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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale …

L. 28 dicembre 2015, n. 208 (1) (2). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit 2016). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, (2) Per il trienno 2016-2018 vedi il 2 settembre 2016. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Comma 1 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n.

L. 28 dicembre 2015, n. 208 (1) (2). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

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1 L. 28 dicembre 2015, n. 208 (1) (2). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit 2016). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, (2) Per il trienno 2016-2018 vedi il 2 settembre 2016. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Comma 1 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n.

2 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivit preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Comma 2 2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.

3 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Comma 3 3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonch gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti: a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989; b) alla gestione speciale minatori; c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo gi iscritti al soppresso ENPALS.

4 Comma 4 4. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuit , sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. Comma 5 5. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, abrogato. Comma 6 6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), le parole: di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 sono sostituite dalle seguenti: di tre punti percentuali dal 1 gennaio 2017 ; b) alla lettera b), le parole: di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018 sono sostituite dalle seguenti: di due punti percentuali dal 1 gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2018.

5 C) alla lettera c), le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2018 . Comma 7 7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: , con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli fino alla fine del periodo sono soppresse. Comma 8 8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato. Comma 9 9. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuit dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale.

6 Il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facolt assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate. Comma 10 10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: , nonch l'unit immobiliare fino a: non superiore a euro annui sono soppresse; b) al comma 3, prima della lettera a) inserita la seguente: 0a) per le unit immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonch dimori abitualmente nello stesso comune in cui situato l'immobile concesso in comodato.

7 Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unit abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle Disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ; c) al comma 5, il secondo periodo soppresso; d) il comma 8-bis abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: 21 ottobre sono sostituite dalle seguenti: termine perentorio del 14 ottobre.

8 Comma 11 11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo soppresso. Comma 12 12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiunto il seguente periodo: Le Disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 . Comma 13 13.

9 A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altres , esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.

10 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a propriet collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Comma 14 14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile sono sostituite dalle seguenti: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unit immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonch dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; b) il comma 669 sostituito dal seguente: 669.


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