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DISEGNO DI LEGGE

N. 37 DISEGNO DI LEGGEd iniziativa della senatrice BOLDRINICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2021 Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, , e altredisposizioni in materia di formazione medicaSenatodellaRepubblicaXVIIILEGISLAT URATIPOGRAFIA DEL SENATOONOREVOLI SENATORI. La tragica vicendadella pandemia da COVID-19 ha reso pi evidente la necessit , non rinviabile, di rifor-mare la normativa in materia di formazionedel personale del Servizio sanitario nazio-nale (SSN), che si rilevato la risorsa pi importante della sanit pubblica, anche alfine di raccogliere le sfide derivanti dallaprofonda trasformazione della sanit previstanell ambito delle riforme legate al Piano na-zionale di ripresa e resilienza (PNRR).Lo scopo di questo DISEGNO di LEGGE dicontribuire a un progetto riformatore ini-ziando dalla formazione medica, con l obiet-tivo, tra gli altri, di definire il tipo di rap-porto di lavoro e di formazione per i medicispecializzandi, prevedendo la specializza-zione anche in medicina generale, ade-guando la formazione del medico di medi-cina generale ai nuovi compiti che gli si quanto riguarda lo statusdello specia-lizzando, fermi restando i contenuti di for-mazione di qualit , si opta per il suo inseri-mento nell alveo della contrattazione

laurea magistrale. Da più parti, ne gli ultimi anni, è emersa ... ma anche la capacità formati v a dei corsi di laurea in medicina e chirur gia. L ’articolo 2 pre v ede che la formazione dei

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  Medicina, Laurea, Magistrale, Laurea magistrale, Di laurea in medicina

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1 N. 37 DISEGNO DI LEGGEd iniziativa della senatrice BOLDRINICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2021 Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, , e altredisposizioni in materia di formazione medicaSenatodellaRepubblicaXVIIILEGISLAT URATIPOGRAFIA DEL SENATOONOREVOLI SENATORI. La tragica vicendadella pandemia da COVID-19 ha reso pi evidente la necessit , non rinviabile, di rifor-mare la normativa in materia di formazionedel personale del Servizio sanitario nazio-nale (SSN), che si rilevato la risorsa pi importante della sanit pubblica, anche alfine di raccogliere le sfide derivanti dallaprofonda trasformazione della sanit previstanell ambito delle riforme legate al Piano na-zionale di ripresa e resilienza (PNRR).Lo scopo di questo DISEGNO di LEGGE dicontribuire a un progetto riformatore ini-ziando dalla formazione medica, con l obiet-tivo, tra gli altri, di definire il tipo di rap-porto di lavoro e di formazione per i medicispecializzandi, prevedendo la specializza-zione anche in medicina generale, ade-guando la formazione del medico di medi-cina generale ai nuovi compiti che gli si quanto riguarda lo statusdello specia-lizzando, fermi restando i contenuti di for-mazione di qualit , si opta per il suo inseri-mento nell alveo della contrattazione delladirigenza medica e della medicina di base,configurando il ruolo di medico gi abilitatoalla professione al quale vengono progressi-vamente attribuite competenze sulla basedell autonomia acquisita e della verificadelle competenze.

2 Il medesimo modello diformazione specialistica previsto anche perle altre professioni sanitarie abilitate conlaurea pi parti, negli ultimi anni, emersal esigenza di rendere il sistema formativo diriferimento per i medici pi rispondente allesfide cui chiamato a cimentarsi il nostroServizio sanitario nazionale e, in particolare,ai mutati scenari di salute ascrivibili allatransizione demografica, con un crescenteinvecchiamento della popolazione, cui as-sociato il fenomeno della transizione epide-miologica, caratterizzato da un maggior im-patto delle malattie complesse, croniche,cronico-degenerative e delle disabilit , maanche in ragione dell inarrestabile evolu-zione dell innovazione e della ricerca appli-cata alla sanit . ormai dunque esigenza ineludibile per illegislatore quella di far evolvere il sistemaformativo postlaurea di riferimento per imedici italiani, favorendo un osmosi cultu-rale tra medicina generale e specialistica,nell ottica di un potenziamento delle cureprimarie e intermedie, rendendo strutturale ilcontributo delle universit a supporto deicorsi organizzati dalle regioni, valorizzandolo strumento delle reti formative integrate trauniversit e aziende sanitarie territoriali edelle strutture assistenziali.

