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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 - Studio Cataldi

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 , n. 285 Nuovo codice della strada. - Edizione 2021 Edizione dicembre 2021 Testo aggiornato alle modifiche introdotte dal DECRETO legge 10/09/2021 n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156(in 09/11/2021, n. 267)TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALIIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAV isti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazionedello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;Uditi i pareri resi, a norma dell'art.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con ...

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1 DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 , n. 285 Nuovo codice della strada. - Edizione 2021 Edizione dicembre 2021 Testo aggiornato alle modifiche introdotte dal DECRETO legge 10/09/2021 n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156(in 09/11/2021, n. 267)TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALIIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAV isti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazionedello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;Uditi i pareri resi, a norma dell'art.

2 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato dellaRepubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992 , nella quale si sono recepite alcune delle osservazionial testo contenute nei pareri resi;Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente delSenato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam- era dei deputati in data 1 febbraio 1992 ;Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992 ;Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze,del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.

3 E M A N A il seguente DECRETO LEGISLATIVO :Art. 1.(Principi generali).1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati inapplicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano aiprincipi della sicurezza stradale e della mobilita' sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivantidal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; dimigliorare la fluidita' della circolazione.

4 Di promuovere l'uso dei Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici dellacircolazione Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi dicomunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed e classificazione delle strade1.

5 Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, deiveicoli e degli Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:A - Autostrade;B - Strade extraurbane principali;C - Strade extraurbane secondarie;D - Strade urbane di scorrimento;E - Strade urbane di quartiere;E-bis - Strade urbane ciclabili;F - Strade Itinerari Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:A - AUTOSTRADA.

6 Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno duecorsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso edi accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie diveicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggioentrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno duecorsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati, contraddistinta dagliappositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore.

7 Per eventuali altre categorie di utenti devonoessere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati dicorsie di decelerazione e di - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie dimarcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a rasosemaforizzate.

8 Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sonopreviste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocita' non superiorea 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorita' per i - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di Itinerario ciclopedonale.

9 Strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile ecaratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana discorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada principale eviceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, , le strade, come classificate ai sensidel comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono.

10 Enti proprietari delledette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. PERIODO ABROGATO DAL 15 MARZO 2010, N. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degliStati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituisconodiretti ed importanti collegamenti tra strade statali.


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