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DIRITTO PRIVATO doc - GINNASI

Tratto in internet da: DIRITTO PRIVATO . Appunti liberamente tratti dal testo di DIRITTO PRIVATO di Francesco Galgano I: Il DIRITTO PRIVATO -Il DIRITTO - Il termine DIRITTO identifica un sistema di regole finalizzato alla composizione dei conflitti di interesse che sorgono tra soggetti; queste regole sono correlate fra loro poich concorrono insieme ad assolvere una funzione complessiva e perci non operano mai in maniera isolata. Il sistema di regole del DIRITTO non l'unico esistente, ma anzi convive con altri, come quello che si basa sulla morale, sul buon costume o sulla religione; non sempre per , le regole di uno coincidono con le regole dell'altro. Nella societ in cui viviamo, bisogna distinguere fra i soggetti investiti del potere di creare il DIRITTO e quelli investiti del potere di applicare il DIRITTO ; il primo affidato allo Stato (parlamento e governo), alla Comunit economica europea (consiglio), alle Regioni ed Enti locali (consigli regionali, provinciali e comunali), mentre il secondo affidato ad organi separati, quali l'Autorit giudiziaria e la Corte di giustizia.

-Stato – ordinamento: in riferimento al sistema di norme giuridiche, poste dal potere sovrano, che regola la collettività-Stato – apparato: in riferimento agli apparati che compongono l’organizzazione dello Stato e mediante i quali è esercitata la sovranità; si tratta degli apparati incaricati delle funzioni normative, giudiziarie ed

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  Delle, Diritto, Privato, Diritto privato, Giuridiche

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1 Tratto in internet da: DIRITTO PRIVATO . Appunti liberamente tratti dal testo di DIRITTO PRIVATO di Francesco Galgano I: Il DIRITTO PRIVATO -Il DIRITTO - Il termine DIRITTO identifica un sistema di regole finalizzato alla composizione dei conflitti di interesse che sorgono tra soggetti; queste regole sono correlate fra loro poich concorrono insieme ad assolvere una funzione complessiva e perci non operano mai in maniera isolata. Il sistema di regole del DIRITTO non l'unico esistente, ma anzi convive con altri, come quello che si basa sulla morale, sul buon costume o sulla religione; non sempre per , le regole di uno coincidono con le regole dell'altro. Nella societ in cui viviamo, bisogna distinguere fra i soggetti investiti del potere di creare il DIRITTO e quelli investiti del potere di applicare il DIRITTO ; il primo affidato allo Stato (parlamento e governo), alla Comunit economica europea (consiglio), alle Regioni ed Enti locali (consigli regionali, provinciali e comunali), mentre il secondo affidato ad organi separati, quali l'Autorit giudiziaria e la Corte di giustizia.

2 In altre societ , troviamo invece forme diverse di organizzazione, come ad es. il sistema di common law, dove l'Autorit giudiziaria crea e applica il DIRITTO . Il DIRITTO presenta la caratteristica della relativit , in quanto i sistemi di regole mutano nel corso del tempo e si diversificano nello spazio, e quella della coercibilit , poich oltre a prescrivere e proibire comportamenti, il DIRITTO impone l'osservanza delle proprie regole (sanzioni corrispondenti alle violazioni di regole e norme). Per quanto riguarda la legittimazione del DIRITTO , da un punto di vista formale, si pu dire legittimato dalle autorit che lo creano e lo applicano, mentre da un punto di vista sostanziale, legittimato dal consenso della maggioranza di coloro che vi sono sottoposti, in quanto il DIRITTO espressione della societ in cui vige.

