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Decreto Legge del 31 dicembre 1996, n. 669 - …

Decreto Legge del 31 dicembre 1996, n. 669 (1). Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305 e convertito in Legge , con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (Gazz. Uff. 1 marzo 1997, n. 50). Modifiche ed integrazioni al presente Decreto erano state disposte dal 11 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8), non convertito in Legge , le cui disposizioni sono state recepite nella Legge di conversione del presente provvedimento.

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, è ridotta al 10 per

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  Della, 1995

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1 Decreto Legge del 31 dicembre 1996, n. 669 (1). Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305 e convertito in Legge , con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (Gazz. Uff. 1 marzo 1997, n. 50). Modifiche ed integrazioni al presente Decreto erano state disposte dal 11 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8), non convertito in Legge , le cui disposizioni sono state recepite nella Legge di conversione del presente provvedimento.

2 (2) Vedi, anche, l'art. 46-quater, 1 ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa Legge di conversione. IL PRESIDENTE della REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessit ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonch in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria; Ritenuta, altres , la straordinaria necessit ed urgenza di emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il pi efficace controllo dei flussi di spesa, nonch a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996.

3 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanit , dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente Decreto - Legge : Capo I Disposizioni in materia tributaria 1.

4 Disposizioni in materia di imposte sui redditi. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) .. (3); b) .. (4); c) .. (5) (6); d) .. (7). 1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge 23 dicembre 1996, n. 663 , le parole 200 miliardi annui sono sostituite dalle seguenti 260 miliardi annui e dopo le parole: di redditi da pensione sono inserite le seguenti: e da lavoro dipendente.

5 All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis (8). 2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 22 dicembre 1986, n.

6 917 , in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gi ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta (9). 3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 22 dicembre 1986, n.

7 917 , da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento effettuato nei termini e con le modalit previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del Decreto - Legge 31 maggio 1994, n. 330 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute (10).

8 4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonch delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunit europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n.

9 457 , recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarit del contratto di mutuo, o di pi contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Con Decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalit e le condizioni alle quali subordinata la detrazione di cui al presente comma (11). 5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del 21 aprile 1993, n.

10 124 , e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotta dall'articolo 11, comma 3, della L. 8 agosto 1995 , n. 335 , devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 124 del 1993 (12). 6. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.


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