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Corte di Cassazione civ Sezione Tributaria Civile …

Corte di Cassazione civ Sezione Tributaria Civile Sentenza del 18 febbraio 2011, n. 3941 Integrale TRIBUTI LOCALI - imposta COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA Corte SUPREMA DI Cassazione Sezione Tributaria Composta dagli Magistrati: Dott. LUPI Fernando - Presidente Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere Dott. DI IASI Camilla - Consigliere Dott. POLICHETTI Renato - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: KU. PE. IT. , elettivamente domiciliata in Roma, via di Monte Giordano 36 presso lo studio degli avv. Mazzetti Leopoldo e Rossi Maurizio che la rappresentano e difendono giusto mandato a margine del ricorso; contro Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.

40.552,13 con il quale il Comune di Milano aveva accertato per l'anno 2000, l'inesatto pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita'. La ricorrente affermava, con il suo ricorso di aver effettuato in data 27.01.2000 il

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1 Corte di Cassazione civ Sezione Tributaria Civile Sentenza del 18 febbraio 2011, n. 3941 Integrale TRIBUTI LOCALI - imposta COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA Corte SUPREMA DI Cassazione Sezione Tributaria Composta dagli Magistrati: Dott. LUPI Fernando - Presidente Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere Dott. DI IASI Camilla - Consigliere Dott. POLICHETTI Renato - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: KU. PE. IT. , elettivamente domiciliata in Roma, via di Monte Giordano 36 presso lo studio degli avv. Mazzetti Leopoldo e Rossi Maurizio che la rappresentano e difendono giusto mandato a margine del ricorso; contro Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.

2 Surano Maria Rita, Fraschini Antonella dell 'Avvocatura Comunale di Milano, nonche' dall'avv. Izzo Raffaele di Roma, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio, 3; avverso la sentenza n. 121/45/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di Milano, Sez. 45, depositata il 24 ottobre 2005 e non notificata; udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti; udite le conclusioni dell 'avv. Rossi Maurizio per la ricorrente; udite le conclusioni scritte del Wladimiro De Nunzio che ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO quanto segue: Il Comune di Milano in data depositava appello avverso la sentenza n. 100/41/03 della Commissione Tributaria Provinciale, sez. 41, del che accoglieva il ricorso della societa' Ku. Pe. It. con sede legale in (OMESSO), compensando le spese di giudizio.

3 La Ku. Pe. It. aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. (OMESSO) per un totale di euro ,13 con il quale il Comune di Milano aveva accertato per l'anno 2000, l'inesatto pagamento dell ' imposta comunale sulla pubblicita'. La ricorrente affermava, con il suo ricorso di aver effettuato in data il pagamento della prima rata dell ' imposta di pubblicita' in relazione ai mezzi pubblicitari dalla stessa esposti nel territorio del Comune di Milano, secondo quanto previsto dalla Legge n. 507 del 1993. Eccepiva la decadenza e/o prescrizione del Comune dal potere di accertare e/o rettificare la dichiarazione di pubblicita', perche' l'avviso di accertamento era stato notificato oltre il termine di due anni dalla data di pagamento (27 gennaio 2000 - prima rata), decadenza riconosciuta dai primi giudici.

4 Il Comune di Milano con il suo appello chiede che questa Commissione dichiari inammissibile il ricorso ed in ogni caso respingerlo, con vittoria di spese diritti ed onorari con le seguenti motivazioni: - La legge non prevede, nell'eventualita' che il Comune non adempia entro il periodo di due anni all'accertamento e/o alla rettifica della dichiarazione di pubblicita', nessuna decadenza e quindi per la richiesta del tributo sulla pubblicita' si segue alla prescrizione ordinaria di 5 anni. La legge, quando ha previsto un termine di notifica a pena di decadenza lo ha espressamente dichiarato (cfr. Decreto Legislativo n. 504 del 1993, articolo 51). Nulla viene detto nel caso di specie. - La prescrizione del tributo di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 10 puo' essere applicato solo quando si procede a rettifica e/o accertamento d'ufficio in seguito pertanto ad un omessa od infedele dichiarazione.

5 La eventuale prescrizione del tributo prevista dall'articolo 10 puo' essere applicato solo quando si procede a rettifica od ad accertamento d'ufficio in seguito ad una omessa o infedele dichiarazione. La Societa' ricorrente nel caso di specie ha dichiarato le esposizioni regolarmente senza errori o "falsificazioni", quindi la decadenza di cui vuole avvalersi non puo' essere applicata al caso in discussione. - L'avviso in contestazione richiede solamente la differenza di imposta perche' la societa' in autoliquidazione la ha calcolata in modo differente a quella prevista per legge e regolamento. A dimostrazione di cio' non sono state applicate le sanzioni previste per l'omessa dichiarazione ma solo la sanzione per l'omesso o parziale versamento dell ' imposta . - Quando la legge fa riferimento a rettifica o mancata dichiarazione si riferisce all'ubicazione dei mezzi, al loro numero e alla loro durata e non certamente all' imposta di pubblicita' che eventualmente puo' essere versata in modo difforme alle legge vigenti e pertanto la decadenza di cui al Decreto Legislativo n.