3 -La norma giuridica- L'unit elementare del sistema del DIRITTO la norma giuridica; l'insieme delle norme prende il nome di ordinamento giuridico, mentre si suole parlare di istituto per indicare pi norme coordinate per assolvere ad una funzione unitaria. Ciascuna norma, consiste in una proposizione precettiva: anche qualora le norme appaiano descrittive (es. art. Cost.), necessario intenderle in senso precettivo, cos come quelle norme che contengono definizioni (es. art. 1321 ) poich hanno la funzione di delimitare l'ambito di applicazione di altre norme. Si parla di generalit e astrattezza delle norme poich queste sono riferite a pi soggetti per una serie ipotetica di fatti; le norme costituiscono infatti delle regole precostituite, ossia antecedenti al conflitto, permettendo di assicurare uniformit di soluzioni e certezza del DIRITTO : i singoli devono sapere in anticipo 1.

4 Quali sono i comportamenti leciti e quali quelli illeciti. Il grado di generalit e astrattezza pu essere di grado pi o meno elevato: quelle con maggior grado sono le norme che si rivolgono a chiunque o a qualunque fatto, ossia le norme di DIRITTO comune (o DIRITTO generale); quelle che invece hanno grado limitato di generalit e astrattezza sono le norme che delimitano la serie di soggetti o dei fatti cui si riferiscono, ossia le norme di DIRITTO speciale. Al modello del DIRITTO generale ed astratto, si contrappone poi quello del DIRITTO creato dal giudice, in relazione ad un conflitto gi insorto; in questi casi il giudice pu decidere secondo equit (nel nostro ordinamento questi casi sono pochi, mentre nei paesi di common law, il DIRITTO creato dal giudice la principale fonte del DIRITTO ).

5 -Il DIRITTO e lo Stato- Lo Stato la fondamentale forma di organizzazione politica della convivenza umana; esso esercita la propria sovranit , ossia il potere originario di governare un determinato territorio. Di Stato si pu parlare in almeno tre significati: - Stato comunit : in riferimento ad una collettivit di persone stanziata su un territorio e sottoposta ad un medesimo potere sovrano - Stato ordinamento: in riferimento al sistema di norme giuridiche , poste dal potere sovrano, che regola la collettivit . - Stato apparato: in riferimento agli apparati che compongono l'organizzazione dello Stato e mediante i quali esercitata la sovranit ; si tratta degli apparati incaricati delle funzioni normative, giudiziarie ed esecutive Per quanto riguarda il rapporto fra lo Stato e il DIRITTO , necessario considerare due aspetti: - principio della statualit del DIRITTO : si affermato con la formazione degli Stati, quali espressione di massima concentrazione del potere sovrano - principio dello Stato di DIRITTO : il principio secondo cui lo Stato , esso stesso, sottoposto al DIRITTO e vincolato al rispetto delle proprie leggi - DIRITTO PRIVATO e DIRITTO pubblico- Tutto il DIRITTO si scompone in due grandi sistemi di norme: - DIRITTO PRIVATO : si tratta del DIRITTO comune, applicabile tanto ai rapporti fra privati quanto a quelli nei quali interviene lo Stato (o altro ente pubblico).

6 Esso, attiene alla protezione di interessi particolari - DIRITTO pubblico: si tratta del sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della sovranit (organizzazione dello Stato e rapporti autoritativi), ed applicabile ai soli rapporti nei quali partecipa lo Stato quale ente dotato di sovranit ; esso, attiene alla protezione dell'interesse generale della collettivit . Esso, a sua volta, si suddivide in sottosistemi: DIRITTO costituzionale: attiene alle regole fondamentali di organizzazione dello Stato comunit . (libert e doveri fondamentali dei cittadini) e dello Stato apparato (a quali organi e secondo quali regole spetta l'esercizio delle funzioni sovrane). DIRITTO amministrativo: riguarda i compiti e l'attivit degli apparati dell'esecutivo e degli enti pubblici DIRITTO penale: regola la potest punitiva dello Stato, ossia determina i reati e le pene applicabili a chi li commette DIRITTO processuale: attiene all'esercizio della giurisdizione, e si distingue in DIRITTO processuale civile, penale e amministrativo In Italia, vige il modello del Stato di DIRITTO amministrativo, poich l'attivit degli apparati dell'esecutivo e degli enti pubblici si svolge prevalentemente per atti autoritativi; in ogni caso, la non pu fare uso di poteri autoritativi senza l'autorizzazione della legge.

