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Decreto ingiuntivo: inammissibile l’istanza per la ...

Diritto e praticaamministrativaCONTENZIOSOIL SOLE 24 ORELA SENTENZA74 APRILE 2013Il procedimento per la correzione degli errori materiali si riferisce solo alle sentenze e alle ordinanze nonrevocabiliDecreto ingiuntivo: inammissibilel istanza per la correzionedell errore materialediSTEFANO CALVETTIA vvocatoNon vi spazio per procedere alla correzione deglierrori materiali dei decreti (nella specie: un Decreto in giuntivo), perch l articolo 287 fa riferimento, in viatassativa ed esclusiva, alle sentenze e alle ordinanze nonrevocabili. Questa, in buona sostanza, la tesi sottesa alladecisione qui in commento, assunta dal Tribunale di Pa lermo. Decisione che, per le ragioni che saranno trapoco meglio illustrate, non convince vicendaNell ambito di un importante appalto pubblico, l appal tatore chiedeva e otteneva, nei confronti della contro parte committente, un Decreto ingiuntivo di importoconsistente: oltre 32 milioni di euro. Il Decreto venivaaltres dichiarato provvisoriamente liquidare le competenze, il giudice indicava la som ma, pure sostanziosa, di ,00 euro di ,00 euro per competenze ed euro 741,00per spese, a fronte peraltro di una nota spese di liquidazione giudiziaria apparsa al ricorrente nondel tutto convincente, potendosi in effetti sospettare diun errore materiale, restando peraltro poco agevoledecifrare con esattezza, in via interpretativa, l esattoint

diritto e pratica amministrativa IL SOLE 24 ORE CONTENZIOSO LA SENTENZA APRILE 2013 75 verso il meccanismo di correzione (o di integrazione nel caso di omissione). Del resto, come avverte la Suprema Corte, l’errore

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1 Diritto e praticaamministrativaCONTENZIOSOIL SOLE 24 ORELA SENTENZA74 APRILE 2013Il procedimento per la correzione degli errori materiali si riferisce solo alle sentenze e alle ordinanze nonrevocabiliDecreto ingiuntivo: inammissibilel istanza per la correzionedell errore materialediSTEFANO CALVETTIA vvocatoNon vi spazio per procedere alla correzione deglierrori materiali dei decreti (nella specie: un Decreto in giuntivo), perch l articolo 287 fa riferimento, in viatassativa ed esclusiva, alle sentenze e alle ordinanze nonrevocabili. Questa, in buona sostanza, la tesi sottesa alladecisione qui in commento, assunta dal Tribunale di Pa lermo. Decisione che, per le ragioni che saranno trapoco meglio illustrate, non convince vicendaNell ambito di un importante appalto pubblico, l appal tatore chiedeva e otteneva, nei confronti della contro parte committente, un Decreto ingiuntivo di importoconsistente: oltre 32 milioni di euro. Il Decreto venivaaltres dichiarato provvisoriamente liquidare le competenze, il giudice indicava la som ma, pure sostanziosa, di ,00 euro di ,00 euro per competenze ed euro 741,00per spese, a fronte peraltro di una nota spese di liquidazione giudiziaria apparsa al ricorrente nondel tutto convincente, potendosi in effetti sospettare diun errore materiale, restando peraltro poco agevoledecifrare con esattezza, in via interpretativa, l esattointendimento del giudice (si poteva e si potrebbe pensa re che in realt il giudice intendesse liquidare l importodi 10mila euro; tuttavia, la diversa e ben superiore cifra oltre 10 milioni era stata ripetuta per ben due volte;somma del resto accessoria a una condanna di importosuperiore ai 32 milioni di euro.)

2 Perch allora non ipotiz zare, ad esempio, la forse pi congrua somma di euro100mila? Tutte ipotesi).In questo quadro di possibile incertezza, e allo scopo diprocedere alla messa in esecuzione del Decreto ingiunti vo (come detto dichiarato provvisoriamente esecutivo),eliminando ovvero riducendo i rischi di opposizioni, ilricorrente riteneva prudente proporre una istanza dicorrezione dell errore materiale, per permettere quindial giudice di emendare l eventuale imprecisione, chia rendo al tempo stesso l esatta portata della condannaalle fronte della inerente istanza ex art. 287 , ilTribunale di Palermo provvedeva dichiarando inammis sibile la richiesta per ragioni strettamente norma qui di interesse fa riferimento, in effetti, allesentenze e alle ordinanze non revocabili (ch altrimenti,in quest ultimo caso, per emendare l errore o l omissio ne sarebbe sufficiente chiedere la revoca o la modificadell ordinanza, in base al principio generale).

