Example: bankruptcy

Diritto della navigazione - saturatore.it

CE. 1. Diritto della navigazione Home L'armatore Il trasporto aereo internazionale La societ d'armamento Il trasporto multimodale Il contratto di locazione La polizza di carico Il contratto di noleggio Incoterms Il contratto di trasporto FOB. Lo spedizioniere CIF. Il trasporto terrestre di persone FOB CIF nella giurisprudenza italiana Il trasporto marittimo di cose Il soccorso in mare Il trasporto marittimo di persone La contribuzione alle avarie comuni APPUNTI TRATTI SOLO DAL MANUALE. ULTIMO AGGIORNAMENTO: 13/11/2006 , NR. 3. 2. LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA DI navigazione .

1 cE Diritto della navigazione Home L’armatore Il trasporto aereo internazionale La società d’armamento Il trasporto multimodale Il contratto di locazione La polizza di carico

Tags:

  Della, Navigazione, Della navigazione

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Diritto della navigazione - saturatore.it

1 CE. 1. Diritto della navigazione Home L'armatore Il trasporto aereo internazionale La societ d'armamento Il trasporto multimodale Il contratto di locazione La polizza di carico Il contratto di noleggio Incoterms Il contratto di trasporto FOB. Lo spedizioniere CIF. Il trasporto terrestre di persone FOB CIF nella giurisprudenza italiana Il trasporto marittimo di cose Il soccorso in mare Il trasporto marittimo di persone La contribuzione alle avarie comuni APPUNTI TRATTI SOLO DAL MANUALE. ULTIMO AGGIORNAMENTO: 13/11/2006 , NR. 3. 2. LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA DI navigazione .

2 L'ARMATORE - 1. 1. Origini storiche, sono da ricercarsi nel Diritto romano, nel quale l'exercitor navis (nauta) , di regola, il proprietario della nave (dominus navis), nonch titolare dell'impresa nautica. Ad esso si affianca il magister navis o capitano che fa le veci dell'armatore durante le varie fasi della navigazione 2. cod. nav. previgente, art. 52, colui che impiega la nave per uno o pi viaggi, sia egli o no il proprietario della nave 3. cod. nav. vigente, desunto dall'art. 265, colui che assume l'esercizio della nave, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici connessi.

3 Sufficiente che l'armatore abbia la disponibilit della nave sulla base di un rapporto di natura reale (usufrutto, uso ecc.), pertanto non sono importanti n il momento statico della propriet , n quello dinamico dell'effettivo esercizio di un'impresa di trasporto marittimo. Un armatore pu essere: privo di professionalit (es. singolo viaggio). senza scopo lucrativo (es. competizione sportiva, ricerca, ecc.), perci il termine impresa . del cod. nav. non coincide con la nozione del all'art. 2082, ma impresa di navigazione , il complesso di elementi (personali o patrimoniali) la cui organizzazione fa capo all'armatore in vista delle esigenze di navigazione Requisiti indispensabili: che abbia l'organizzazione di persone o cose necessarie all'utilizzo della nave per la navigazione impiego della nave in conto proprio (assumendosene perci il rischio).

4 Dichiarazione di armatore, art. 265 cod. nav., al fine di rendere agevole ai terzi l'identificazione dell'armatore, questi deve fare un atto scritto con sottoscrizione autentica (atto pubblico o scrittura privata autenticata) o rilasciare dichiarazione orale (raccolta in ) all'ufficio della nave o del galleggiante. Viene trascritta nel registro di iscrizione della nave e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalit (art. 271 cod. nav.). In mancanza di una dichiarazione si presume armatore il proprietario, il quale pu effettuare lui stesso la dichiarazione d'armatore nell'inerzia dell'effettivo armatore.

5 In merito alla natura giuridica della dichiarazione, vi sono due teorie: 1. pubblicit costitutiva 2. pubblicit dichiarativa, dottrina prevalente, facendo s che debba essere considerato armatore chi esercita concretamente l'imbarcazione, anche senza pubblicit della dichiarazione LA SOCIET DI ARMAMENTO - 7. 1. Origini storiche: societas maris, impresa di navigazione , nata dall'unione di capitale e lavoro, rappresenta la forma embrionale delle odierne societ d'armamento. Successivamente si giunge ad un distacco dal momento dell'esercizio nautico da quello della propriet della nave 2.

6 Codice vigente: societ d'armamento, artt. 278-286, forma societaria deputata a rendere possibile l'esercizio nautico in forma collettiva a pi soggetti comproprietari della nave. Le quote di partecipazione si chiamato carati, che sono 24 liberamente frazionabili (sulla cui base si valuta la maggioranza nelle delibere), e i comproprietari sono detti caratisti. Delibere: le delibere prese dalla maggioranza vincolano la minoranza (e si forma con pi di 12 carati anche se in mano di uno solo), ma devono essere precedute dalla convocazione di tutti i caratisti (no se uno solo ha pi di 12 carati, si tratti di ordinaria amministrazione e venga comunicata entro 8 gg.)

7 Agli altri caratisti). I comproprietari possono costituirsi in societ d'armamento mediante deliberazione della maggioranza e successiva trascrizione dell'atto di costituzione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e per le navi di maggior stazza, sull'atto di nazionalit (in mancanza di tale pubblicit i comproprietari consenzienti rispondono in solido per i debiti). 3. Gerente: la delibera della maggioranza sufficiente a affidare l'amministrazione della societ . d'armamento ad uno o pi soci o soggetto estraneo (gerente), cos investito di poteri di ordinaria amministrazione.

8 Deve rendere pubblica la sua nomina consegnando all'ufficio di iscrizione della nave una copia dell'atto di nomina, pena la responsabilit verso terzi Responsabilit dei soci, per le obbligazioni derivanti dall'esercizio della nave, ricade sui soci in relazione alle rispettive quote sociali, ma in modo differente a seconda si tratti di soci: consenzienti, responsabilit illimitata ma non solidale dissenzienti, per una somma non superiore alle loro quote Ci per solo se l'atto costitutivo sia stato regolarmente reso pubblico, in caso contrario i soci rispondono illimitatamente e solidalmente Responsabilit dell'armatore (responsabilit oggettiva, rischio lecito d'impresa) art.

9 274 cod. nav.: 1. responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per la nave e la spedizione. Ci non ha funzione punitiva ma equilibratrice diretta alla equa distribuzione dei rischi e delle responsabilit . Inoltre i fatti dell'equipaggio sono fatti propri dell'armatore in virt della responsabilit vicaria che lega padroni e committenti a dipendenti e preposti 2. inoltre responsabile per le obbligazioni contratte dal comandante della nave per quel che riguarda la nave e la spedizione nei ristretti limiti di rappresentanza entro i quali questi pu agire 3.

10 Art. 274, esclude la responsabilit dell'armatore in caso di inosservanza del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio Limitazione del debito dell'armatore: 1. origini antiche in relazione al naturale rischio delle attivit marittime (es. nel Diritto romano c'era l'istituto del noxae deditio, con il quale il proprietario limitava la sua responsabilit . consegnando lo strumentum offendendi (vascello). 2. cod. nav. vigente, art. 275, per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio e per le obbligazioni sorte da fatto o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione del dolo o colpa grave (in tali casi risponde senza limitazioni), l'armatore pu limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave (al momento in cui richiesta la limitazione, non inferiore ad un quinto n superiore a due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio))


Related search queries