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D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Quadro di sintesi ...

N. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Quadro di sintesi degliinterventiMisure in materia di lavoroLe misure a sostegno del lavoro contenute nel presente Decreto riguardano, principalmente, la prorogadegli ammortizzatori sociali e delle indennit spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti aseguito della sospensione o riduzione dell'attivit lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica,l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialit , l'estensione del divieto di licenziamentocollettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonch la regolamentazione del lavoro quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sidispone, in particolare:l'aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegnoordinario (da nove) a diciotto settimane di cui quattordici fruibili, ricorrendo determinate condizioni,per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e qua

D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Quadro di sintesi degli interventi Misure in materia di lavoro Le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa …

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1 N. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Quadro di sintesi degliinterventiMisure in materia di lavoroLe misure a sostegno del lavoro contenute nel presente Decreto riguardano, principalmente, la prorogadegli ammortizzatori sociali e delle indennit spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti aseguito della sospensione o riduzione dell'attivit lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica,l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialit , l'estensione del divieto di licenziamentocollettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonch la regolamentazione del lavoro quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sidispone, in particolare:l'aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegnoordinario (da nove) a diciotto settimane di cui quattordici fruibili, ricorrendo determinate condizioni,per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1 settembre al 31 ottobre 2020 estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti laprestazione alla data del 25 marzo 2020.

2 I datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, icongressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, possono usufruiredelle suddette quattro settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1 settembre(artt. 68, 69 e 70);il riconoscimento della cassa integrazione in favore degli operai agricoli, per eventi riconducibili allapredetta emergenza, in deroga a determinati limiti di fruizione posti dalla normativa vigente (art. 68, , lett. e));per la concessione dell'assegno ordinario, la reintroduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di svolgerela procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali,anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art.

3 68, , lett. b));ad eccezione di determinate fattispecie relative alle aziende multilocalizzate, l'attribuzione dellaconcessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all'INPS, limitatamente alle settimanesuccessive alle prime nove gi riconosciute (art. 71, co. 1, cpv. 22-quater);la previsione di una procedura di pagamento diretto della CIGO (art. 71, co. 1, cpv. 22-quinquies);l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio (nello stato di previsione del Ministero del lavoro) condotazione, per il 2020, pari a ,8 milioni di euro al fine di garantire, se necessario, un ulteriorefinanziamento degli strumenti di integrazione salariale (art.

4 71, co. 1, cpv. 22-ter);la previsione, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti conretribuzione annua lorda non superiore a euro, di accedere alla CIG in deroga per un periodomassimo di nove settimane (art. 98, co. 7);la proroga di due mesi della fruizione delle indennit di disoccupazione NASpI e DIS-COLL cheterminano nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (art. 92);la proroga a tutto il 2020 della mobilit in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento diintegrazione salariale in deroga per il periodo 1 dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e che non hannodiritto alla fruizione della NASpI (art.

5 87).A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il Decreto in esame proroga per i mesi di aprile emaggio le indennit gi riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie dilavoratori dal Decreto cura Italia e ne introduce di nuove. Le suddette indennit sono riconosciute:ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (600 euro per aprile e - se vi una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondobimestre 2019 euro per maggio) (art.

6 84, co. da 1 a 2);ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione (600 euro peraprile e per maggio) (art. 84, co. 3);ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercentiattivit commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (600euro per aprile) (art. 84, co. 4);ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonch ailavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo edegli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodocompreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (600 euro per aprile e per maggio) (art.

7 84,co. 5 e 6);agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive diattivit di lavoro agricolo (500 euro per aprile) (art. 84, co. 7);ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (600 euro per ciascuno deimesi di aprile e maggio) (art. 81);ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributigiornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a euro, o almeno 7 contributigiornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai (600 euro per ciascuno deimesi di aprile e maggio) (art.

8 84, co. 10);ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e deglistabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso trail 1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trentagiornate nel medesimo periodo (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, ));ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nelperiodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprilee maggio) (art. 84, co. 8, lett. b));ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600 europer ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art.

9 84, co. 8, lett. c));agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva e iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. d));ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o pi contratti di lavoroper una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (500 euro per ciascuno dei mesi di aprile emaggio) (art. 85);ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozionesportiva, societ e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla societ Sport e salute (600euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art.

10 98).Viene disposto che le suddette indennit sono compatibili con l'assegno ordinario di invalidit (art. 86).In merito ai congedi parentali e a quelli retribuiti per assistenza a familiari disabili:viene aumentata (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favoredei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attivit scolastiche, fruibile per figli fino a 12 annie fino al 31 luglio 2020 (art. 72, co. 1, lett. a));si prevede che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusuradelle scuole si possa fruire in presenza di figli minori di 16 anni (art. 72, co. 1, lett. b));viene incremento da 600 a euro l'importo massimo complessivo del voucherbabysittingriconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l'aumento a euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l'iscrizione aicentri estivi e ai servizi educativi all'infanzia (art.


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