Example: quiz answers

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (2) - CLICLAVORO

15 giugno 2015, n. 81 (1) (2). disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, (2) A norma di quanto disposto dall art. 36, comma 2-bis, 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall art. 9, comma 1, lett. c), 25 maggio 2017, n. 75, i rinvii operati dal presente provvedimento ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall ARAN. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (1) (2). Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10

Tags:

  Disciplina

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (2) - CLICLAVORO

1 15 giugno 2015, n. 81 (1) (2). disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, (2) A norma di quanto disposto dall art. 36, comma 2-bis, 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall art. 9, comma 1, lett. c), 25 maggio 2017, n. 75, i rinvii operati dal presente provvedimento ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall ARAN. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.

2 183, che, allo scopo di rafforzare le opportunit di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonch di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere pi efficiente l'attivit ispettiva, delega il Governo ad adottare uno o pi decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a), recante il criterio di delega volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali.

3 Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b), recante il criterio di delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo pi conveniente, rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d), recante il criterio di delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e), recante il criterio di delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalit e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento, e a prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello.

4 Stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), recante il criterio di delega volto a prevedere, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la possibilit di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivit lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilit dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

5 276; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i), recante il criterio di delega relativo all'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficolt interpretative e applicative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 maggio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; EMANA il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni in materia di rapporto di lavoro Art.

6 1. Forma contrattuale comune 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente 1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalit di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

7 C) alle attivit prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societ e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal , come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; (5) (6) d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; (3) d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attivit di cui alla legge 21 marzo 2001, n.

8 74 (7). 3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore pu farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (4) (3) Lettera aggiunta dall art. 24, comma 3-quater, lett. d), 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. (4) Comma cos modificato dall art. 1, comma 8, 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L.

9 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall art. 22, comma 9, lett. a) e b), 25 maggio 2017, n. 75. (5) Lettera cos modificata dall art. 1, comma 356, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1 gennaio 2018, e, successivamente, dall art. 13, comma 2, 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96. (6) Per la natura delle prestazioni di cui alla presente lettera, vedi l art. 1, comma 358, L. 27 dicembre 2017, n. 205. (7) Lettera aggiunta dall art. 1, comma 1, lett. 0a), 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96; per l applicabilit di tale disposizione vedi l art. 1, commi 2 e 3, del medesimo n. 87/2018.

10 Art. 3. disciplina delle mansioni 1. L'articolo 2103 del codice civile sostituito dal seguente: 2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso pu essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purch rientranti nella medesima categoria legale.


Related search queries