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CONTRIBUZIONE PER LA MOBILITÀ - progettobusiness.com

CONTRIBUZIONE PER LA MOBILIT . di Andrea Bergamini Risorse Umane >> Amministrazione del personale Agli inizi degli anni novanta il legislatore intervenuto con l'intento di introdurre uno strumento in grado di fronteggiare adeguatamente la crisi occupazionale determinatasi a seguito delle numerose riduzioni di personale attuate dalle imprese. A tal fine stata emanata la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilit , trattamenti di disoccupazione e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. Una delle principali strategie utilizzate nella legge stata di favorire il reingresso lavorativo dei dipendenti licenziati (messi in mobilit ) rendendoli fortemente appetibili per le imprese disposte ad assumerli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Pagina 2 di 11 Agli inizi degli anni novanta il legislatore è intervenuto con l’intento di introdurre uno strumento in grado di fronteggiare adeguatamente la crisi occupazionale determinatasi a seguito delle numerose riduzioni di personale attuate dalle imprese.

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1 CONTRIBUZIONE PER LA MOBILIT . di Andrea Bergamini Risorse Umane >> Amministrazione del personale Agli inizi degli anni novanta il legislatore intervenuto con l'intento di introdurre uno strumento in grado di fronteggiare adeguatamente la crisi occupazionale determinatasi a seguito delle numerose riduzioni di personale attuate dalle imprese. A tal fine stata emanata la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilit , trattamenti di disoccupazione e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. Una delle principali strategie utilizzate nella legge stata di favorire il reingresso lavorativo dei dipendenti licenziati (messi in mobilit ) rendendoli fortemente appetibili per le imprese disposte ad assumerli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

2 Nel primo caso il nuovo datore di lavoro infatti esentato dal versamento dei contributi previdenziali per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili per altri 12. Nel secondo caso l'esenzione prevista per i primi 18 mesi del rapporto. A fianco di questo forte incentivo per le imprese stato anche introdotto un ammortizzatore sociale che permette ai lavoratori messi in mobilit di percepire un sostegno economico mensile (indennit di mobilit ) per periodi che vanno da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 48 in relazione all'et del beneficiario e alla sua ubicazione territoriale (aree del mezzogiorno). Per finanziare questo doppio sistema di sostegno sono state previste due forme di CONTRIBUZIONE : CONTRIBUZIONE corrente, che prevede il versamento sulla denuncia mensile DM10 del contributo di mobilit pari allo 0,30%, a completo carico del datore di lavoro, da applicare alle retribuzioni soggette all'assicurazione sulla disoccupazione.

3 CONTRIBUZIONE una tantum (cd. tassa di ingresso alla mobilit ), dovuta dalle imprese che attivano le procedure per la messa in mobilit dei lavoratori. CONTRIBUZIONE CORRENTE. Datori di lavoro interessati Tale CONTRIBUZIONE dovuta solo dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cigs (cassa integrazione straordinaria) ad esclusione delle imprese edili (anche se artigiane dell'indotto). In generale si tratta delle imprese industriali, comprese quelle lapidee, a condizione che abbiano occupato mediamente pi di 15 dipendenti nel semestre che precede il mese per il quale si effettua il versamento dei contributi. A queste vanno aggiunte imprese appartenenti a settori particolari: imprese artigiane, comprese quelle lapidee, dell'indotto: a condizione che abbiano occupato pi di 15 dipendenti nel semestre precedente.

4 Per essere considerate dell'indotto necessario che nel biennio precedente abbiano emesso fatture per oltre il 50% del totale nei confronti di una sola impresa committente rientrante nella disciplina Cigs, in relazione a contratti di esecuzione di opere, prestazioni di servizi, produzione di beni e semilavorati costituenti l'oggetto dell'attivit produttiva o commerciale della medesima impresa committente;. imprese commerciali con pi di 200 dipendenti: si tratta delle imprese commerciali in senso stretto classificate dall'Inps con i rientranti nei gruppi 701XX e 702XX. A queste vanno aggiunte anche le imprese che operano nei servizi logistici per conto terzi inquadrate con poich la loro attivit stata riconosciuta dall'Inps di natura commerciale.

