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Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle ...

deliberazione della giunta regionale 14 febbraio2005, n. 286 Direttiva concernente indirizzi per la gestione delleacque di prima pioggia e di lavaggio da aree ester-ne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)Parte seconda - N. 33 Spedizione in abbonamento postale - Filiale di BolognaEuro 0,82art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 Anno 3615 marzo 2005N. 49 DELIBERAZIONI REGIONALIDELIBERAZIONI della giunta REGIONALEDELIBERAZIONE della giunta regionale 14 feb-braio 2005, n. 286 Direttiva concernente indirizzi per la gestione delleacque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne(art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)LA giunta della REGIONE EMILIA-ROMAGNAV isti: il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante Disposizioni sullatutela delle acque dall inquinamento e recepimento della di-rettiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acquereflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla pro-tezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitratiprovenienti da fonti agricole entrato in vigore in data 14giugno 1999; il DLgs 18 agosto 2000, n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286 Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e …

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1 deliberazione della giunta regionale 14 febbraio2005, n. 286 Direttiva concernente indirizzi per la gestione delleacque di prima pioggia e di lavaggio da aree ester-ne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)Parte seconda - N. 33 Spedizione in abbonamento postale - Filiale di BolognaEuro 0,82art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 Anno 3615 marzo 2005N. 49 DELIBERAZIONI REGIONALIDELIBERAZIONI della giunta REGIONALEDELIBERAZIONE della giunta regionale 14 feb-braio 2005, n. 286 Direttiva concernente indirizzi per la gestione delleacque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne(art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)LA giunta della REGIONE EMILIA-ROMAGNAV isti: il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante Disposizioni sullatutela delle acque dall inquinamento e recepimento della di-rettiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acquereflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla pro-tezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitratiprovenienti da fonti agricole entrato in vigore in data 14giugno 1999; il DLgs 18 agosto 2000, n.

2 258 con il quale sono state appor-tate. disposizioni correttive ed integrative al richiamatoDLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tu-tela delle acque dall inquinamento e recepimento di direttivecomunitarie in materia; la 21 aprile 1999, n. 3 recante Riforma del sistema re-gionale e locale ed in particolare il Titolo VI concernente Territorio, ambiente e infrastrutture ; la 24 marzo 2000, n. 22 recante Norme in materia terri-torio, ambiente e infrastrutture Disposizioni attuative emodificative della 21 aprile 1999, n. 3 con la quale, fral altro, si provveduto a ridefinire la ripartizione delle com-petenze sulla base della nuova normativa introdotta dalDLgs n. 152/99 prevedendo nel contempo la competenza de-gli Enti locali ad irrogare ed introitare le sanzioni ammini-strative sulle materie loro delegate; la deliberazione del Consiglio regionale n.

3 633 del 22 dicem-bre 2004 Adozione del Piano regionale di tutela delle ac-que ;considerato che ai sensi dell art. 39 del DLgs 152/99 leRegioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambien-tali, disciplinano: le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di di-lavamento provenienti da reti fognarie separate; i casi in cui pu essere richiesto che le immissioni delle ac-que meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre con-dotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivicompresa l eventuale autorizzazione; i casi in cui pu essere richiesto che le acque di prima piog-gia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e op-portunamente trattate in impianti di depurazione per partico-lari casi nelle quali, in relazione alle attivita svolte, vi sia ilrischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scopertedi sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizioper il raggiungimento degli obiettivi di qualita dei corpiidrici;considerato inoltre che nelle more dell adozione della di-sciplina regionale , diverse Province hanno individuato forme dicontrollo e prescrizioni da applicarsi agli scarichi delle acquemeteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, pe-raltro tra loro diverse, sulla base delle quali rilasciarel autorizzazione allo scarico.

4 Preso atto che l adozione di differenti regole sul territorioregionale seppur rispondenti all intento di garantire una mag-giore tutela delle acque, determini un incertezza nei confrontidei soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole;richiamati l articolo 4 della 15/97 e l art. 14 della aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale che prevedono che la Regione svolga le funzioni di indirizzo ecoordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;ritenuto pertanto di emanare indirizzi e criteri tecnici di ri-ferimento alle Province, ai Comuni ed ai soggetti interessati, alfine di recuperare un omogeneit di comportamento sul territo-rio regionale ed univocit delle regole da applicare in manierada garantire da parte dei predetti Enti un esercizio coordinatodelle funzioni loro conferite;considerato altres : che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici im-permeabili (strade, piazzali, aree esterne di pertinenza degliinsediamenti produttivi e commerciali, ecc.)

5 , per loro naturaed in ragione del dilavamento operato sulle stesse superfici,trasportano carichi inquinanti particolarmente elevati chepossono comportare rischi ambientali rilevanti, in particola-re per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito; che la Relazione generale del Piano di tutela delle acque(PTA), adottato dal Consiglio regionale con deliberazionen. 633 del 22 dicembre 2004, individua esplicitamente nelcarico inquinante delle acque di prima pioggia veicolato neicorpi idrici superficiali attraverso le reti fognarie (unitarie eseparate) uno dei principali fattori di generazione responsa-bili della compromissione dei livelli di qualit delle acquesuperficiali: che il Programma di misure previsto dal PTA per il conse-guimento degli obiettivi di qualit ambientale dei corpi idricisuperficiali oggetto della disciplina del PTA stesso (corpiidrici significativi e di interesse), di cui all art.