3 Appare inoltre distrategica importanza superare le crescenticriticit in tema di definizione e programma-zione del fabbisogno di medici, generalisti especialisti, al fine di risolvere e prevenire ilfenomeno della pletora medica, che ha con-dannato migliaia di medici a ripiegare suruoli e posizioni diversi da quelli per i qualisi erano formati, ma anche il cosiddetto im-buto formativo, caratterizzato da un disalli-neamento tra numero di laureati in medicinae possibilit di accesso alla formazione postlaurea. In questa prospettiva opportuno in-tervenire parimenti al fine di rendere pi ef-ficiente l attuale sistema di accesso allescuole di specializzazione e ai corsi di me-dicina generale, preservando criteri di meritoe di trasparenza nelle selezioni, ma supe-rando nel contempo il fenomeno degli ab-bandoni ascrivibili a un disallineamento traAtti parlamentari 2 Senato della Repubblica N.

4 37 XVIIILEGISLATURA DISEGNIDILEGGEERELAZIONI-DOCUMENTIle selezioni per l accesso ai due percorsi DISEGNO di LEGGE si prefigge infatti l o-biettivo di valorizzare i giovani medici informazione attraverso l evoluzione del con-tratto di formazione specialistica, nonch l adozione del medesimo strumento, con irelativi riconoscimenti economici, giuridici ele tutele fondamentali, anche per gli iscrittiai corsi regionali di formazione specifica dimedicina generale e cure primarie, con ci anticipando sensibilmente l inserimento dellegiovani professionalit mediche nel mondodel lavoro. Ci si propone, infine, di comple-tare l evoluzione del sistema di accredita-mento delle scuole di specializzazione,estendendolo alla formazione specifica dimedicina generale e cure primarie, in mododa sostenere una formazione di qualit che presupposto della tutela della salute dei presente DISEGNO di LEGGE compostoda dodici articoli, molti dei quali interven-gono sul decreto legislativo 17 agosto 1999, , recante l attuazione della direttiva93/16/CEE in materia di libera circolazionedei medici e di reciproco riconoscimento deiloro diplomi, certificati ed altri titoli e delledirettive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e99/46/CE che modificano la direttiva 93/16 articolo 1 stabilisce che la formazionedei medici preveda, oltre alle conoscenze edesperienze gi previste, anche le competenzenelle scienze biopsicomediche.

5 La compren-sione delle scienze umane e sociali e le co-noscenze finalizzate alla promozione dellasalute e del benessere comma 2 prevede che in ogni Ateneosia istituito il Dipartimento integrato univer-sit e servizio sanitario regionale, una strut-tura di coordinamento finalizzata ad alline-are l offerta formativa con le esigenze terri-toriali di salute, individuale e collettiva, afronte dell evoluzione del quadro demogra-fico, epidemiologico e nosologico, al fine diformare sin dal corso di laurea il futuro me-dico alla domanda di tutela della salute delterritorio e di dare pari dignit formativa al-l attivit sanitaria ospedaliera e a quella comma 3 prevede, infine, che i tirociniformativi possano essere svolti anche pressola rete formativa dei servizi e presidi ospe-dalieri introdotta dall articolo e presso leaziende ospedaliero-universitarie, esaltando,sempre di pi , non solo il ruolo didattico edi ricerca del Servizio sanitario nazionale,ma anche la capacit formativa dei corsi dilaurea in medicina e articolo 2 prevede che la formazione deimedici specialisti in ambito universitariodebba avvenire con il concorso delle regionie delle province autonome di Trento e diBolzano, che si avvalgono, oltre che delleaziende ospedaliero-universitarie anche dellarete formativa, definita su base regionale ointerregionale, costituita dai servizi e presidiospedalieri, dipartimentali e distrettuali.

6 Cheincludono le unit complesse di cure prima-rie di medicina generale e di pediatria prevede infine che le attivit di do-cenza e di tutoraggio siano svolte anche dalpersonale, dipendente e convenzionato, delServizio sanitario nazionale. Questo previ-sto non solo per implementare e confermarela preesistente normativa, ma anche per alli-neare la formazione specialistica agli altriStati dell Unione europea chiarendo che ilmedico si specializza laddove lo specialistaopera, ovvero nei servizi e nelle strutture delServizio sanitario nazionale, riconoscendo lapari dignit formativa non solo alle struttureospedaliere ma anche alle attuali unit com-plesse di cure primarie di medicina generalee di pediatria di base, premessa per l evolu-zione del corso in medicina generale in nor-male specializzazione universitaria al paridelle altre, e non pi di rango articolo 3 prevede modifiche ai requisitiper l esercizio dell attivit di medico chi-Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N.

