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DESCRIZIONE DELLA DISCIPLINA MISURATORI …

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI ( ). Servizi erariali DESCRIZIONE DELLA DISCIPLINA . MISURATORI FISCALI E BIGLIETTERIE AUTOMATIZZATE. 1. Normativa e istruzioni ministeriali Nell'ambito DELLA revisione DELLA DISCIPLINA concernente l'imposta sugli spettacoli disposta dalla legge-delega n. 288 del 3/8/1998, l'art. 74 quater del dpr 633/72 e l'art. 6. del dpr 640/72 - introdotti dal dlgs 60/1999 - hanno stabilito l'attivazione nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti di un nuovo sistema per la certificazione dei corrispettivi mediante apparecchi MISURATORI fiscali e biglietterie automatizzate speciali. La normativa di attuazione di queste disposizioni costituita dal decreto del Ministero delle Finanze del 13/7/2000, dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 23/7/2001 e del 22/10/2002; quest'ultimo stabilisce in particolare la procedura per l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione dei sistemi e per il riconoscimento di idoneit degli stessi.

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1 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI ( ). Servizi erariali DESCRIZIONE DELLA DISCIPLINA . MISURATORI FISCALI E BIGLIETTERIE AUTOMATIZZATE. 1. Normativa e istruzioni ministeriali Nell'ambito DELLA revisione DELLA DISCIPLINA concernente l'imposta sugli spettacoli disposta dalla legge-delega n. 288 del 3/8/1998, l'art. 74 quater del dpr 633/72 e l'art. 6. del dpr 640/72 - introdotti dal dlgs 60/1999 - hanno stabilito l'attivazione nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti di un nuovo sistema per la certificazione dei corrispettivi mediante apparecchi MISURATORI fiscali e biglietterie automatizzate speciali. La normativa di attuazione di queste disposizioni costituita dal decreto del Ministero delle Finanze del 13/7/2000, dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 23/7/2001 e del 22/10/2002; quest'ultimo stabilisce in particolare la procedura per l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione dei sistemi e per il riconoscimento di idoneit degli stessi.

2 Fase transitoria La L. 289/2002 (legge finanziaria per l'anno 2003) - art. 94, comma 5 - ha disposto che il nuovo sistema debba essere funzionante dal 1 luglio 2003. Tale termine stato successivamente confermato dal provvedimento prot. 2003/89764 del 9/6/2003 ( n. 139 del 18/6/03) dell'Agenzia delle Entrate; con lo stesso provvedimento tuttavia, l'Autorit finanziaria, conscia delle difficolt operative che le societ produttrici di apparecchiature hanno nell'installare in tempi brevi migliaia di sistemi, ha permesso che il processo di adeguamento possa essere concluso in tempi pi . ampi e comunque non oltre il prossimo 31/10/2003. Pertanto, coloro che entro il 30/6/2003 non si sono dotati di un sistema di biglietteria conforme alle norme vigenti possono continuare fino al 31/10/2003 a certificare i corrispettivi ai sensi DELLA DISCIPLINA transitoria ex art. 11, dpr 544/99 (utilizzazione dei biglietti recanti il contrassegno SIAE o dei previsti titoli alternativi).

3 In questo periodo possono verificarsi le seguenti situazioni. a. Soggetti che utilizzano biglietterie manuali ovvero che operano con sistemi autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del dpr 640/72 ovvero che gi si avvalgono di terzi dotati di sistemi automatizzati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo dpr (comma introdotto dall'art. 22 DELLA L. 413/91). I riferimenti al dpr 640/72 si intendono al testo in vigore fino al 31/12/99. 1. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI ( ). Servizi erariali Tali soggetti devono essere in possesso di una impegnativa (contratto, prenotazione o dichiarazione di intenti), controfirmata da un produttore la cui apparecchiatura stata dichiarata idonea dall'Agenzia delle Entrate, che evidenzia la volont di dotarsi di un sistema di biglietteria. I soggetti medesimi devono altres essere disporre di una dichiarazione rilasciata dal produttore di cui sopra, attestante l'impossibilit di installare entro il 30/6/2003.

