGALE DELLA FAMIGLIA. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1H - Oggetto e Operativit della garanzia e Art.)

8 3H - Prestazioni garantite).u SEZIONE MOBILIT Il CONTRATTO destinato all ASSICURAZIONE dei RISCHI relativi al veicolo ed al suo Contraente trover le garanzie non modificabili od opzionabili, qui sotto previste: GARANZIA I - ASSISTENZA AL VEICOLO E ALLA PERSONA. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1I - Oggetto e Operativit della garanzia).u SEZIONE VIAGGIIl CONTRATTO destinato all ASSICURAZIONE dei RISCHI relativi alla persona ed ai suoi beni in occasione di un Contraente trover le garanzie non modificabili od opzionabili, qui sotto previste: GARANZIA L - ASSISTENZA IN VIAGGIO. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1L - Oggetto e Operativit della garanzia);3/13 GARANZIA M - RIMBORSO SPESE MEDICHE. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art.

9 1M - Oggetto e Operativit della garanzia); GARANZIA N - BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 1N - Oggetto e Operativit della garanzia).AVVERTENZANel CONTRATTO sono previste esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio inerenti le singole sezioni e relative garanzie interessate:u SEZIONE SALUTE GARANZIA A - ASSISTENZA DI AIUTO IMMEDIATO. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 3A - Esclusioni); GARANZIA B - ASSISTENZA DOMICILIARE. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art.

10 3B - Esclusioni); GARANZIA C - INDENNITARIA DA INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 3C - Esclusioni); GARANZIA D - INDENNITARIA FORFETTARIA DA INFORTUNIO relativo allo svolgimento delle attivit principali e secondarie dell Assicurato con indennit forfettaria. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 2D - Esclusioni); GARANZIA E - DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 3E - Esclusioni).u SEZIONE CASA GARANZIA F - ASSISTENZA CASA. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni particolari delle Condizioni di ASSICURAZIONE (Art. 2F - Esclusioni); GARANZIA G - ALTRI DANNI AI BENI.


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