3 Su questebasi, nessun margine di manovra residuerebbe per i decreti .Il Tribunale aggiungeva, sotto altro profilo e con inten zioni forse tranquillizzanti, che l istanza di correzione sisarebbe potuta riproporre nell ambito della ormai in staurata opposizione a Decreto ingiuntivo. Peraltro, aquesto proposito, pi che di riproposizione dell istanza,che invero pare debba essere necessariamente indiriz zata al giudice che ha emanato il provvedimento di cui sichiede la correzione, la decisione in commento sembrafare invero riferimento alla regola secondo cui in caso diopposizione si instaura un giudizio ordinario all esitodel quale, in ogni caso, la decisione finale ha una effica cia sostitutiva dell originario Decreto ingiuntivo. Maquesto elemento (pendenza del procedimento di oppo sizione) semmai legittima per le ragioni che sarannotra poco precisate proprio l intervento del giudice cheha pronunciato il Decreto errore materialeNel caso specifico, quanto allegato dall istante sembracollocarsi correttamente all interno del perimetro ope rativo del meccanismo delineato dall articolo 287 ,esso riguardando quelle ipotesi in cui la volont delgiudice, pur formatasi in modo corretto, stata espres sa in maniera errata, o quanto meno ambigua, tale daingenerare un incertezza facilmente eliminabile attra diritto e praticaamministrativaIL SOLE 24 ORECONTENZIOSOLA SENTENZAAPRILE 201375verso il meccanismo di correzione (o di integrazionenel caso di omissione).

4 Del resto, come avverte la Suprema Corte, l erroremateriale suscettibile di correzione quello che nonriguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazionedel pensiero all atto della formazione del provvedimen to. Per cui, esso si risolve in una fortuita divergenza frail giudizio e la sua espressione letterale, cagionata damera svista o disattenzione nella redazione della sen tenza, e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cassazione, sentenza n. 19601 del 26 settembre 2011).Sembra proprio questo il caso del Decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Palermo, la cui (apparente)generosa statuizione in punto di spese stata forsecausata da una semplice svista o disattenzione, o da unaaccidentale sovrapposizione di idee tra unit di misura:lire ed euro (per cui, a volte, qualche zero di troppopu anche scappare, pur a distanza di tempo dall entra ta in vigore della moneta unica europea).Dubbi facilmente verificabili attraverso il procedimentodi correzione (anche se infine veniva chiesta al giudiceuna sorta di interpretazione autentica), quanto mai op portuno in considerazione della gi ricordata clausola diesecutivit attribuita al Decreto statuizioni della Corte costituzionaleUn piccolo sguardo al passato pu essere di grande aiutoanche nella soluzione di questo caso.

5 Come noto, la Con sulta ha decretato l illegittimit dell articolo 287 ,nella parte in cui, con riguardo alle sentenze, esso esclu deva l applicabilit del rimedio in esame alle decisioni gi oggetto di appello (Corte costituzionale, sentenza n. 335del 10 novembre 2004).Quella decisione rilevante anche nel nostro caso per leconsiderazioni ivi espresse, determinanti della dichiarataincostituzionalit .Secondo la Consulta, l originaria scelta legislativa per cuiil procedimento di correzione non poteva riguardare lesentenze gi oggetto di appello era improntata a esigen ze di economia processuale. Ragioni che potevano dirsiaccettabili in un quadro normativo nel quale le sentenzedi primo grado erano normalmente prive di efficacia ese la successiva modifica normativa che, ribaltando laregola generale appena ricordata, ha al contrario afferma to la provvisoria esecutivit di tutte le sentenze di primogrado (quanto meno quelle di condanna)

6 Ha mutatoprofondamente l assetto normativo di nuovo scenario, la regola ordinariamente dettata dal l articolo 287 quindi apparsa alla Consulta irragio nevole, risolvendosi in una ingiustificabile compressionedel diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa,con consequenziale violazione costituendo l azione ese cutiva strumento essenziale dell effettivit della tutela giu risdizionale dell articolo 24, quest ultimo passaggio particolarmente signifi cativo ai nostri fini, perch come pi volte ricordato, ildecreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Pa lermo provvisoriamente esecutivo, per cui il ricorrenteaveva tutto il diritto di procedere celermente alla suamessa in questo quadro, l istanza di correzione era evidente mente finalizzata al pieno esercizio del diritto di azione,costituzionalmente garantito; diritto, tuttavia, pregiudica to dalla pronuncia di inammissibilit emessa dal Tribunaledi , rinviare ogni questione al riguardo (meglio: pro spettare la possibilit di riproposizione dell istanza nell in staurato giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo ), appareuna scelta ulteriormente lesiva per i diritti del creditore, afronte della clausola di immediata esecutivit.