7 - DIRITTO oggettivo e diritti soggettivi- La parola DIRITTO assume due significati: - DIRITTO oggettivo: si intende la norma generale ed astratta che, disponendo in ordine ad un possibile conflitto di interessi, regola i rapporti fra gli uomini imponendo loro doveri; in particolare si determinano obblighi o divieti per impedire la realizzazione degli interessi non ritenuti degni di tutela e consentire la realizzazione di quelli che invece lo sono. Il rapporto regolato detto rapporto giuridico e coinvolge due soggetti: soggetto passivo: il soggetto al quale la norma impone un dovere soggetto attivo: il soggetto nell'interesse del quale imposto quel dovere; egli quindi abilitato a 2. pretendere dall'altro soggetto l'osservanza del dovere La correlazione fra imposizione del dovere e pretesa al rispetto dello stesso costituisce la struttura fondamentale del rapporto giuridico - DIRITTO soggettivo: l'interesse protetto dal DIRITTO oggettivo, ossia la pretesa di un soggetto (attivo) ad esigere da un altro soggetto (passivo) l'osservanza di un dovere che una norma gli impone; i precetti possono essere formulati: imponendo il dovere, cui si va a ricollegare il DIRITTO altrui alla pretesa dell'osservanza dello stesso (es.)

8 Art. 2043 : dovere di risarcire i danni cagionati). riconoscendo il DIRITTO , cui si va a ricollegare il dovere altrui a tenere un determinato comportamento (es. art. 832 : DIRITTO di godere e disporre in modo esclusivo delle cose proprie). Tuttavia, vi sono alcune norme di DIRITTO oggettivo che prescrivono doveri, non traducibili in norme che riconoscono diritti soggettivi, in quando proteggono interessi solo generali: in esse, al dovere del soggetto passivo, si contrappone un potere sovrano del soggetto attivo (Stato o altro ente pubblico) di esigerne l'osservanza; ancora, vi sono norme poste a tutela di interessi generali, che proteggono contemporaneamente interessi particolari dei singoli: in questi casi vi il concorso fra potere sovrano e DIRITTO soggettivo del singolo.

9 Entro la categoria dei diritti soggettivi si distinguono due sottocategorie: diritti assoluti: sono quei diritti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (es. DIRITTO di propriet ); all'interno di questi abbiamo i diritti reali, ossia i diritti assoluti sulle cose, e i diritti della personalit , ossia i diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana diritti relativi: sono quei diritti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di una o pi persone determinate o determinabili (es. DIRITTO al risarcimento danni); all'interno di questi abbiamo i diritti di credito, ossia i diritti ad una prestazione avente valore economico, e i diritti di famiglia, ossia i diritti reciproci fra i componenti di una famiglia. Il dovere collegato al DIRITTO di credito detto obbligazione/debito, mentre quello collegato al DIRITTO di famiglia chiamato obbligo.

10 Non sempre le norme giuridiche impongono doveri (obblighi o divieti): esiste infatti un'altra situazione chiamata soggezione, che ricorre quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui; il soggetto attivo quindi dotato di un potere, che sar potere sovrano se riconosciuto dal DIRITTO pubblico (es. potere di espropriare i beni dei privati nei casi previsti), ovvero potere potestativo se riconosciuto dal DIRITTO PRIVATO (es. DIRITTO dell'imprenditore di licenziare il dipendente o DIRITTO del dipendente di dimettersi). Diverso ancora, sia dal dovere che dalla soggezione, l'onere, ossia il comportamento che il soggetto . libero di osservare o meno, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato (es.)


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