4 L'apparecchiatura commissionata e contenente l'impegno a farlo non oltre il 31/10/2003. Per gli organizzatori che intendano avvalersi di un sistema conto terzi, la documentazione di cui sopra, in luogo del produttore, deve essere riferita ad un titolare di biglietteria in possesso di specifica autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla nuova normativa. Dall'1/7/03 i titolari di sistemi che operano conto terzi possono acquisire ulteriore clientela fra gli organizzatori solo a condizione che abbiano attivato un sistema di emissione conforme al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/10/2002. b. Soggetti che intendono avvalersi di un nuovo sistema di emissione L'Agenzia delle Entrate non rilascia pi autorizzazioni ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 6, comma 9, del dpr 640/72 (stesura in vigore fino al 31/12/99). Pertanto i soggetti che intendono gestire antecedentemente al 30/6/2003 in proprio l'attivit di emissione tramite un nuovo sistema automatizzato devono dotarsi di una apparecchiatura ritenuta idonea (ex provvedimento Agenzia delle Entrate del 22/10/2002).

5 Circolari ministeriali La materia stata trattata dalle circolari del Ministero delle Finanze: n. 247/E del 29/12/1999, punti e ;. n. 165/E del 7/9/2000, punti , e ;. n. 224/E del 5/12/2000, punto ;. dell'Agenzia delle Entrate: n. 34/E del 27/6/1003. 2. Soggetti interessati Sono tenute a certificare i corrispettivi con le speciali apparecchiature: in via di principio, le imprese di spettacolo e/o di intrattenimento;. le imprese non di spettacolo e/o di intrattenimento (es. ristoranti, bar, alberghi e simili) che organizzano tali attivit con continuit od anche con cadenza periodica (es. prefestivi e festivi). In linea di massima, per individuare questa seconda tipologia di organizzatori possono tornare utili le seguenti considerazioni: la circostanza che un organizzatore sia in possesso DELLA licenza ex artt. 68 e 69, tulps e quindi, relativamente alle attivit di intrattenimento, abbia presentato alla SIAE la dichiarazione di effettuazione di attivit ex art.

6 19, dpr 640/72, induce a ritenere che 2. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI ( ). Servizi erariali l'attivit di spettacolo/intrattenimento venga svolta in modo non occasionale e che quindi richieda l'uso dei MISURATORI fiscali specifici;. per altro verso, il fatto che l'organizzatore di spettacoli abbia presentato, ai sensi del dpr 633/72, art. 74 quater, comma 4, alla SIAE la comunicazione DELLA manifestazione fa invece ritenere che l'attivit svolta abbia natura occasionale e che quindi i corrispettivi possano essere certificati con il sistema in uso per l'attivit primaria e non con i nuovi MISURATORI fiscali. Pertanto, tale obbligo sussiste anche per le associazioni - tra cui quelle che hanno optato per il regime DELLA L. 398/91 (con le eccezioni descritte nell'argomento successivo). - che organizzano non occasionalmente attivit di spettacolo e/o di intrattenimento. Soggetti che non sono obbligati ad installare i nuovi sistemi di emissione dei titoli Non sono invece tenuti a munirsi delle suddette apparecchiature: le imprese non di spettacolo/intrattenimento che organizzano occasionalmente tali attivit ; in questo caso, la certificazione dei corrispettivi avviene a mezzo ricevuta fiscale o scontrino emesso dai normali registratori di cassa, ai sensi del dpr 696/1996; tale disposizione prevista dall'art.