6 507 del 1993, articolo 10 non puo' essere applicata perche' e' stato chiesto il conguaglio dell ' imposta inerente a dichiarazione conforme al vero. - Il termine di decadenza non puo' essere fatto decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione in quanto essendo permesso dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 9 il pagamento rateizzato dell ' imposta al 31/01, 31/03, 31/06, 31/09, l'ente locale non avrebbe piu' di due anni per richiedere l' imposta non versata. Il Comune, nella denegata ipotesi che la Commissione ritenesse di rigettare le argomentazioni sopra esposte, fa presente che con Delib. 3 maggio 2000, n. 1263/200 la Giunta, visto gli aumenti effettuati delle tariffe sulla pubblicita', aveva prorogato il termine di pagamento dell ' imposta al , cosi' facendo modificando i termini per la notifica degli avvisi, fa inoltre presente che: - Il calcolo dell ' imposta e' stato effettuato tenendo conto delle nuove tariffe entrate in vigore dal 1 gennaio 2000, che hanno subito anche il vaglio del Consiglio di Stato, e quindi la differenza di imposizione e' da questi dovuta.

7 - Gli avvisi di liquidazione per la loro validita' non devono essere sottoscritti ai sensi della Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 87, e' sufficiente che sugli stessi sia indicato il nome del funzionario responsabile, regolarmente nominato, come nel caso in discussione. La Ku. Pe. in data deposita controdeduzioni e si costituisce in giudizio chiedendo che questa Commissione voglia: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello dell 'Ufficio, per assenza di formulazione di motivi specifici; rigettare l'appello dell 'Ufficio, in quanto infondato e confermare la sentenza di primo grado, dichiarando nullo l'avviso di accertamento; condannare l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese di giudizio. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello con la seguente motivazione: - l'avviso di accertamento e' stato emesso rispettando quanto previsto, per quanto attiene la firma del funzionario, dalla Legge n.

8 549 del 1995, articolo 87, comma 1 che recita "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionale e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, li nominativo dal funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale". Nella causa in discussione si rileva il rispetto della normativa; - l'avviso di accertamento e' stato emesso dal Comune di Milano per la differenza d' imposta , dovuta alle nuove tariffe, che dal 1 gennaio 2000 sono entrate in vigore dopo aver subito il vaglio del Consiglio di Stato. Quindi nella causa in discussione non si tratta di avviso di accertamento in rettifica e/o nuovo accertamento; - per quanto attiene al Decreto Legislativo n.

9 507 del 1993, articolo 10 la legge, nell'eventualita' che il Comune non adempia entro il termine previsto dal 1 comma non prevede nessuna decadenza e quindi nel caso di specie il termine non e' perentorio ma ordinatorio. Per la richiesta del tributo sulla pubblicita', vale pertanto la prescrizione di 5 anni. Si ricorda che quando la normativa ha previsto un termine di notifica a pena di decadenza lo ha espressamente dichiarato (Decreto Legislativo n. 504 del 1993, articolo 51), nulla viene detto in merito alla causa in discussione. In tal senso si e' espressa anche la Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez 31 - sentenza n. 9/31/04, depositata il 16 aprile 2004. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso innanzi a questa Corte la Ku. Pe. sulla base di due motivi. Con il primo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.

10 507, articoli 10 e 11 con riferimento all'articolo 360 , n. 3. Con il secondo motivo viene dedotta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 , n. 5); violazione e falsa n applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 10 e successive modificazioni (articolo 360 , n. 3). Il Comune ha dedotto che il ricorso proposto dalla Ku. Pe. It. sarebbe inammissibile in quanto privo della formulazione dei quesiti e dell 'allegazione del fatto controverso, decisivo per il giudizio, in ordine al quale la sentenza di merito e' affetta da contraddittoria motivazione, cosi' come prescritto dall'articolo 366 bis Il rilievo e' privo di fondamento. 1. Ammissibilita' del ricorso. Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, che ha introdotto la disciplina dettata dall'articolo 366 bis prevede che tale disposizione e le altre disposizioni previste al capo I di tale provvedimento normativo si applicano ai "ricorsi per Cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimento pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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