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DOCUMENTO SULLA VIDEO SORVEGLIANZA - ASL TO2 TORINO

TO2. Azienda Sanitaria Locale TORINO DOCUMENTO SULLA VIDEO SORVEGLIANZA Adottato con delibera del Direttore Generale n. 127/001/2013 del 1 febbraio 2013. DOCUMENTO approvato dal Comitato Privacy Titolo I - Definizioni Art. 1. Definizioni Titolo II - Principi e Finalit . Art. 2. Principio di Liceit . Art. 3. Principio di Necessit . Art. 4. Principio di Proporzionalit . Art. 5. Principio di Finalit . Titolo III - Soggetti Art. 6. Responsabili della videosorveglianza Art. 7. Incaricati della videosorveglianza Titolo IV Modalit . Art. 8. Videocontrollo (ripresa senza registrazione immagini). Art 9. Videocitofoni Art 10. Videosorveglianza (ripresa con registrazione immagini). Art. 11. Descrizione degli impianti di videosorveglianza Titolo V Adempimenti Art. 12. Informativa Art. 13. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese Titolo VI - Disciplina Settori Specifici Art.

Documento approvato dal Comitato Privacy DOCUMENTO VIDEOSORVEGLIANZA A.S.L.TO2 Titolo I - Definizioni Art. 1. Definizioni 1. Videocontrollo: sistema o dispositivo che ...

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1 TO2. Azienda Sanitaria Locale TORINO DOCUMENTO SULLA VIDEO SORVEGLIANZA Adottato con delibera del Direttore Generale n. 127/001/2013 del 1 febbraio 2013. DOCUMENTO approvato dal Comitato Privacy Titolo I - Definizioni Art. 1. Definizioni Titolo II - Principi e Finalit . Art. 2. Principio di Liceit . Art. 3. Principio di Necessit . Art. 4. Principio di Proporzionalit . Art. 5. Principio di Finalit . Titolo III - Soggetti Art. 6. Responsabili della videosorveglianza Art. 7. Incaricati della videosorveglianza Titolo IV Modalit . Art. 8. Videocontrollo (ripresa senza registrazione immagini). Art 9. Videocitofoni Art 10. Videosorveglianza (ripresa con registrazione immagini). Art. 11. Descrizione degli impianti di videosorveglianza Titolo V Adempimenti Art. 12. Informativa Art. 13. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese Titolo VI - Disciplina Settori Specifici Art.

2 14. Luoghi di Lavoro Art. 15. Ospedali e luoghi di cura Titolo VII - Diritti Art. 16. Diritti degli interessati Titolo VIII Disposizioni finali Art. 17 - modelli DOCUMENTO approvato dal Comitato Privacy DOCUMENTO VIDEOSORVEGLIANZA Titolo I - Definizioni Art. 1. Definizioni 1. Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;. 2. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;. 3. Videocitofoni: sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalit di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;. 4. Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza: sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

3 Titolo II - Principi e Finalit . Art. 2. Principio di Liceit . 1. Ai sensi del (Codice Privacy), l'ASL TO2 effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo solo ed esclusivamente per lo svolgimento: delle proprie funzioni istituzionali riguardanti il perseguimento di finalit di diagnosi, cura e terapia;. il controllo SULLA sicurezza degli ambienti di lavoro;. quale misura complementare ai fini della Tutela del patrimonio pubblico e del miglioramento della sicurezza all'interno delle singole strutture. 2. La videosorveglianza e/o il videocontrollo avverranno nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale. 3. L' TO2 effettuer il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n.

4 300/1970. Art. 3. Principio di Necessit . 1. Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo . applicato il principio di necessit , pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice Privacy). 2. Il sistema a supporto degli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo . conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalit del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, e configurati in modo da cancellare periodicamente i dati eventualmente registrati. Art. 4. Principio di Proporzionalit . 1. Il Titolare del trattamento valuter in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia DOCUMENTO approvato dal Comitato Privacy in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art.

5 11, comma 1, lett. d) del Codice Privacy). 2. Il principio di proporzionalit valutato in relazione alle finalit proprie degli impianti di videosorveglianza, introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno degli edifici ove si svolgono attivit sanitarie ossia alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo e per la sicurezza dei pazienti, visitatori, dipendenti. E' evitata la rilevazione di dati in aree o attivit che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. 3. Gli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo possono essere attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

6 Art. 5. Principio di Finalit . 1. Gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice) per finalit di pertinenza alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, e per la sicurezza dei pazienti, visitatori, dipendenti. 2. Il Titolare del trattamento dovr comunicare nell'informativa le finalit perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati. Titolo III - Soggetti Art. 6. Responsabili della videosorveglianza 1. I Responsabili del trattamento per quanto riguarda la VIDEO SORVEGLIANZA sono nominati dal Titolare. 2. Essi provvedono alla nomina degli incaricati che sono preposti all'utilizzo e alla gestione della Videosorveglianza e/o Videocontrollo.

7 3. E' compito dei responsabili assicurare direttamente o tramite incaricati interni o tramite soggetti esterni all'Azienda la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo, la conservazione e la distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese. 4. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento. Art. 7. Incaricati della videosorveglianza 1. La nomina degli incaricati al trattamento specificher le attivit di utilizzo e il profilo di autorizzazione che indica il trattamento consentito (visione, registrazione, conservazione, comunicazione, distruzione, manutenzione ). 2. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni.

8 DOCUMENTO approvato dal Comitato Privacy Titolo IV Modalit . Art. 8. Videocontrollo (ripresa senza registrazione immagini). 1. L'installazione dei sistemi di Videocontrollo vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (come la presenza di personale addetto alla vigilanza, ecc. ) in considerazione del principio di proporzionalit . 2. La loro presenza segnalata da una informativa agevolmente rilevabile. Art 9. Videocitofoni 1. Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via web o rete locale). tutte le regole previste per il Videocontrollo. Art 10. Videosorveglianza (ripresa con registrazione immagini). 1. Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il Videocontrollo. 2. In applicazione del principio di proporzionalit , la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilit e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalit perseguita.

9 3. La conservazione limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festivit o chiusura di uffici o esercizi, nonch nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorit giudiziaria o di polizia giudiziaria. Qualora la scadenza cada in un periodo di chiusura delle strutture la conservazione non potr superare le 24 ore successive. Per peculiari esigenze tecniche pu ritenersi ammesso un tempo pi ampio di conservazione dei dati, comunque non superiore a sette giorni. 4. I supporti non pi utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati. Art. 11. Descrizione degli impianti di videosorveglianza Gli impianti di videosorveglianza sono descritti nelle allegate schede. La rilevazione . effettuata alla data del 30 settembre 2012 ed in caso di variazioni si proceder.

10 All'aggiornamento. Titolo V Adempimenti Art. 12. Informativa 1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona VIDEO sorvegliata e dell'eventuale registrazione. Il supporto con l'informativa (vedi modello allegato): collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;. in un formato e in un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;. ingloba un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione;. indica con chiarezza se le immagini sono solo visionate o anche registrate. DOCUMENTO approvato dal Comitato Privacy Art. 13. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615- bis ), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalit tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie.


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