Example: bankruptcy

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 …

31/7/2014** NORMATTIVA - Stampa ** DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639 Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e29 DELLA legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degliordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Vigente al: 31-7-2014 TITOLO IIIRICORSI E CONTROVERSIEIN MATERIA DI PRESTAZIONI Art. 47. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere propostal'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionisticil'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entroil termine di tre anni dalla data di comunicazione DELLA decisionedel ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalladata di scadenza del termine stabilito per la pronunzia dellapredetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei terminiprescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,co

31/7/2014 *** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export 1/2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 …

1 31/7/2014** NORMATTIVA - Stampa ** DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639 Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e29 DELLA legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degliordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Vigente al: 31-7-2014 TITOLO IIIRICORSI E CONTROVERSIEIN MATERIA DI PRESTAZIONI Art. 47. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere propostal'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionisticil'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entroil termine di tre anni dalla data di comunicazione DELLA decisionedel ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalladata di scadenza del termine stabilito per la pronunzia dellapredetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei terminiprescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,computati a decorrere dalla data di presentazione DELLA richiesta diprestazione.

2 Per le controversie in materia di prestazioni DELLA gestione di cuiall'articolo 24 DELLA legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziariapuo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di unanno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data DELLA reiezione DELLA domanda di prestazione decorrono,a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legalisulle somme che risultino agli stessi dovute. L'Istituto nazionale DELLA previdenza sociale e' tenuto ad indicareai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicareil provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami chepossono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati edentro quali termini.

3 E' tenuto, altresi', a precisare i presuppostied i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. ((Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anchealle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento diprestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessoridel credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dalriconoscimento parziale DELLA prestazione ovvero dal pagamento dellasorte.)) ((18)) ---------------31/7/2014** NORMATTIVA - Stampa ** AGGIORNAMENTO (18) Il 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che lamodifica disposta al presente articolo si applica anche ai giudizipendenti in primo grado "alla data di entrata in vigore del presentedecreto".

4


Related search queries