7 3 del dpr 544/99 per le attivit di intrattenimento, ma si rende applicabile, per analogia, anche al settore dello spettacolo;. i soggetti non esercenti impresa, ai quali non richiesto, in radice, il rilascio di titoli fiscali. Tali soggetti se organizzano occasionalmente intrattenimenti debbono presentare alla SIAE, prima dell'evento, la dichiarazione di effettuazione di attivit . e, a manifestazione avvenuta, la dichiarazione degli incassi (art. 3, dpr 544/99);. i soggetti che effettuano l'attivit prevista dal dpr 633/72, tabella C, punto 6, secondo periodo. Trattasi DELLA diffusione televisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. In questo caso, ai sensi dell'art. 7 del dpr 544/99 le emittenti televisive debbono certificare i corrispettivi mediante rilascio DELLA ricevuta fiscale ex L. 249/76;. le associazioni sportive dilettantistiche, per le quali prevista una DISCIPLINA speciale applicabile a prescindere dall'opzione per il regime DELLA L.

8 398/91. Il dpr 13/3/2002, n. 69, ha disposto, per quanto concerne gli ingressi alle manifestazioni sportive, modalit semplificate di certificazione dei corrispettivi. Tra l'altro, viene data la possibilit di utilizzare ancora - in alternativa ai titoli emessi dagli speciali MISURATORI fiscali - biglietti e abbonamenti con il contrassegno SIAE. Permane invece l'obbligo di utilizzare i MISURATORI fiscali per certificare gli ingressi ad attivit . spettacolistiche non aventi natura sportiva e ad attivit di intrattenimento. La movimentazione dei titoli con il contrassegno SIAE viene registrata nei modelli di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20/11/02, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/11/02. Questa nuova DISCIPLINA entrata in vigore il 27/1/03 (cio il sessantesimo giorno dalla pubblicazione di tale ultimo provvedimento). Tuttavia, durante il periodo di proroga per l'attivazione dei MISURATORI fiscali, questi soggetti possono avvalersi delle disposizioni transitorie ex 3.

9 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI ( ). Servizi erariali art. 11, dpr 544/99 e quindi continuare a rilasciare biglietti SIAE o i previsti titoli alternativi, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili. Si sottolinea inoltre che l'art. 90, comma 1, DELLA L. 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003) ha equiparato le societ sportive dilettantistiche costituite in forma di societ di capitali senza fine di lucro alle associazioni sportive dilettantistiche;. le associazioni Pro-Loco (anche quelle che non hanno optato per il regime ex L. 398/91). Infatti, l'art. 80, comma 37, DELLA L. 289/2002 cit. ha esteso a tali organismi, per tutte le attivit di spettacolo (sportive e non) e di intrattenimento, l'applicabilit DELLA normativa prevista per le associazioni sportive dilettantistiche, appena richiamata;. i soggetti ex L. 398/91 e le associazioni di promozione sociale quando organizzano intrattenimenti - non spettacoli - a favore dei propri soci (comma 3 bis - introdotto dalla L.)

10 388/2000 - art. 6, dpr 640/72). In tal caso, questi soggetti sono esonerati in radice dal rilascio di titoli fiscali. L'art. 9, comma 19, L. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) ha poi disposto che l'agevolazione si applica alle associazioni Pro-loco in ogni caso e quindi anche se non hanno optato per il regime DELLA L. 398/91. Di fatto, quest'ultima disposizione risulta pressoch inapplicabile, poich le Pro-loco non organizzano intrattenimenti riservati ai propri soci, ma destinati ad un pubblico generico;. i titolari - esercenti dei locali o noleggiatori - di apparecchi da divertimento (dpr 696/96, art. 2, comma 1, lett. g);. le imprese di spettacolo che operano in zone extraterritoriali (Livigno, Campione d'Italia, ex art. 7, dpr 633/72);. gli organizzatori di intrattenimenti (art. 14 del dpr 640/72, art. 4 del dpr 544/99) e di spettacoli (art. 74 quater, comma 5, del dpr 633/72; art. 8 del dpr 544/99), che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a.