7 Pu essere utile attingere a un altra e coeva decisionedella Consulta, con la quale era stata peraltro rigettatauna questione di incostituzionalit proprio legata allamancata esplicita previsione della possibilit di procederealla correzione degli errori materiali nel caso dei decretiingiuntivi. Ebbene, in quella occasione, la Corte avevaosservato che in base all articolo 287 (nel testo antedeclaratoria di incostituzionalit ), il potere di correzionedoveva considerarsi assorbito in quello di decisione sulriesame, valorizzando in tal modo il carattere interamen te sostitutivo, rispetto al provvedimento meritevole dicorrezione, della successiva decisione (sia essa la sentenzadi appello o, a maggior ragione, la sentenza sull opposizio ne al Decreto ingiuntivo) (Corte costituzionale, sentenzan. 393 del 17 novembre 1994).Tribunale di Palermo, Decreto 4 febbraio 2013 Procedimento per la correzione di errori materiali o di calcolo Decreto ingiuntivo Ammissibili t Non sussiste inammissibile l istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un Decreto ingiuntivo essendo dettoprocedimento ammissibile, per espressa disposizione normativa, solo nei confronti delle sentenze e delle ordinanze e praticaamministrativaCONTENZIOSOIL SOLE 24 ORELA SENTENZA76 APRILE 2013 Questa sentenza presa esplicitamente in considerazioneproprio dalla (poco fa ricordata) decisione parzialmente demolitoria della Corte costituzionale, laddove vieneprecisato che alla sentenza di primo grado , ovviamente,equiparabile il Decreto ingiuntivo: cfr.

8 Sentenza n. 393/1994 ).Ma, se alla sentenza di primo grado equiparabile ildecreto ingiuntivo, allora se ne deduce che: la portata dell art. 287 potrebbe essere estesaanche ai decreti ingiuntivi; la pendenza dell opposizione a Decreto ingiuntivo nonimpedisce affatto di azionare il procedimento di corre zione degli errori materiali, cos come la pendenza del l appello non impedisce, nella nuova disciplina plasma ta dalla Consulta, di procedere con la correzione deglierrori materiali avanti al giudice di primo resto, sotto altro profilo, non appare opportunoenfatizzare eccessivamente l occasione offerta dall op posizione a Decreto ingiuntivo, che ben potrebbe arre starsi a una fase procedimentale anticipata rispetto allasentenza finale (si pensi a una opposizione dichiarataimprocedibile). A quel punto il creditore potrebbe anche se a distanza di tempo mettere in esecuzione iltitolo esecutivo ormai diventato definitivo, tuttavia an cora affetto da possibili errori procedenti di segno oppostoNon mancano pronunce di merito di segno contrariorispetto a quella oggetto di commento.

9 Ad esempio, ilTribunale di Nocera Inferiore, sentenza 15 dicembre2004, ha esplicitamente affermato il principio opposto:il Decreto ingiuntivo pu essere oggetto di procedimen to di correzione di errori materiali, ex articolo , poich l opposizione a Decreto ingiuntivo d luo go a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ilgiudice non deve limitarsi a esaminare la domanda cos come letteralmente espressa nel ricorso per decretoingiuntivo, ma deve interpretarla, tenendo conto delcontenuto sostanziale dell atto stesso, quale si desumedalle deduzioni e richieste formulate dalle parti nelgiudizio di , pi in generale, il rimedio che qui ci occupa ritenuto ammissibile anche contro i decreti del tribunalefallimentare, o contro i decreti di adozione. Per cui, nellapratica, la categoria del Decreto non affatto impermea bile al procedimento di correzione degli errori interpretazione integrativa,costituzionalmente orientataIn definitiva, non appare del tutto condivisibile la deci sione in , valorizzando una lettura costituzionalmenteorientata delle norme, e sul presupposto ai nostri fini dell affermata corrispondenza, indicata dalla Corte co stituzionale, tra la sentenza di primo grado e il decretoingiuntivo, possibile sostenere che l art.

10 287 esser interpretato estendendone la portata an che ai menzionati decreti ingiuntivi (appunto equipara bili alle sentenze).La medesima similitudine pu inoltre portare a unaulte riore considerazione: ammissibile l istanza di correzionedell errore materiale del Decreto ingiuntivo anche se gi pendente l opposizione, cos come all esito dell inter vento della Consulta ammissibile l istanza di correzio ne della sentenza anche se gi pendente l tal modo si delinea una interpretazione, dalla valenzaintegrativa, dell articolo 287 , tale da ampliarne laportata applicativa anche ai (non espressamente menziona ti) decreti ingiuntivi, all esito di una adeguata valorizzazionedei principi costituzionali del diritto di azione, della ragio nevole durata del processo e di economia processuale.


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