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COSA SI INTENDE PER DISCRIMINAZIONE

1 COSA SI INTENDE PER DISCRIMINAZIONE : ai sensi della normativa CIVILE: qualsiasi condotta di tipo attivo, omissivo, esclusivo o comprensivo comportante una disparit di trattamento illegittima ai sensi della normativa PENALE: una o pi condotte che provocano una lesione della dignit o addirittura dell incolumit di soggetti caratterizzati da una diversa appartenenza nazionale, etnica, razziale, religiosa e che sono messe in atto principalmente in ragione di uno stato di avversione nei confronti di tale appartenenza. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: art. 2: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libert enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

un locale a persone di razza africana o un servizio di trasporto pubblico destinato ... legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e ... di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro ”. • La legge 1° marzo 2006, n. 67, introduce una clausola generale di discriminazione (sul ...

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1 1 COSA SI INTENDE PER DISCRIMINAZIONE : ai sensi della normativa CIVILE: qualsiasi condotta di tipo attivo, omissivo, esclusivo o comprensivo comportante una disparit di trattamento illegittima ai sensi della normativa PENALE: una o pi condotte che provocano una lesione della dignit o addirittura dell incolumit di soggetti caratterizzati da una diversa appartenenza nazionale, etnica, razziale, religiosa e che sono messe in atto principalmente in ragione di uno stato di avversione nei confronti di tale appartenenza. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: art. 2: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libert enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2 Nessuna distinzione sar inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranit , e art. 7: Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna DISCRIMINAZIONE , ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni DISCRIMINAZIONE che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale DISCRIMINAZIONE ; Convenzione Europea sui Diritti Umani: art. 14: Il godimento dei diritti e delle libert riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna DISCRIMINAZIONE , in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

3 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione: divieto qualsiasi forma di DISCRIMINAZIONE fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilit , l'et o l'orientamento sessuale (art. 21) e art. 23 La parit tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione . 2 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: art. 10 Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilit , l'et o l'orientamento sessuale.

4 Costituzione della Repubblica Italiana: art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale , art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

5 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISCRIMINAZIONE DI DERIVAZIONE NORMATIVA DISCRIMINAZIONE DIRETTA: si ha quando una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto lo sarebbe in una situazione analoga e ci solo in ragione della sua appartenenza ad una diversa razza, etnia, religione, orientamento sessuale, In tali casi il criterio da cui trae origine il trattamento svantaggioso indica in modo esplicito, o comunque inequivocabile, il fattore di rischio discriminatorio. Ad esempio, costituisce ipotesi di DISCRIMINAZIONE diretta un annuncio di lavoro che escluda aprioristicamente i lavoratori di nazionalit non italiana, un cartello che vieti l ingresso in un locale a persone di razza africana o un servizio di trasporto pubblico destinato esclusivamente alla popolazione Rom.

6 DISCRIMINAZIONE INDIRETTA: si ha quando la differenziazione che causa pregiudizio sia conseguenza dell applicazione di criteri formalmente neutri ma che oggettivamente svantaggiano o discriminano una certa categoria di persone caratterizzate dalla medesima appartenenza razziale, etnica, nazionale, In questi casi la DISCRIMINAZIONE si manifesta in modo pi nascosto poich prende in considerazione fattori apparentemente neutri , senza riferirsi in modo diretto a quelli di rischio discriminatorio (quali la nazionalit , la razza, l et , il genere, ). Ad esempio, un criterio di selezione che richieda il possesso della carta di soggiorno indirettamente discriminatorio poich postula come necessario un elemento che solo i cittadini stranieri possono avere: si tratta pertanto di un caso di DISCRIMINAZIONE indiretta sulla base della nazionalit.

7 Ancora, discriminatorio in modo indiretto richiedere una statura minima come requisito per accedere ad un bando di lavoro laddove il parametro della statura sia regolato su medie maschili (laddove dato pacifico che in genere i maschi sono pi alti delle femmine). Tali condotte sono giustificabili solo laddove il fine per cui vengono messe in atto sia legittimo ed il loro perseguimento avvenga tramite mezzi appropriati e necessari. 3 MOLESTIE: si tratta di quei comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, et o orientamento sessuale aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignit di un persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo.

8 Sono considerati dalla normativa civile antidiscriminatoria alla stregua di condotte discriminatorie. LA PARITA DI TRATTAMENTO PER I DIVERSI FATTORI DI DISCRIMINAZIONE RAZZA, NAZIONALITA O ETNIA: Riconoscimento pieno dei diritti fondamentali per lo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato (cfr. art. 2, comma 1, 286/98, Imm.). Parit di trattamento tra i soli cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani in materia di diritti civili (cfr. art. 2, comma 2, 286/98). Generale principio di parit di trattamento per i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti rispetto a quelli italiani, in base al quale al cittadino extracomunitario che usufruisca di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro va riconosciuto il godimento dei medesimi diritti inerenti al diritto al lavoro riconosciuti ai lavoratori italiani (cfr.)

9 Art. 2, comma 3, 286/98). Clausola generale di non DISCRIMINAZIONE : costituisce DISCRIMINAZIONE ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l ascendenza o l origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e abbia lo scopo o l effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l esercizio, in condizioni di parit , dei diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica (cfr. art. 43, comma 1, 286/98). Ipotesi di discriminazioni vietate ex art. 43, comma 2, 286/98: nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; nell offerta al pubblico di beni o servizi; nell accesso all occupazione, all alloggio, all istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali; nel boicottaggio discriminatorio rispetto al lavoro; nel rapporto di lavoro.

10 Parit di trattamento tra cittadini italiani e stranieri nella fruizione dei diritti relativi alle prestazioni assistenziali e all accesso all alloggio (cfr. artt. 40, 41, 286/98). Divieto di DISCRIMINAZIONE su base razziale e etnica negli ambiti dell occupazione e del lavoro autonomo e dipendente, della protezione sociale (compresa la sicurezza sociale, l assistenza sanitaria, le prestazioni sociali), delle situazioni soggettive correlate all istruzione e all accesso a beni e servizi, incluso l accesso all alloggio (cfr. 215/03 che ha recepito la direttiva europea 2000/43/CE, direttiva razza ). PER APPROFONDIMENTI Sintesi\ ESEMPI Sintesi\ 4 ORIENTAMENTO RELIGIOSO: A tutti i lavoratori garantita la libert di manifestazione del pensiero senza discriminazioni di carattere religioso (cfr.)


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