6 5 del DLgs152/99, individua, fra l insieme delle misure obbligatorie ,l adozione di specifici sistemi di gestione delle acque di pri-ma pioggia derivanti dalle reti fognarie degli agglomerati diconsistenza superiore a Abitanti Equivalenti (AE)che consentano di ridurre il carico sversato nei corsi d acquadel 25% e del 50%, rispettivamente alle scadenze temporalidel 2008 e del 2016; che le Norme di attuazione del PTA adottate dal Consiglioregionale con la citata deliberazione 633/04, all art. 28 Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne , pre-vedono espressamente che entro tre mesi dalla data di ado-zione del PTA la giunta regionale provveda, attraverso spe-cifica Direttiva , alla definizione delle forme di controllo edella disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia; che dette Norme devono avere a riferimento sia le acque diprima pioggia derivanti dalle reti fognarie di tipo unitario equelle di tipo separato, sia le disposizioni relative alle mede-sime acque provenienti dalle aree esterne degli insediamenti(produttivi e commerciali) che per le attivit che vi si svolgo-no possono creare pregiudizio per il raggiungimento degliobiettivi di qualit dei corpi idrici superficiali;dato atto che dalla data di adozione del PTA da parte delConsiglio regionale avvenuta con deliberazione n.

7 633 del 22dicembre 2004, si applicano le misure di salvaguardia riguar-danti, fra l altro, la classificazione dei corpi idrici significativi,la definizione degli obiettivi di qualit ambientale ed il pro-gramma di misure per il loro raggiungimento, alle scadenzetemporali del 2008 e del 2016 cui agli articoli;ritenuto inoltre che per il conseguimento delle finalit e de-gli obiettivi in precedenza richiamati, necessario fornire indi-rizzi circa le forme di controllo ed i criteri di gestione delle ac-que meteoriche di dilavamento provenienti dalla reti fognarie edelle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne degliinsediamenti, con le motivazioni specifiche di seguito indicate:a) la definizione di parametri tecnici per la valutazione e quan-tificazione delle acque di prima definire detti parametri si sono avuti a riferimento i ri-sultati degli studi e delle ricerche svolte su alcuni sistemi didrenaggio e reti scolanti di bacini pilota, anche nel territoriodella regione Emilia-Romagna, effettuati da Universit edEnti di ricerca pubblicati sulle riviste tecnico-scientifiche disettore.

8 Detti studi concordano nel ritenere che a fronte deirisultati ottenuti e della prassi progettuale consolidata, il vo-lume di acque di prima pioggia da contenere e/o da assog-gettare all eventuale trattamento, di norma, sia compresonei valori di 25 - 50 mc. per ettaro, da riferirsi alla parte di215-3-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 49superficie contribuente in ogni punto di scarico effettiva-mente soggetta ad emissione (ad esempio la superficie pavi-mentata soggetta a traffico veicolare).Il parametro pi elevato di 50 mc. per ettaro si ritiene debbaapplicarsi alle superfici contribuenti comprese in aree a de-stinazione produttiva/commerciale, in ragione dei pi ele-vati livelli di contaminazione, anche da sostanze pericolose, delle superfici scoperte soggette a dilavamento dalle acquemeteoriche;b) l individuazione di specifici sistemi di gestione delle acquedi prima esperienze consolidate, soprattutto negli altri Paesi, evi-denziano come i sistemi pi efficaci per il contenimento delcarico inquinante derivante dalle acque di prima pioggiasiano rappresentati dalla realizzazione di vasche di raccoltae contenimento dimensionate sulla base dei parametri tecni-ci richiamati alla precedente lettera a).

9 Il sistema di alimen-tazione delle vasche dovr essere realizzato in modo daescludere le stesse a riempimento avvenuto, per evitare ladiluizione delle prime acque invasate; le acque di secondapioggia eccedenti saranno direttamente sversate nei recapi-ti. Ad evento meteorico esaurito, le acque accumulate saran-no immesse in rete fognaria con modalit di svuotamentoche assicurino il rispetto di portate coerenti ai normali rap-porti di diluizione della rete e comunque con quelle che pos-sono essere inviate all impianto di trattamento. Lo svuota-mento delle vasche, di norma, dovr essere attivatonell ambito delle 48 - 72 ore successive all ultimo eventopiovoso;c) la definizione di criteri per la riduzione delle acque meteori-che drenate dalle reti accordo ai criteri di corretta gestione delle risorse idri-che si ritenuto di dover privilegiare soluzioni che consen-tano di ridurre a monte le portate meteoriche circolantinelle reti fognarie attraverso la raccolta delle acque meteo-riche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smal-timento sul suolo/strati superficiali del sottosuolo ovvero,in subordine, nei corsi d acqua superficiali.

10 Nelle aree adestinazione residenziale (non ancora urbanizzate) per lequali non configurabile un apprezzabile contaminazionedelle acque meteoriche, si dovr prevedere ove possibilein relazione alle caratteristiche del suolo o in subordinedella rete idrografica il completo smaltimento in locodelle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzatenon suscettibili di dilavamento da sostanze non si verifichino tali condizioni, si dovr prevederelo smaltimento delle portate meteoriche attraverso fogna-tura. Nelle aree a destinazione produttiva/commercialesono previsti, a carico dei titolari degli insediamenti, da unlato gli interventi di separazione delle acque di prima piog-gia derivanti dalle superfici suscettibili di essere contami-nate e l immissione delle stesse nella fognatura nera azien-dale, dall altro lo smaltimento diretto in loco ove possi-bile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordi-ne della rete idrografica delle acque cosiddette di secon-da pioggia nonch delle acque meteoriche dalle coperturedei fabbricati e dalle superfici impermeabili non suscetti-bili di essere contaminate.


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