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Direzione Centrale Normativa

circolare N. 29/E. Roma, 18 SETTEMBRE 2013. Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Interventi di efficienza energetica Interventi di ristrutturazione edilizia Acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici Detrazioni 2. INDICE. PREMESSA ..3. 1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI. EDIFICI ..4. Interventi interessati dalla proroga delle detrazioni ..4. Decorrenza dell'aliquota del 65% ..7. Interventi su parti comuni di edifici Fruizione della detrazione ..10. 2. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ..10. Proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di euro Interventi antisismici in zone ad alta pericolosit ..12. 3. ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI Soggetti che possono beneficiare della detrazione ..15. Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione.

CIRCOLARE N. 29/E Roma, 18 SETTEMBRE 2013 OGGETTO : Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di

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1 circolare N. 29/E. Roma, 18 SETTEMBRE 2013. Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Interventi di efficienza energetica Interventi di ristrutturazione edilizia Acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici Detrazioni 2. INDICE. PREMESSA ..3. 1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI. EDIFICI ..4. Interventi interessati dalla proroga delle detrazioni ..4. Decorrenza dell'aliquota del 65% ..7. Interventi su parti comuni di edifici Fruizione della detrazione ..10. 2. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ..10. Proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di euro Interventi antisismici in zone ad alta pericolosit ..12. 3. ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI Soggetti che possono beneficiare della detrazione ..15. Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione.

2 16. Avvio degli interventi di recupero del patrimonio Beni Ammontare della spesa detraibile ..21. Adempimenti ..22. 3. PREMESSA. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (di seguito decreto ), contiene alcune misure agevolative dirette a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalit di stimolo dei settori produttivi di riferimento. In sintesi, per quanto riguarda gli specifici interventi agevolati, il decreto: - proroga fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, elevando contestualmente dal 55% al 65% l'aliquota della detrazione; la proroga fino al 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unit.

3 Immobiliari del condominio;. - prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4 agosto al 31. dicembre 2013 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosit ;. - proroga fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di euro ;. - introduce una ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili, nonch per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di euro Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su alcune questioni interpretative poste all'attenzione della scrivente e riguardanti l'applicazione delle detrazioni indicate.

4 Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili 4. nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito o dal sito 1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI. EDIFICI. L'art. 14 del decreto, nel prorogare le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, non ne ha modificato l'impianto normativo di riferimento. Pertanto, restano valide, in quanto compatibili, le disposizioni istitutive dell'agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, nonch i documenti di prassi che ne hanno illustrato l'applicazione. Interventi interessati dalla proroga delle detrazioni La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica contenuta nell'art.

5 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31. dicembre 2013.. Per meglio comprendere la portata della proroga disposta dal comma 1. dell'art. 14, in termini di interventi agevolabili e relativa decorrenza, occorre preliminarmente evidenziare che le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sono state introdotte dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e pi volte prorogate con apposite disposizioni negli anni successivi. Tra queste, si ricorda l'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, richiamato dall'art.

6 14 in esame, che aveva prorogato le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica al 31 dicembre 2011. 5. Successivamente, detto termine finale era stato spostato al 31 dicembre 2012, ad opera dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, e poi al 30 giugno 2013, ad opera dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012. Per entrambe le proroghe, comunque, il legislatore era intervenuto sostituendo il termine finale dell'agevolazione previsto dall'art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010; quest'ultima, quindi, era la disposizione che regolava le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013. Ne consegue che la proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall'art.

7 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati: - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, introdotti a decorrere dal 2007 dall'art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro Per questa tipologia di interventi non specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L'intervento, infatti, definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato. Pertanto, qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla Normativa di riferimento, ammesso al beneficio fiscale.

8 - interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unit immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, introdotti a decorrere dal 2007, dall'art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro ;. - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e 6. universit , introdotti a decorrere dal 2007 dall'art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro ;. - interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, introdotti a decorrere dal 2007 dall'art.

9 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro ;. - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, introdotti a decorrere dal 2008 dall'art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007 e ricondotti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro ;. - interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, introdotti a decorrere dal 2012 dall'art. 4, comma 4, del DL n. 201 del 2011 e ricondotti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro Per quanto riguarda le ultime due tipologie di interventi, si fa presente che il comma 1 dell'art.

10 14, nella formulazione entrata in vigore il 6 giugno 2013, escludeva la proroga per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria . La legge di conversione n. 90 del 2013, tuttavia, ha soppresso le suddette esclusioni dalla proroga. Al riguardo, si ritiene che le modifiche apportate dalla legge di conversione siano applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione. 7. Quanto precede deriva dalla considerazione che il legislatore, disponendo la soppressione dell'esclusione, ha ricondotto anche queste due tipologie di interventi agevolabili a quelli cui l'aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


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