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Corte di Sezione 3 Civile Sentenza del 5 maggio …

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 5 maggio 2011, n. 9912 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA Corte SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione TERZA Civile Composta dagli Magistrati: Dott. FILADORO Camillo Presidente Dott. UCCELLA Fulvio Consigliere Dott. CARLEO Giovanni Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno Consigliere Dott. LEVI Giulio rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso 8999/2009 proposto da: CU. LU. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo studio dell'avvocato CECCONI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CUOMO DARIO giusta delega a margine del ricorso; ricorrente e contro MI.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 5 maggio 2011, n. 9912 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI

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1 Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 5 maggio 2011, n. 9912 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA Corte SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione TERZA Civile Composta dagli Magistrati: Dott. FILADORO Camillo Presidente Dott. UCCELLA Fulvio Consigliere Dott. CARLEO Giovanni Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno Consigliere Dott. LEVI Giulio rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso 8999/2009 proposto da: CU. LU. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo studio dell'avvocato CECCONI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CUOMO DARIO giusta delega a margine del ricorso; ricorrente e contro MI.

2 AS. SPA, IA. GI. , DA. PO. GI. , CO. FR. , GE. ED. SNC; intimati avverso la Sentenza n. 2329/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, 10 Sezione Civile , emessa il 07/02/2008, depositata il 04/03/2008; 20641/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI; udito il in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per accoglimento di ragione. FATTO ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace di Napoli e la GE. per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati dall'incidente stradale del (OMESSO) tra la autovettura di proprieta' della societa', condotta da ed altra vettura che proveniente da opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia di percorrenza della vettura della GE.

3 Questa societa' aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, Mi. as. che aveva a sua volta chiesto la chiamata in causa della proprietaria dell'altra vettura Da. Po. Gi.. La Da. Po. si costituiva in giudizio, deducendo la nullita' della chiamata in causa per mancato rispetto del termine concesso dal giudice ed il proprio difetto di legittimazione passiva per avere alienato la vettura a , in data anteriore a quella del sinistro. Il Co. non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Con Sentenza 7 febbraio 4 marzo 2008 il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione del locale giudice di pace, che aveva dichiarato la estromissione dal giudizio di Da.

4 Po. Gi. condannando la spa Mi. as. al pagamento delle spese del giudizio e dichiarato improponibile (ma anche infondata nel merito) la domanda della attrice nei confronti di GE. snc e condannando la Cu. al pagamento delle spese nei confronti dei due convenuti. Ha osservato il Tribunale che la domanda della Cu. nei confronti del conducente del veicolo soggetto alla assicurazione obbligatoria della responsabilita' Civile era da considerare inammissibile, perche' e' onere del danneggiato trasportato da un veicolo (indipendentemente dal titolo in base al quale il trasporto e stato eseguito: trasporto gratuito o a titolo di cortesia) inviare la richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo, nelle forme previste dalla Legge n.

5 990 del 1969, articolo 22, e attendere il decorso dei sessanta giorni prima di proporre l'azione per il risarcimento del danno. La Cu. non aveva provveduto ad inviare la lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione della vettura dello Ia. , Mi. as. Correttamente, dunque, il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda della Cu. nei confronti dello Ia. e della GE.. per mancata ottemperanza del disposto di cui alla Legge n. 990 del 1969, articolo 22. Osservava ancora il Tribunale che nel caso di specie era, comunque, maturata la prescrizione biennale, non essendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale applicabile, in linea generale, per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito dall'articolo 2947 , comma 1.

6 Infatti, il termine biennale di cui al secondo comma dello stesso articolo deve trovare applicazione in tutti i casi di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, anche nel caso in cui il danneggiato sia trasportato a titolo di cortesia. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Cu. con due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. DIRITTO Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della Legge n. 990 del 1969, articolo 22, in relazione all'articolo 360 , n. 3. Erroneamente, ad avviso della Cu. , i giudici di appello avevano ritenuto che nel caso di specie ella non avesse inoltrato all'assicuratore la richiesta di risarcimento nelle forme previste dalla Legge n.

7 990 del 1969, articolo 22. Osserva il Collegio che la ratio della norma della Legge n. 990 del 1969, articolo 22, (ora abrogato e trasfuso nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 145) e' quella di consentire uno spatium deliberandi alla Compagnia di assicurazione, imponendo al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all'istituto assicuratore, a pena di proponibilita' dell'azione giudiziaria. Tale condizione di proponibilita' si applica sia nel caso in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che puo', poi, a sua volta chiamare in giudizio l'assicuratore) che nel caso di azione diretta contro l'assicuratore (nel quale caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, Legge n.)

8 990 del 1969, ex articolo 18, comma 1, e articolo 23). L'onere della richiesta risarcitoria e' posto anche a carico del terzo trasportato a titolo di cortesia. La improponibilita', per l'anzidetta ragione, della domanda di risarcimento e', inoltre, rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimita', (Cass. 5 dicembre 2003 n. 18644, 25 agosto 2006 n. 18493, 2 luglio 2010 n. 15733, 25 novembre 2010 n. 23907). Ove, tuttavia, l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria tramite raccomandata inviata dal proprio assicurato (danneggiante) si deve ritenere che la ratio della norma sia ugualmente soddisfatta, sempre che la conoscenza sia avvenuta mediante ricevimento di raccomandata , nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.

9 990 del 1969, articolo 22. La giurisprudenza di questa Corte , infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato dall'articolo 22, piu' volte citato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purche' egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare la opportunita' di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volonta' del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilita' e la fondatezza delle richieste (Cass.)

10 30 ottobre 2007 n. 22883). Il motivo deve essere pertanto accolto. Nonostante il giudice di appello abbia dichiarato la improponibilita' della domanda, per mancata ottemperanza del disposto di cui alla Legge n. 990 del 1969, articolo 22, lo stesso ha ritenuto di esaminare il secondo motivo di appello, relativo alla individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie (esame che, in realta', sarebbe stato precluso proprio dalla dichiarazione di improponibilita', definita dal giudice "inammissibilita'"). Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 2054, 2043, 1681 e 2947 , in relazione all'articolo 360 , n.


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