Example: air traffic controller

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n - urp.cnr.it

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 , dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturein attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 IPRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSIIN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITODI APPLICAZIONE DEL CODICET itolo IPRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNIIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAV isti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del31 marzo 2004, che coordina le procedure di appaltodegli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che fornisconoservizi di trasporto e servizi postali, ed in particolarel'articolo 71;Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure diaggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di fornitur

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Tags:

  2006

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n - urp.cnr.it

1 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 , dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturein attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 IPRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSIIN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITODI APPLICAZIONE DEL CODICET itolo IPRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNIIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAV isti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del31 marzo 2004, che coordina le procedure di appaltodegli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che fornisconoservizi di trasporto e servizi postali, ed in particolarel'articolo 71;Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure diaggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e diservizi, ed in particolare l'articolo 80.

2 Visto il regolamento (CE) 1874/2004 dellaCommissione, del28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie diapplicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;Visti gli articoli 1,2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62,legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo perl'attuazione delle citate direttive;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 13 gennaio 2006 ;Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cuiall'articolo 8 del DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n.

3 281, resoin data 9 febbraio 2006 ;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006 ;Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 23 marzo 2006 ;Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con iMinistri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia edelle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affariesteri, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno eper i beni e le attivita' culturali;E m a n ail seguente DECRETO LEGISLATIVO :Art.

4 Il presente codice disciplina i contratti delle stazioniappaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori,aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti,lavori Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione disocieta' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblicao di un servizio, la scelta del socio privato avviene con proceduredi evidenza :Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delledisposizionisullapromulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con DECRETO del Presidente della Repubblica28 dicembre 1985, n.

5 1092, al solo fine di facilitare lalettura delle disposizioni di legge modificate o alle qualie' operato il rinvio. Restano invariati il valore el'efficacia degli atti legislativi qui Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'europee (GUCE).Note alle premesse:- L'art. 76 dellaCostituzione stabilisce chel'esercizio della funzione legislativa non puo' esseredelegato al Governo se non con determinazione di principi ecriteri direttivi e soltanto per tempo limitato e peroggetti L'art.

6 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leleggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella aprile 2004, n. L La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella aprile 2004, n. L Il regolamento (CE) 1874/2004 e'pubblicato 29 ottobre 2004, n. L Gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, , supplemento ordinario, cosi' recitano: Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione didirettive comunitarie).

7 - 1. Il Governo e' delegato adadottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, i decretilegislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazionealle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegatiA e I decreti legislativi sono adottati, nel rispettodell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, suproposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delMinistro per le politiche comunitarie e del Ministro concompetenza istituzionale prevalente per la materia, diconcerto con i Ministri degli affari esteri, dellagiustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altriMinistri interessati in relazione all'oggetto Gli schemi dei decreti legislativi recantiattuazione delle direttive comprese nell'elenco di cuiall'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso asanzioni penali.

8 Quelli relativi all'attuazione delledirettive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopol'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblicaperche' su diessi sia espresso il parere dei competentiorgani parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data ditrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza delparere. Qualora il termine per l'espressione del parereparlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversitermini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorniche precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o5 o successivamente, questi ultimisono prorogati dinovanta Gli schemi dei decreti legislativi recantiattuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE.

9 Della direttiva2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, delladirettiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, delladirettiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, delladirettiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, delladirettiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, delladirettiva2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e delladirettiva 2004/101/CE sono corredati della relazionetecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Sudiessi e' richiesto anche il parere delle Commissioniparlamentari competenti per i profili finanziari.

10 IlGoverno, ove non intenda conformarsi alle condizioniformulate con riferimento all'esigenza di garantire ilrispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessarielementi integrativi di informazione, per i pareridefinitivi delle Commissioni competenti per i profilifinanziari che devono essere espressi entro venti Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigoredi ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nelrispetto dei principi e criteri direttivi fissati dallapresente legge, il Governo puo' emanare, con la proceduraindicata nei commi 2, 3 e 4.


Related search queries