Example: biology

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONEDELLA REPUBBLICA ITALIANAE dizione con noteINDICEPRINCIP FONDAMENTALIpag. 3(ARTICOLI1 - 12)PARTEI- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITITOLO I - RAPPORTI CIVILIpag. 6(ARTICOLI13 - 28)TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI 9(ARTICOLI29 - 34)TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI 11(ARTICOLI35 - 47)TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI 14(ARTICOLI48 - 54)PARTEI I- ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO I - IL PARLAMENTOSEZIONEI. - Le Camerepag. 16(ARTICOLI55 - 69)SEZIONEII. - La formazione delle leggi 19(ARTICOLI70 - 82)TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23(ARTICOLI83 - 91)TITOLO III - IL GOVERNOSEZIONEI. - Il Consiglio dei ministri 25(ARTICOLI92 - 96)SEZIONEII. - La Pubblica Amministrazione 27(ARTICOLI97 - 98)SEZIONEIII. - Gli organi ausiliari 27(ARTICOLI99 - 100)TITOLO IV - LA MAGISTRATURASEZIONEI. - Ordinamento giurisdizionalepag. 28(ARTICOLI101 - 110)SEZIONEII. - Norme sulla giurisdizione 31(ARTICOLI111 - 113)TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI 32(ARTICOLI114 - 133)TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALISEZIONEI.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA * [ Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298 ] IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del

Tags:

  Ocpa, Stato, Dello, Provvisorio, Il capo provvisorio dello stato

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1 COSTITUZIONEDELLA REPUBBLICA ITALIANAE dizione con noteINDICEPRINCIP FONDAMENTALIpag. 3(ARTICOLI1 - 12)PARTEI- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITITOLO I - RAPPORTI CIVILIpag. 6(ARTICOLI13 - 28)TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI 9(ARTICOLI29 - 34)TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI 11(ARTICOLI35 - 47)TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI 14(ARTICOLI48 - 54)PARTEI I- ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO I - IL PARLAMENTOSEZIONEI. - Le Camerepag. 16(ARTICOLI55 - 69)SEZIONEII. - La formazione delle leggi 19(ARTICOLI70 - 82)TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23(ARTICOLI83 - 91)TITOLO III - IL GOVERNOSEZIONEI. - Il Consiglio dei ministri 25(ARTICOLI92 - 96)SEZIONEII. - La Pubblica Amministrazione 27(ARTICOLI97 - 98)SEZIONEIII. - Gli organi ausiliari 27(ARTICOLI99 - 100)TITOLO IV - LA MAGISTRATURASEZIONEI. - Ordinamento giurisdizionalepag. 28(ARTICOLI101 - 110)SEZIONEII. - Norme sulla giurisdizione 31(ARTICOLI111 - 113)TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI 32(ARTICOLI114 - 133)TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALISEZIONEI.

2 - La Corte Costituzionale 41(ARTICOLI134 - 137)SEZIONEII. - Revisione DELLA COSTITUZIONE - Leggi costituzionali 43(ARTICOLI138 - 139)DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIpag. 44(I - XVIII) NOTEpag. 51 INDICE DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALEpag. 65 COSTITUZIONEDELLA REPUBBLICA ITALIANA *[ Gazzetta Ufficiale27 dicembre 1947, n. 298 ]IL CAPO provvisorio dello STATOV ista la deliberazione dell Assemblea Costituente, che nella seduta del22 dicembre 1947 ha approvato la COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ;Vista la XVIII disposizione finale DELLA COSTITUZIONE ;PROMULGALa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA nel seguente testo:PRINCIP FONDAMENTALIART. Italia una REPUBBLICA democratica, fondata sul sovranit appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limitidella REPUBBLICA riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, siacome singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit ,3e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidariet politica,economica e i cittadini hanno pari dignit sociale e sono eguali davanti alla legge,senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni poli-tiche, di condizioni personali e sociali.

3 Compito DELLA REPUBBLICA rimuovere gli ostacoli di ordine economicoe sociale, che, limitando di fatto la libert e l eguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo DELLA persona umana e l effettiva partecipa-zione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e socialedel REPUBBLICA riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove lecondizioni che rendano effettivo questo cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit e lapropria scelta, un attivit o una funzione che concorra al progresso mate-riale o spirituale DELLA societ .ART. REPUBBLICA , una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomielocali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il pi ampio decentra-mento amministrativo; adegua i princip ed i metodi DELLA sua legisla-zione alle esigenze dell autonomia e del REPUBBLICA tutela con apposite norme le minoranze stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipen-denti e loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

4 Le modificazioni dei Patti,accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsisecondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamentogiuridico loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese conle relative REPUBBLICA promuove lo sviluppo DELLA cultura e la ricerca scientifica il paesaggio e il patrimonio storico e artistico DELLA ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto interna-zionale generalmente condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformit delle norme e dei trattati straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle li-bert democratiche garantite dalla COSTITUZIONE ITALIANA , ha diritto d asilonel territorio DELLA REPUBBLICA secondo le condizioni stabilite dalla ammessa l estradizione dello straniero per reati politici.