7 37 XVIIILEGISLATURA DISEGNIDILEGGEERELAZIONI-DOCUMENTI rurgo di medicina generale nell ambito delServizio sanitario nazionale, richiedendo ilconseguimento del diploma di specializza-zione in medicina generale, di comunit ecure primarie, al termine di un corso carat-terizzato da una gestione universitaria, diconcerto con le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, la cui durataprevista di quattro anni. Si innova, per-tanto, radicalmente l attuale percorso forma-tivo regionale in medicina generale, mutan-done sia la definizione, pi consona all evo-luzione prevista dal Piano nazionale di ri-presa e resilienza, che la natura giuridica:una specializzazione universitaria regolatanelle modalit attuative come le articolo 4 dispone nuove modalit dideterminazione del fabbisogno stimato eponderato dei corsi universitari di forma-zione di laurea specialistica, tenendo contonon solo delle potenzialit occupazionali delServizio sanitario nazionale, ma anche ditutte le necessit delle altre amministrazionied enti pubblici e privati ove sia prevista lapresenza di medici specialisti, avvalendosiper questo fine non solo delle indicazioniprovenienti dalla Federazione nazionale de-gli ordini dei medici chirurghi e degli odon-toiatri (FNOMCeO)

8 , ma anche dei rappre-sentanti sindacali del mondo del lavoro me-dico al fine di definire meglio la program-mazione del fabbisogno di medici specialistitenendo conto, certamente, della presenzadelle istituzioni universitarie sanitarie prepo-ste, della loro offerta formativa e dell imple-mentazione della loro potenzialit formativanonch della presenza di sedi didattiche ac-creditate delle aziende sanitarie e degli altrienti del Servizio sanitario comma 2 prevede che l accesso ai corsidi specializzazione avvenga tramite concorsopubblico, caratterizzato da una prova selet-tiva nazionale per titoli ed articolo 5 riguarda l ammissione allaformazione specialistica medica e prevedeche il decreto del Ministro dell universit edella ricerca che determina le modalit perl ammissione alle scuole di specializzazione,i contenuti e le modalit delle prove e i cri-teri per la valutazione dei titoli e per lacomposizione della commissione sia adottatodi concerto con il Ministro della salute, sen-tite le regioni, previo confronto con la Fede-razione nazionale degli ordini dei medicichirurghi e degli odontoiatri e con l Osser-vatorio nazionale della formazione articolo 5 prevede poi che con decretodel Ministro dell universit e della ricerca,da adottare di concerto con il Ministro dellasalute, siano individuati i casi e le modalit di trasferimento dei medici in formazionespecialistica, su loro richiesta, prevedendol obbligatoriet della concessione del trasfe-rimento nei casi di malattia cronica del me-dico, dei figli, dei genitori, del coniuge,della parte dell unione civile o del convi-vente di fatto.

9 Nonch per motivate situa-zioni articolo 6 prevede una definizione pi dettagliata della regolamentazione del tratta-mento economico, previdenziale e normativodei medici in formazione specialistica, in-clusa la specializzazione in medicina gene-rale e delle cure primarie. Laddove le dispo-sizioni attualmente vigenti prevedono esclu-sivamente la definizione di uno schema-tipodi contratto con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, il presente articoloprevede un apposita sezione contrattuale al-l interno del contratto collettivo nazionale dilavoro della dirigenza medica e sanitaria delpersonale del Servizio sanitario nazionale,con la possibilit di progressivo adegua-mento economico all accrescere delle com-petenze. Questa una delle innovazioni delpresente DISEGNO di LEGGE che non solo ade-gua ed integra la formazione specialisticamedica ai modelli degli altri Stati dell U-nione europea ma, soprattutto, facendo pro-pria una richiesta da decenni avanzata giu-stamente dalle rappresentanze sindacali e da-Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N.

10 37 XVIIILEGISLATURA DISEGNIDILEGGEERELAZIONI-DOCUMENTIgli esponenti pi avanzati della categoria, te-nendo conto che si tratta di medici gi abi-litati alla professione, abbandona ogni ipo-crisia giuridica, inserendo i medici inspecializzazione direttamente nella organiz-zazione del lavoro nel Servizio sanitario na-zionale attraverso una specifica modalit dicontratto di formazione, attribuendo loroprogressivamente maggiori competenze pro-fessionali secondo la positiva verifica forma-tiva; ovviamente quanto sopra riguarda pari-menti la formazione specialistica in medi-cina articolo 7 prevede il finanziamento e laprogrammazione del progressivo aumentodei posti messi a disposizione nei corsi dispecializzazione universitaria del servizio sa-nitario regionale da parte di Ministero del-l universit e della ricerca e regioni, al finedi evitare la formazione del cosiddetto co-siddetto imbuto formativo faticosa-mente superato grazie alle misure adottatenegli ultimi due anni che penalizza nume-rosi laureati in medicina e chirurgia, avva-lendosi anche di contributi economici diquelle istituzioni sanitarie private che si av-valgono di medici articolo 8 estende le disposizioni previ-ste dall articolo 6 anche alla formazionespecialistica postlaurea delle professioni sa-nitarie di farmacista, biologo, chimico fisicoe psicologo.


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