Example: confidence

D.P.R. 5 Gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e ...

Ministero degli Affari Esteri ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI 5 Gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI ( 5 Gennaio 1967, E successive modificazioni E INTEGRAZIONI) I N D I C E: PREAMBOLO (artt. 1 2) pag. 1 PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TITOLO I Amministrazione centrale Capo I Organizzazione generale (artt. 3 15) pag. 2 Capo II Norme particolari di organizzazione e funzionamento (artt. 16 24) pag. 16 Capo III Organi collegiali (artt. 26 29) pag. 19 TITOLO II - Rappresentanze diplomatiche, Uffici consolari ed Istituti italiani di cultura; Istituti scolastici ed educativi all estero Capo I Norme generali di organizzazione e di funzionamento (artt.)

24 maggio 2001, n. 233, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui si riportano qui di seguito le disposizioni più significative. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro sono definiti dall’articolo 2 …

Tags:

  Regolamento, Regolamento di

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of D.P.R. 5 Gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e ...

1 Ministero degli Affari Esteri ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI 5 Gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI ( 5 Gennaio 1967, E successive modificazioni E INTEGRAZIONI) I N D I C E: PREAMBOLO (artt. 1 2) pag. 1 PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TITOLO I Amministrazione centrale Capo I Organizzazione generale (artt. 3 15) pag. 2 Capo II Norme particolari di organizzazione e funzionamento (artt. 16 24) pag. 16 Capo III Organi collegiali (artt. 26 29) pag. 19 TITOLO II - Rappresentanze diplomatiche, Uffici consolari ed Istituti italiani di cultura; Istituti scolastici ed educativi all estero Capo I Norme generali di organizzazione e di funzionamento (artt.)

2 30 35) pag. 22 Capo II Norme particolari sulle rappresentanze diplomatiche (artt. 36 41) pag. 27 Capo III - Norme particolari sugli uffici consolari (artt. 42 50) pag. 29 Capo IV - Norme comuni e di funzionamento (artt. 51 57) pag. 32 Capo V Scuole e istituti educativi all'estero (art. 58) pag. 34 TITOLO III - Servizi amministrativi e tecnici, sedi e attrezzature Capo I Norme particolari sui servizi amministrativi e di contabilit Sezione I - Norme sui servizi amministrativi del Ministero (artt. 62 63) pag. 35 Sezione II Fondo di anticipazione (artt. 64 69) pag. 35 Sezione III Norme relative agli uffici all'estero (artt. 70 78) pag. 38 Capo II Sedi all'estero (artt.

3 79 84) pag. 41 Capo III - Attrezzature (art. 85) pag. 44 Capo IV - Contratti da eseguire all'estero (art. 86) pag. 45 TITOLO IV - Istituto diplomatico (artt. 87 92) pag. 45 PARTE SECONDA - IL PERSONALE TITOLO I - Disposizioni generali (art. 93) pag. 48 TITOLO II - Carriere Capo I Carriera diplomatica (artt. 99 113) pag. 50 Capo II Personale dell area funzionale C (art. 114) pag. 67 TITOLO IV Norme comuni (artt. 142 148) pag. 68 TITOLO VI - Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero (artt. 152 167) pag. 71 TITOLO VII - Utilizzazione temporanea di persone estranee all'Ammini-strazione degli affari esteri (artt.

4 168 169) pag. 80 PARTE TERZA - TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'ESTERO - VIAGGI - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - Trattamento economico del personale in servizio all'estero (artt. 170 189) pag. 83 TITOLO II - Viaggi del personale e trasporto degli effetti (artt. 190 202) pag. 96 TITOLO III Disposizioni generali (artt. 203 211-bis) pag. 102 PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE, FINALI E D'ESECUZIONE [TITOLO I - Norme transitorie (artt. 213 264)] pag. 107 TITOLO II - Norme finali (art. 269) pag. 107 TITOLO III - Norme transitorie di esecuzione (art. 271 279) pag. 107 TABELLE pag. 111 INDICE ANALITICO pag. 120 1 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI 5 Gennaio 1967, n.

5 18 e successive modificazioni e integrazioni PREAMBOLO Art. 1. Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri. L'articolo deve considerarsi tacitamente abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, , che ha disciplinato la materia come segue: " 1. Al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivit di gestione.

6 Di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonch di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettivit italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attivit di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunit europea, della CECA, dell'EURATOM.

7 2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivit internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. 2 3. Restano attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonch all'attuazione delle relative politiche ". Art. 2. Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri. Articolo cos sostituito dall art. 1 della legge 23 aprile 2003, L Amministrazione degli affari esteri costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all estero.

8 PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TITOLO I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE CAPO I - ORGANIZZAZIONE GENERALE Art. 3. Organizzazione centrale. 1 Il 11 maggio 1999, n. 267 regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale nonch delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, come modificato dal 24 giugno 2002, n. 157, all'art. 11, ha abrogato l'art. 3 del n. 18/1967. L'art. 4 dello stesso ha disciplinato la materia come segue: 1. L'Amministrazione centrale articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale: 1 Con riferimento all'organizzazione del Ministero degli affari esteri si fa presente che il relativo ordinamento stato definito dall'art.

9 13 del decreto legislativo n. 300/1999 qui di seguito riportato: "Art. 13. Ordinamento. 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale. 2. Restano in vigore, per il Ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cos come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1967, n. 18.". 3a) cerimoniale diplomatico della Repubblica; b) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; c) direzioni generali: 1) direzione generale per i paesi dell'Europa; 2) direzione generale per i paesi delle Americhe; 3) direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente; 4) direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana; 5) direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide; 6) direzione generale per l'integrazione europea; 7) direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani; 8) direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale.

10 9) direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale; 10) direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; 11) direzione generale per il personale; 12) direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; d) servizi: 1) servizio stampa e informazione; 2) servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati; 3) servizio storico, archivi e documentazione; 4) servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; e) istituto diplomatico. 2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.


Related search queries