5 1 ART. Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert degli altri po-poli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con-sente, in condizioni di parit con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra leNazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a bandiera DELLA REPUBBLICA il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, atre bande verticali di eguali A R T E IDIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITITOLO IRAPPORTI CIVILIART. libert personale ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizionepersonale, n qualsiasi altra restrizione DELLA libert personale, se non per attomotivato dell autorit giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla casi eccezionali di necessit ed urgenza, indicati tassativamentedalla legge, l autorit di pubblica sicurezza pu adottare provvedi-menti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto oreall autorit giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successivequarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

6 Punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottopostea restrizioni di libert .La legge stabilisce i limiti massimi DELLA carcerazione domicilio vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non neicasi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tuteladella libert accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit e di incolumit pubblicao a fini economici e fiscali sono regolati da leggi libert e la segretezza DELLA corrispondenza e di ogni altra forma dicomunicazione sono loro limitazione pu avvenire soltanto per atto motivato dell autorit giudiziaria con le garanzie stabilite dalla cittadino pu circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi partedel territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via ge-nerale per motivi di sanit o di sicurezza. Nessuna restrizione pu esseredeterminata da ragioni cittadino libero di uscire dal territorio DELLA REPUBBLICA e di rien-trarvi, salvo gli obblighi di cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non richiesto riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorit ,che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o diincolumit cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, perfini che non sono vietati ai singoli dalla legge proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, ancheindirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa inqualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di eserci-tarne in privato o in pubblico il culto.

7 Purch non si tratti di riti contrari albuon carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d una associazioneod istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative n di speciali gravami fiscali per la sua COSTITUZIONE , capacit giuridica e ogniforma di attivit .7 ART. hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con laparola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non pu essere soggetta ad autorizzazioni o pu procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorit giudi-ziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente loautorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrivaper l indicazione dei tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivointervento dell autorit giudiziaria, il sequestro DELLA stampa periodica pu essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediata-mente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all autorit giudi-ziaria.

8 Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il se-questro s intende revocato e privo d ogni effetto. La legge pu stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi notii mezzi di finanziamento DELLA stampa vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manife-stazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti ade-guati a prevenire e a reprimere le pu essere privato, per motivi politici, DELLA capacit giuridica, DELLA cittadinanza, del prestazione personale o patrimoniale pu essere imposta se nonin base alla possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire edifendersi davanti ad ogni legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori pu essere distolto dal giudice naturale precostituito per pu essere punito se non in forza di una legge che sia entrata invigore prima del fatto pu essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi pre-visti dalla estradizione del cittadino pu essere consentita soltanto ove sia espressa-mente prevista dalle convenzioni pu in alcun caso essere ammessa per reati politici.

9 2 ART. responsabilit penale imputato non considerato colpevole sino alla condanna pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit e devono tendere alla rieducazione del ammessa la pena di morte. 3 ART. funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono diretta-mente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degliatti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilit civile siestende allo stato e agli enti IIRAPPORTI ETICO-SOCIALIART. REPUBBLICA riconosce i diritti DELLA famiglia come societ naturale fon-data sul matrimonio ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unit 30. dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anchese nati fuori del casi di incapacit dei genitori, la legge provvede a che siano assolti iloro legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica esociale compatibile con i diritti dei membri DELLA famiglia legge detta le norme e i limiti per la ricerca DELLA paternit.

10 ART. REPUBBLICA agevola con misure economiche e altre provvidenze la for-mazione DELLA famiglia e l adempimento dei compiti relativi, con particolareriguardo alle famiglie la maternit , l infanzia e la giovent , favorendo gli istituti neces-sari a tale REPUBBLICA tutela la salute come fondamentale diritto dell individuoe interesse DELLA collettivit , e garantisce cure gratuite agli pu essere obbligato a un determinato trattamento sanitario senon per disposizione di legge. La legge non pu in nessun caso violare ilimiti imposti dal rispetto DELLA persona arte e la scienza sono libere e libero ne l REPUBBLICA detta le norme generali sull istruzione ed istituisce scuolestatali per tutti gli ordini e e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,senza oneri per lo legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chie-dono la parit , deve assicurare ad esse piena libert e ai loro alunni un trat-tamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.


Related search queries