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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 23/11/2017 Circolare n. 174Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio diIndirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio deiSindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegatoall'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provincialiOGGETTO:Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.

a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI. La circolare INPS n. 142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate

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1 Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 23/11/2017 Circolare n. 174Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio diIndirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio deiSindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegatoall'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provincialiOGGETTO:Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.

2 In ordine alla compatibilit delle indennit didisoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie diattivit lavorativa e con alcune tipologie di reddito. Rilevanza dell iscrizione ad Albi professionali e della presenza dipartita IVA sulla possibilit di riconoscimento dell incentivoall autoimprenditorialit . SOMMARIO:Indice:Premessa e quadro Compatibilit della indennit di disoccupazione con i compensiderivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirociniprofessionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attivit sportiva dilettantistica2. Compatibilit della indennit di disoccupazione con i compensida prestazioni di lavoro occasionali 3. Compatibilit della indennit di disoccupazione con i redditiderivanti da attivit professionale esercitata da liberi professionistiiscritti a specifiche casse 4.

3 Compatibilit della indennit di disoccupazione con i redditiderivanti dallo svolgimento di attivit in ambito Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni diamministratore, consigliere e sindaco di societ Redditi derivanti dalla condizione di socio di societ di persone edi societ di Soci di societ di persone ( e ) Soci di societ di capitali5. Effetti dell iscrizione ad Albi professionali e della titolarit dipartita IVA sulla indennit di disoccupazione6. Implementazioni procedurali7. Incentivo all autoimprenditorialit Attivit per le quali l incentivo pu essere Adempimenti del richiedente Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative necessariealla gestione, ai fini della compatibilit e del cumulo con la NASpI, di ulterioriattivit produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplatenelle circolari e del 2015.

4 Sono inoltre contenute precisazioni inmerito all incentivo all autoimprenditorialit .Premessa e quadro normativo L articolo 9, commi 2 e 3 e l articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attivit di lavoro, ilsoggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pariall'80 per cento del reddito previsto derivante dall attivit di lavoro, a condizione checomunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivit il reddito annuo previsto. In particolare, l articolo 9 disciplina i casi di concomitante attivit di lavoro subordinatoinstaurata nel corso della percezione della NASpI o rimasta in essere a seguito della cessazionedi uno fra due o pi rapporti a tempo parziale; l articolo 10 disciplina il caso di concomitanteinstaurazione di attivit lavorativa autonoma o di impresa individuale.

5 La circolare INPS n. 94 del 2015 ha fornito in materia le prime istruzioni operativeconfermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, l accezione gi adottata rispettoall indennit di disoccupazione ASpI secondo cui la norma da intendersi riferita, oltre che alcaso dell instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attivit lavorativaautonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinataa seguito della quale si ottenuta l indennit NASpI. La circolare INPS n. 142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineateaggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal n. 25del 2017 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49), di lavoro intermittente, di lavoro all esteroe di emolumenti derivanti dall espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.

6 Si deve osservare tuttavia che, da quando stata introdotta in maniera pi significativarispetto al passato - in particolare con la legge n. 92 del 2012 - la possibilit di svolgereattivit di lavoro durante la percezione della prestazione di disoccupazione, l esperienzaoperativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali necessario fornireriferimenti adeguati a garantire equit verso la platea degli utenti e cognizioni pi completeagli operatori dell queste esigenze, e specialmente alle situazioni che nel prosieguo si espongono, siriferiscono le istruzioni contenute nella presente circolare che devono ritenersi applicabilipertanto sia all indennit di disoccupazione NASpI, sia ai residui casi di ASpI o mini ASpIancora in considerazione di regola adottata nell impostazione seguita quella secondo cui, nell ipotesidi svolgimento da parte del percettore di indennit disoccupazione.

7 Di attivit non formalmenteinquadrate nell ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto adattivit lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad unaforma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennit didisoccupazione, trovi applicazione la disciplina di cui agli e 10 del del 2015rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell importo della prestazioneper l ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzionedell importo della prestazione in caso di svolgimento di attivit lavorativa in forma autonoma odi impresa individuale. Tale interpretazione deriva dalla necessit di evitare disparit di trattamento tra i soggettititolari di prestazione di disoccupazione che oltre alla stessa non dispongono di alcuna altrarisorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che, al contrario,possono comunque contare su altro gettito.

8 1. Compatibilit della indennit di disoccupazione con i compensi derivanti da borsedi studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallosvolgimento di attivit sportiva dilettantistica L , comma 1 lett. c), del 22 dicembre 1986, ( ) stabilisce che sonoassimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa distudio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se ilbeneficiario non legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente. L , lett. m), del qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensierogati nell esercizio diretto di attivit sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazionisportive nazionali, dall , dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,comunque denominato, che persegua finalit sportive dilettantistiche e che da essi siariconosciuto.

9 Ci premesso, nei casi di soggetti beneficiari di indennit NASpI titolari di borse lavoro, stagee tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur afronte dell assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente -non si ravvisa lo svolgimento di un attivit lavorativa prestata dal soggetto con correlativaremunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage etirocini professionali, nonch i premi o sussidi per fini di studio o di addestramentoprofessionale sono interamente cumulabili con l indennit NASpI e il beneficiario dellaprestazione non tenuto ad effettuare all INPS comunicazioni relative all attivit e alle relativeremunerazioni. Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennit NASpI titolari di borse di studio e assegni diricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l attivit di talifigure ricondotta ad attivit lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso laprestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazioneinvolontaria ai sensi dell art.

10 7 della Legge n. 81 del 2017 - trova applicazione la disciplina dicui all del D. Lgs. del 2015 in tema di riduzione dell importo della prestazioneerogata per l ipotesi di contestuale svolgimento di attivit di lavoro subordinato. Pertanto icompensi derivanti dalle suddette attivit non possono superare il limite annuo di In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l INPS entroun mese dall inizio dell attivit cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione delladomanda di NASpI se la suddetta attivit era preesistente, dichiarando il reddito annuo cheprevede di trarne anche ove sia pari a zero. Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attivit sportivadilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l indennit NASpI e ilbeneficiario della prestazione non tenuto ad effettuare all INPS comunicazioni relativeall attivit e ai relativi compensi e ai premi.