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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001 n. 151 - …

Elaborazione a cura di Pasquale BALDARI, dirigente nazionale FLP DIFESA2 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001 n. 151 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA ESOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 marzo 2000, N. 53.( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - n. 93 )Aggiornato sino alla LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244(Finanziaria 2008)AGGIORNAMENTIE rrata-corrige in 8/10/2001, n. 234 (relativa all'art. 86).La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo -1 aprile 2003, n. 104 (in 1a , n. 14)ha dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'art. 45, comma 23 aprile 2003, n. 115 (in 27/5/2003, n. 121) ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 e 10) la modifica degli artt. 4, 16, 17, 22, 42, 54, 56, 57, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 83,85 e 86, dell'all.

Elaborazione a cura di Pasquale BALDARI, dirigente nazionale FLP DIFESA 3 INDICE: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto Art. 2. Definizioni Art. 3.

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1 Elaborazione a cura di Pasquale BALDARI, dirigente nazionale FLP DIFESA2 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001 n. 151 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA ESOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 marzo 2000, N. 53.( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - n. 93 )Aggiornato sino alla LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244(Finanziaria 2008)AGGIORNAMENTIE rrata-corrige in 8/10/2001, n. 234 (relativa all'art. 86).La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo -1 aprile 2003, n. 104 (in 1a , n. 14)ha dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'art. 45, comma 23 aprile 2003, n. 115 (in 27/5/2003, n. 121) ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 e 10) la modifica degli artt. 4, 16, 17, 22, 42, 54, 56, 57, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 83,85 e 86, dell'all.

2 D, del Capo VI (da "Riposi e permessi" a "Riposi, permessi e congedi") e delCapo IX (da "Divieto di licenziamento, dimissioni diritto al rientro" a "Divieto di licenziamento,dimissioni e diritto al rientro").Lalegge 15 ottobre 2003 n. 289 (in 28/10/2003 n. 251) ha disposto (con l'art. 1) lamodifica dell'art. Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in n. 196/L, relativo alla 27/12/2003, n. 299) hadisposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 42 e l'introduzione dell'art. Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005 n. 233 (in 1a 22/6/2005,n. 25, ha dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'art. 42, comma 5,nella parte in cui nonprevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap insituazione di gravit a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori sianoimpossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perch totalmente inabili.)

3 La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 385 (in 1a , n. 42) ha dichiarato l'illegittimit costituzionale degli artt. 70 e Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 158 (in 1a , n. 18)ha dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'art. 42, comma 24 dicembre 2007, (finanziaria 2008)(GU n. 300 del 28-12-2007- )art. 2: il comma 452 ha sostituito l ;il comma 453 ha abrogato l ;il comma 454 ha sostituitol ;il comma 455 ha sostituito l ;il comma 456 haabrogatol ;il comma 504 ha fornito l interpretazione autentica degli articoli 25 e a cura di Pasquale BALDARI, dirigente nazionale FLP DIFESA3 INDICE:CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 1. OggettoArt. 2. DefinizioniArt. 3. Divieto di discriminazioneArt. 4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedoArt.

4 Del trattamento di fine rapportoCAPO IITUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICEArt. della sicurezza e della saluteArt. vietatiArt. a radiazioni ionizzantiArt. di Stato, penitenziaria e municipaleArt. militare femminileArt. 11. Valutazione dei rischiArt. 12. Conseguenze della valutazioneArt. 13. Adeguamento alla disciplina comunitariaArt. prenataliArt. 15. Disposizioni applicabiliCAPO IIICONGEDO DI MATERNIT Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donneArt. del divietoArt. della gravidanzaArt. 20. Flessibilit del congedo di maternit Art. 22. Trattamento economico e normativoArt. dell'indennit Art. 24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economicoArt. 25. Trattamento previdenzialeArt. 26. Adozioni e affidamentiArt. e affidamenti preadottivi internazionali AbrogatoCAPO IVCONGEDO DI PATERNIT Art. 28. Congedo di paternit Art.