5 Imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti: l'obbligo contributivo per queste aziende non a regime ma viene disposto anno per anno con interventi specifici. Per l'anno 2006 l'intervento della Cigs/mobilit gi stato prorogato dalla legge finanziaria. I limiti dimensionali si computano con le stesse modalit delle altre imprese commerciali;. Pagina 2 di 11. imprese di vigilanza con pi di 15 dipendenti: anche in questo caso l'obbligo contributivo viene disposto anno per anno ed stato prorogato anche per il 2006. I. limiti dimensionali si computano come per la generalit delle imprese industriali;. imprese di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici che occupano pi . di 50 addetti: anche in questo settore l'intervento della Cigs/mobilit non strutturale ma viene finanziato anno per anno.

6 Per quanto concerne il 2006 l'intervento gi stato ripristinato dalla legge finanziaria;. imprese appaltatrici di servizi di mensa con pi di 15 dipendenti: in questo caso la CONTRIBUZIONE alla Cigs/mobilit permanente al verificarsi del superamento del limite dimensionale dei 15 dipendenti calcolato secondo le modalit previste per la generalit delle imprese industriali. Tale elencazione non da ritenersi esaustiva poich pu essere integrata a seguito di provvedimenti emanati volta per volta, per settori specifici in difficolt occupazionale non rientranti tra quelli citati. Va inoltre precisato che la CONTRIBUZIONE per la Cigs dovuta anche dalle imprese appaltatrici di servizi di pulizia con pi di 15 dipendenti diverse da quelle gi.

7 Inquadrate nel settore dell'industria che per non sono incluse nell'elencazione in quanto non tenute al versamento della CONTRIBUZIONE per la mobilit . COMPUTO DEI LIMITI DIMENSIONALI. Come detto, la CONTRIBUZIONE per la Cigs/mobilit dovuta al raggiungimento di determinati limiti dimensionali che si differenziano in relazione al settore economico interessato: limite di 15 dipendenti nel semestre precedente quello cui si riferisce la denuncia contributiva: imprese appartenenti al settore industriale, artigiani dell'indotto, imprese appaltatrici di servizi di mensa, imprese di vigilanza;. limite dei 51 dipendenti nel mese cui si riferisce la denuncia contributiva: imprese commerciali, servizi logistici c/terzi, agenzie di viaggio e turismo compreso gli operatori turistici.

8 In entrambi i casi, l'Inps ha precisato che per i datori di lavoro che esercitano attivit plurime con separati inquadramenti (es. una posizione nell'industria e una nel commercio) il computo del numero dei dipendenti deve essere eseguito con riferimento a ciascuna delle distinte attivit . Esaminiamo ora nel dettaglio le modalit di calcolo di tali limiti. Limite semestrale dei 15 dipendenti Nella determinazione dei dipendenti occupati vanno compresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, etc.) anche se non tutti beneficiano della Cigs e dell'indennit . di mobilit , compresi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro. Il lavoratore assente, ancorch non retribuito (es.)

9 Servizio militare, gravidanza e puerperio ecc.) escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tale caso si sar computato il sostituto. Per quanto concerne i lavoratori part time, vanno computati in proporzione all'orario di lavoro svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unit di frazione di orario superiore alla met di quello a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale verticali o misti . si dovr far riferimento al numero delle ore di lavoro prestate rapportate su base annua. Per esempio: dipendenti part-time: 2 al 50% dell'orario contrattuale settimanale e 1 al 60% = vanno computati 2 lavoratori;. dipendenti part-time: 1 al 40% dell'orario contrattuale settimanale e 2 al 50% = va computato un solo lavoratore.

10 Pagina 3 di 11. L'arrotondamento va effettuato sui valori di ogni singolo mese considerato nel semestre dopodich si effettua il calcolo della media semestrale. Esempio CONTRIBUZIONE da applicare al mese di febbraio 2006. Il semestre da considerare va da agosto 2005 a gennaio 2006: 08/2005: n. 18 dipendenti a tempo pieno + 2 al 40% = 19 dipendenti validi 09/2005: n. 18 + 3 al 40% = 19 . 10/2005: n. 17 . + 1 al 50% = 17 . 11/2005: n. 17 + 2 al 50% = 18 . 12/2005: n. 16 + 1 al 50% = 16 . 01/2006: n. 15 + 1 al 40% = 15 . Totale 104. Calcolo della media: 104 = 17,33. 6. Poich il requisito occupazionale parametrato su un arco temporale di sei mesi mobili, si pu verificare una fluttuazione dell'obbligo contributivo nel caso di oscillazione del numero delle unit occupate in pi o meno di 15.


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