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Doc 6 Sentenza Consiglio di Stato - Personalmente …

ATTI AMMINISTRATIVI Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2016, n. 2760 ATTI AMMINISTRATIVI Fatto Diritto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente Sentenza sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2014, proposto dal Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato , con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; contro Sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento, 76; per la riforma della Sentenza del LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01811/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di ; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons.

atti amministrativi cons. stato sez. iv, sent., 22-06-2016, n. 2760 atti amministrativi fatto diritto p.q.m. repubblica italiana in nome del popolo italiano

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1 ATTI AMMINISTRATIVI Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2016, n. 2760 ATTI AMMINISTRATIVI Fatto Diritto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente Sentenza sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2014, proposto dal Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato , con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; contro Sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento, 76; per la riforma della Sentenza del LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01811/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di ; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons.

2 Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Garofoli e Naccarato Svolgimento del processo Il sig. , carabiniere in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Arluno (MI), presentava, in data 29 ottobre 2011, istanza di trasferimento presso varie sedi del Lazio, ai sensi dell'art. 398 del per il ricongiungimento al coniuge Luana Ponzio dipendente a tempo indeterminato presso un esercizio commerciale di Civitavecchia. Il Comando Generale, con nota del 7 dicembre 2012, comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, il preavviso di diniego dell'accoglimento della domanda. Il sig. B., con nota del 21 dicembre 2012, nel confermare la propria richiesta, segnalava quale elemento di novit lo Stato di gravidanza della moglie. All'esito dell'istruttoria il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota prot.

3 N. (..)/T11-33, comunicava al sig. B. il rigetto definitivo della sua istanza di trasferimento, adducendo quale motivo ostativo la carenza di organico. Il sig. B., in data 23 febbraio 2013, presentava una nuova istanza di trasferimento, questa volta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del n. 151 del 2001, per reparti della regione Lazio e della provincia di Roma. Anche tale istanza veniva respinta dal Comando Generale, con provvedimento n (..)/T-2-2 notificato il 16 marzo 2013, in ragione della asserita inapplicabilit al personale militare della normativa richiamata dal sig. Il sig. B., conseguentemente, presentava, in data 30 marzo 2013, formale istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di ricongiungimento al coniuge lavoratore. Anche tale richiesta veniva denegata dal Comando dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento del 27 aprile 2013.

4 Avverso i suddetti provvedimenti il sig. proponeva ricorso al per la Lombardia. Il , con ordinanza n. 593 del 30 maggio 2013, in accoglimento della istanza di sospensione cautelare proposta dal sig. B., disponeva l'obbligo per l'amministrazione di procedere al riesame dell'istanza di trasferimento sia ai sensi dell'art. 398 del che ai sensi dell'art. 42 bis del n. 151 del 2001. Tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato , con ordinanza n. 3489/2013. Il con altra ordinanza n. 2105/2013, accoglieva, inoltre, l'istanza del 29 maggio 2013 con cui il sig. B., nel contestare il diniego dell'amministrazione in relazione alla propria richiesta di accesso agli atti, chiedeva la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti relativi: a) ai trasferimenti per ricongiungimento familiare, disposti ai sensi dell'articolo 398 , degli appartenenti alla Legione Lombardia, nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, compreso quelli in favore della caserma di Saronno indicati nel secondo motivo di ricorso, nonch i relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto; b) all'atto di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale militare complessivo del 2012; c) ai piani occupazionali relativi agli anni 2012, 2013, 2014.

5 D) alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio, con indicazione delle carenze di personale. Il , con Sentenza non definitiva n. 2786/2013, accoglieva la domanda di annullamento della nota del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. (..)/T-2-2 del , con cui era stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 42 bis del n. 151 del 2001 e reiterava l'obbligo a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse. Tale Sentenza risulta appellata dal Ministero della Difesa ( ) e allo Stato non risulta fissata l'udienza di merito.

6 Il Comando Generale, in esecuzione dell'ordinanza n. 593/2013 e della pronuncia non definitiva del , con provvedimento del 22 gennaio 2014, assegnava il sig. , per un periodo di tre anni fatti decorrere retroattivamente dal giorno della nascita del figlio e fino al 28 dicembre 2015, alla Stazione di Torrimpietra (RM), ai sensi dell'art. 42 bis del n. 151 del 2001. Nelle more del giudizio il sig. B., con motivi aggiunti del 5 aprile 2014, chiedeva, inoltre, al il riconoscimento dei danni economici e morali patiti per il comportamento tenuto dall'amministrazione. Il , con la Sentenza definitiva n. 1811 dell'11 luglio 2014, ha annullato il provvedimento n. (..)/T11-33 del 30 gennaio 2013 con cui stata rigettata l'istanza di trasferimento avanzata dal sig. B. ex art. 398 del regolamento generale dell'arma dei Carabinieri ed ha accolto la richiesta di risarcimento danni, formulata con i motivi aggiunti, liquidati nella misura complessiva di Euro.

7 ,00. Avverso la Sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa. Si costituito in giudizio il sig. che ha chiesto di rigettare l'appello. Motivi della decisione Con unico articolato motivo di censura l'appellante fonda le proprie doglianze sull'obbligo disposto dal a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse. L'appellante sostiene che il diritto di accesso sussisterebbe solo nei casi in cui vi sia un "concreto collegamento" tra gli interessi del soggetto richiedente l'accesso e l'affare amministrativo al quale si riferiscono i documenti" di cui si chiede l'ostensione. L'appellante ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di una procedura volta al ricongiungimento al coniuge lavoratore ex art.

8 398 del ove viene vagliata di volta in volta la posizione del singolo militare a prescindere da quella dei terzi, non vi sarebbe un "interesse qualificato" da parte dell'interessato all'ostensione dei documenti richiesti. Sotto altro profilo, l'appellante assume che la conoscenza di documenti amministrativi da parte del dipendente non deve comportare per l'amministrazione intralci nella propria attivit gestoria che garantita a livello costituzionale e che gli atti di cui si chiede l'ostensione non sono necessari alla difesa in giudizio. L'appellante lamenta, ancora, la contraddittoriet della Sentenza del laddove da un lato si fa riferimento alle categorie di documenti sottratti all'accesso, ai sensi del n. 90 del 2010 artt. 1048 "tabelle ordinative organiche" e 1049 "struttura ordinativa e dotazione organiche di personale.

9 Dell'Arma dei Carabinieri" e dall'altro che l'amministrazione non avrebbe "adempiuto all'ordine del Tribunale di consentire l'accesso al ricorrente alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio". L'appellante assume che la ratio di tali norme quella di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) nonch l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalit (art. 1049). L'appellante deduce inoltre che la procedura di trasferimento ex art. 398 non pu essere automatica ma deve essere valutata compatibilmente alle esigenze dell'amministrazione che, dovendo dare attuazione ai principi di economicit e imparzialit , deve realizzare il miglior risultato possibile tra le risorse a disposizione e il minor sacrificio possibile per gli interessati.

10 L'appellante contesta infine la condanna al risarcimento dei danni in favore del sig. disposta dal per il ritardo dell'amministrazione nell'esercizio della propria azione, assumendo che alla potrebbe essere addebitata una responsabilit solo in caso di condotta "gravemente negligente" o di "una intenzionale volont di nuocere". L'appello infondato e va respinto. Preliminarmente il Collegio osserva che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco "interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto" (Cons. Stato , ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6). Nella presente controversia, l'amministrazione richiama gli artt. 1048 e 1049 del n. 90 del 2010, che sottraggono all'accesso determinate categorie di documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art.)


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