5 Economico e normativoArt. previdenzialeArt. e affidamentiElaborazione a cura di Pasquale BALDARI, dirigente nazionale FLP DIFESA4 CAPO VCONGEDO PARENTALEArt. parentaleArt. del congedoArt. economico e normativoArt. 35. Trattamento previdenzialeArt. e affidamentiArt. 37 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali -AbrogatoArt. VIRIPOSI, PERMESSI E CONGEDIArt. giornalieri della madreArt. giornalieri del padreArt. per parti plurimiArt. e permessi per i figli con handicap graveArt. 42-bisAssegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubblicheArt. economico e normativoArt. previdenzialeArt. e affidamentiArt. VIICONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIOArt. per la malattia del figlioArt. economico e normativoArt. previdenzialeArt. 50. Adozioni e affidamentiArt. 52. SanzioniCAPO VIIILAVORO NOTTURNOArt. notturnoCAPO IXDIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTROArt.

6 Di licenziamentoArt. 55. DimissioniArt. 56. Diritto al rientro e alla conservazione del postoCAPO XDISPOSIZIONI SPECIALIArt. di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioniArt. militareArt. stagionaleArt. 60. Lavoro a tempo parzialeElaborazione a cura di Pasquale BALDARI, dirigente nazionale FLP DIFESA5 Art. a domicilioArt. 62. Lavoro domesticoArt. 63. Lavoro in agricolturaArt. 64. Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335 Art. socialmente utiliCAPO XILAVORATRICI AUTONOMEArt. di maternit per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricoleArt. di erogazioneArt. dell'indennit Art. parentaleCAPO XIILIBERE PROFESSIONISTEArt. di maternit per le libere professionisteArt. e modalit della domandaArt. 72. Adozioni e affidamentiArt. in caso di interruzione della gravidanzaCAPO XIIISOSTEGNO ALLA MATERNIT E ALLA PATERNIT Art.

7 Di maternit di baseArt. 75. Assegno di maternit per lavori atipici e discontinuiCAPO XIV VIGILANZAArt. XVDISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVIArt. 78. Riduzione degli oneri di maternit Art. contributivi nel lavoro subordinato privatoArt. derivanti dall'assegno di maternit di baseArt. derivanti dall'assegno di maternit per lavori atipici e discontinuiArt. derivanti dal trattamento di maternit delle lavoratrici autonomeArt. 83. Oneri derivanti dal trattamento di maternit delle libere professionisteArt. 84. Oneri derivanti dal trattamento di maternit delle collaboratrici coordinate e continuativeCAPO XVIDISPOSIZIONI FINALIArt. 85. Disposizioni in vigoreArt. 86. Disposizioni abrogateArt. regolamentari di attuazioneArt. in vigoreElaborazione a cura di Pasquale BALDARI, dirigente nazionale FLP DIFESA6 ALLEGATO AALLEGATO BALLEGATO CALLEGATO DNOTEE laborazione a cura di Pasquale BALDARI, dirigente nazionale FLP DIFESA7Il Presidente della RepubblicaVisto l'articolo 87 della Costituzione;Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.

8 53, recante delega al Governo per l'emanazionedi un DECRETO LEGISLATIVO contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutelae di sostegno della maternit e della paternit , nel quale devono essere riunite e coordinate traloro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifichenecessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine diadeguare e semplificare il linguaggio normativo;Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15dicembre 2000;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativinell'adunanza del 15 gennaio 2001;Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidariet sociale,di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanit , per le pariopportunit e per la funzione pubblica;Emana il seguente DECRETO LEGISLATIVO :CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArt.

9 (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici edei lavoratori connessi alla maternit e paternit di figli naturali, adottivi e in affidamento,nonch il sostegno economico alla maternit e alla paternit .2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratticollettivi, e da ogni altra (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)1. Ai fini del presente testo "congedo di maternit " si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro dellalavoratrice; "congedo di paternit " si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito inalternativa al congedo di maternit ;Elaborazione a cura di Pasquale BALDARI, dirigente nazionale FLP "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o dellavoratore; "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavorodella lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.

10 "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, siintendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazionipubbliche, di privati datori di lavoro nonch i soci lavoratori di Le indennit di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubblicheamministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, dadisposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori allepredette indennit .Art. 3. (note )Divieto di discriminazione1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso allavoro indipendentemente dalle modalit di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo diattivit , a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo statomatrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1della legge 9 dicembre 1977, n.


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