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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - camera.it

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA . PRINCIPI FONDAMENTALI. - Art. 1 1. - Art. 2 1. - Art. 3 1. - Art. 4 1. - Art. 5 2. - Art. 6 2. - Art. 7 2. - Art. 8 2. - Art. 9 2. - Art. 10 3. - Art. 11 3. - Art. 12 3. PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI. Titolo I. Rapporti civili - Art. 13 4. - Art. 14 4. - Art. 15 4. - Art. 16 5. - Art. 17 5. - Art. 18 5. - Art. 19 5. - Art. 20 6. - Art. 21 6. - Art. 22 6. - Art. 23 7. - Art. 24 7. - Art. 25 7. - Art. 26 7. - Art. 27 8. - Art. 28 8. Titolo II. Rapporti etico-sociali - Art. 29 8. I. - Art. 30 9. - Art. 31 9. - Art. 32 9. - Art. 33 9. - Art. 34 10. Titolo III. Rapporti economici - Art. 35 10. - Art. 36 11. - Art. 37 11. - Art. 38 11. - Art. 39 12. - Art. 40 12. - Art. 41 12. - Art. 42 12. - Art. 43 13. - Art. 44 13. - Art. 45 13. - Art. 46 13. - Art. 47 14. Titolo IV. Rapporti politici - Art.

Art. 10 . L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle

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1 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA . PRINCIPI FONDAMENTALI. - Art. 1 1. - Art. 2 1. - Art. 3 1. - Art. 4 1. - Art. 5 2. - Art. 6 2. - Art. 7 2. - Art. 8 2. - Art. 9 2. - Art. 10 3. - Art. 11 3. - Art. 12 3. PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI. Titolo I. Rapporti civili - Art. 13 4. - Art. 14 4. - Art. 15 4. - Art. 16 5. - Art. 17 5. - Art. 18 5. - Art. 19 5. - Art. 20 6. - Art. 21 6. - Art. 22 6. - Art. 23 7. - Art. 24 7. - Art. 25 7. - Art. 26 7. - Art. 27 8. - Art. 28 8. Titolo II. Rapporti etico-sociali - Art. 29 8. I. - Art. 30 9. - Art. 31 9. - Art. 32 9. - Art. 33 9. - Art. 34 10. Titolo III. Rapporti economici - Art. 35 10. - Art. 36 11. - Art. 37 11. - Art. 38 11. - Art. 39 12. - Art. 40 12. - Art. 41 12. - Art. 42 12. - Art. 43 13. - Art. 44 13. - Art. 45 13. - Art. 46 13. - Art. 47 14. Titolo IV. Rapporti politici - Art.

2 48 14. - Art. 49 15. - Art. 50 15. - Art. 51 15. - Art. 52 15. - Art. 53 16. - Art. 54 16. PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA . Titolo I. Il Parlamento Sezione I. Le Camere - Art. 55 16. - Art. 56 16. - Art. 57 18. - Art. 58 19. - Art. 59 20. - Art. 60 20. - Art. 61 20. - Art. 62 20. - Art. 63 21. II. - Art. 64 21. - Art. 65 21. - Art. 66 22. - Art. 67 22. - Art. 68 22. - Art. 69 23. Sezione II. La formazione delle leggi - Art. 70 23. - Art. 71 23. - Art. 72 23. - Art. 73 24. - Art. 74 24. - Art. 75 24. - Art. 76 25. - Art. 77 25. - Art. 78 25. - Art. 79 25. - Art. 80 26. - Art. 81 26. - Art. 82 28. Titolo II. Il Presidente DELLA REPUBBLICA - Art. 83 28. - Art. 84 29. - Art. 85 29. - Art. 86 29. - Art. 87 30. - Art. 88 30. - Art. 89 31. - Art. 90 31. - Art. 91 31. Titolo III. Il Governo Sezione I. Il Consiglio dei ministri - Art.

3 92 31. - Art. 93 32. - Art. 94 32. - Art. 95 32. - Art. 96 32. Sezione II. La Pubblica Amministrazione - Art. 97 33. - Art. 98 33. Sezione III. Gli organi ausiliari III. - Art. 99 34. Titolo IV. La magistratura Sezione I. Ordinamento giurisdizionale - Art. 101 35. - Art. 102 35. - Art. 103 35. - Art. 104 36. - Art. 105 36. - Art. 106 36. - Art. 107 37. - Art. 108 37. - Art. 109 37. - Art. 110 37. Sezione II. Norme sulla giurisdizione - Art. 111 37. - Art. 112 39. - Art. 113 39. Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni - Art. 114 39. - Art. 115 39. - Art. 116 40. - Art. 117 41. - Art. 118 44. - Art. 119 45. - Art. 120 47. - Art. 121 47. - Art. 122 48. - Art. 123 50. - Art. 124 51. - Art. 125 51. - Art. 126 52. - Art. 127 53. - Art. 128 54. - Art. 129 54. - Art. 130 55. - Art. 131 55. - Art. 132 56. - Art. 133 57. Titolo VI.

4 Garanzie costituzionali Sezione I. La Corte costituzionale IV. - Art. 134 57. - Art. 135 57. - Art. 136 59. - Art. 137 59. Sezione II. Revisione DELLA COSTITUZIONE . Leggi costituzionali - Art. 138 60. - Art. 139 60. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. - I 60. - II 60. - III 61. - IV 61. - V 61. - VI 61. - VII 62. - VIII 62. - IX 62. - X 63. - XI 63. - XII 63. - XIII 63. - XIV 64. - XV 64. - XVI 64. - XVII 64. - XVIII 65. V. PRINCIPI FONDAMENTALI. Art. 1. L'Italia una REPUBBLICA democratica, fondata sul lavoro. La sovranit appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti DELLA COSTITUZIONE . Art. 2. La REPUBBLICA riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit , e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidariet politica, economica e sociale.

5 Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. compito DELLA REPUBBLICA rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo DELLA persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4. La REPUBBLICA riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit e la propria scelta, una attivit o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale DELLA societ . 1.

6 Art. 5. La REPUBBLICA , una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi ampio decentramento amministrativo;. adegua i principi ed i metodi DELLA sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art. 6. La REPUBBLICA tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

7 I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9. La REPUBBLICA promuove lo sviluppo DELLA cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico DELLA Nazione. 2. Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformit delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libert . democratiche garantite dalla COSTITUZIONE ITALIANA , ha diritto d'asilo nel territorio DELLA REPUBBLICA , secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*). NOTE: (*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n.

8 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 DELLA COSTITUZIONE non si applicano ai delitti di genocidio. Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12. La bandiera DELLA REPUBBLICA il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. 3. PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI. Titolo I. Rapporti civili Art. 13. La libert personale inviolabile. Non ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, n qualsiasi altra restrizione DELLA libert personale, se non per atto motivato dall'autorit giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

9 In casi eccezionali di necessit ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorit di pubblica sicurezza pu adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorit giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert . La legge stabilisce i limiti massimi DELLA carcerazione preventiva. Art. 14. Il domicilio inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela DELLA libert . personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit e di incolumit pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

10 Art. 15. La libert e la segretezza DELLA corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. 4. La loro limitazione pu avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 16. Ogni cittadino pu circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanit o di sicurezza. Nessuna restrizione pu essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino libero di uscire dal territorio DELLA REPUBBLICA e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorit , che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumit.


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