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DOMANDA DI DIVISIONE GIUDIZIALE DEI BENI …

DOMANDA DI DIVISIONE GIUDIZIALE DEI BENI EREDITARI. RILEVANZA DELL ALLEGAZIONE DELLE PROVE DELLA PROPRIETA E DEI TRASFERIMENTI PREGRESSI di Vittorio Santarsiere Corte di Appello di Roma, 1 giugno 2011 n. 2480 - Pres. Paone, Est. Di Marzio - e (Avv. Gamberale) c. (Avv. Graziani) SUCCESSIONE EREDITARIA - DIVISIONE GIUDIZIALE - CERTIFICATI IPOCATASTALI - PRODUZIONE - NECESSITA - OMESSO DEPOSITO - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEI BENI IMMOBILI - IMPROCEDIBILITA ( , artt. 713; 1111; 1113. , art. 784) Nell ad re il giudice per la DIVISIONE di comunione ereditaria, indispensabile l allegazione alla DOMANDA dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

- I - (Omissis) - L’impugnazione, nel suo aspetto entrale, sviluppato ol primo motivo, verte sull’argomento posto dal primo giudie a sostegno della dichiarazione di improponibilità, secondo cui gli originari attori non avrebbero

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1 DOMANDA DI DIVISIONE GIUDIZIALE DEI BENI EREDITARI. RILEVANZA DELL ALLEGAZIONE DELLE PROVE DELLA PROPRIETA E DEI TRASFERIMENTI PREGRESSI di Vittorio Santarsiere Corte di Appello di Roma, 1 giugno 2011 n. 2480 - Pres. Paone, Est. Di Marzio - e (Avv. Gamberale) c. (Avv. Graziani) SUCCESSIONE EREDITARIA - DIVISIONE GIUDIZIALE - CERTIFICATI IPOCATASTALI - PRODUZIONE - NECESSITA - OMESSO DEPOSITO - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEI BENI IMMOBILI - IMPROCEDIBILITA ( , artt. 713; 1111; 1113. , art. 784) Nell ad re il giudice per la DIVISIONE di comunione ereditaria, indispensabile l allegazione alla DOMANDA dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

2 Ci per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonch l esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 e 784 L allegata dichiarazione di successione non prova la qualit per formulare DOMANDA di DIVISIONE , n permette di accertare la integrit del contraddittorio e non compete al giudice di ordinare alle parti la produzione documentale o di conseguirla per CTU. In assenza di certezza sulla propriet dei beni dell asse ereditario, su eventuali loro vincoli o pregiudizi, come, pure, sulla integrit del contraddittorio, che solo una idonea documentazione potrebbe determinare, la DOMANDA va dichiarata improponibile.

3 (Nel caso di specie le mancate allegazioni comportano la indeterminabilit dei presupposti della DOMANDA , sicch non pu adottarsi alcuna statuizione in merito). - I - (Omissis) - L impugnazione, nel suo aspetto centrale, sviluppato col primo motivo, verte sull argomento posto dal primo giudice a sostegno della dichiarazione di improponibilit , secondo cui gli originari attori non avrebbero depositato la documentazione indispensabile allo scrutinio della DOMANDA di DIVISIONE proposta. La soluzione adottata con la sentenza impugnata in effetti conforme ad un indirizzo che il Tribunale di Roma ha ribadito in assai numerose occasioni e che si riassume nella massima secondo cui: L omessa rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore ovvero di relazione notarile sostitutiva indispensabile per verificare la sussistenza di condizioni dell azione di DIVISIONE , quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio e l esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex art.

4 1113 e 784 ; di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva produzione, inammissibile in radice la DOMANDA di DIVISIONE ereditaria (Trib. Roma 16 luglio 2004, in Corr. merito, 2005, 1, 23), nello stesso senso possono leggersi, senza pretesa di completezza, le sentenze dello stesso tribunale (Omissis). Il menzionato indirizzo trova fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la DIVISIONE pu essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (art. 713 ) ovvero dei comunisti (art. 1111 ), sicch l esistenza della menzionata qualit costituisce indispensabile condizione dell azione, la cui ricorrenza va verificata d ufficio, sul principio dell universalit della DIVISIONE , del quale espressione l art. 784 , ove stabilito che le domande di DIVISIONE ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono (essere) proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, avuto riguardo al disposto dell art.

5 1113 Di guisa che, incombendo dunque sul giudice ad to con la DOMANDA di DIVISIONE la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualit di coerede-comunista in capo a colui il quale formula la DOMANDA , nonch , per altro verso, della integrit del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione a tal fine ./. - II - necessaria; la medesima documentazione, in breve che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall art. 567 , ossia l estratto del catasto, nonch i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento o, altres , un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

6 Documentazione quella indicata per l appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualit di litisconsorti necessari. La documentazione necessaria alla esatta individuazione e propriet del bene ed all accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all art. 1113 , acquista particolare rilevanza, altres , per l individuazione delle modalit esecutive della DIVISIONE e, segnatamente, per l accertamento sulla eventuale commerciabilit dei beni. E, in definitiva, in assenza di certezza sulla propriet degli stessi e sull assenza di vincoli o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione, non possibile dunque adottare alcuna statuizione in merito, sicch la DOMANDA va dichiarata improcedibile.

7 - N pu essere condiviso, in proposito, l assunto di parte appellante secondo cui la documentazione in questione avrebbe dovuto essere acquisita mediante ordine impartito alla parte ovvero mediante Sotto il primo aspetto, infatti, par di capire dalla lettura dell atto di appello che gli appellanti, laddove affermano che il giudice avrebbe dovuto ordinare l esibizione in giudizio alla parte attrice (pag. 9 dell atto d appello), abbiano inteso riferirsi all ordine previsto dell art. 210 , giacch altri ordini in tal senso il codice di rito non prevede: ma, in proposito, la non pertinenza del richiamo normativo palese, giacch l ordine previsto dalla citata disposizione non pu essere impartito d ufficio, ma richiede al contrario l istanza di parte (in questo caso l istanza della convenuta).

8 Erroneamente, d altronde, si invocherebbe, a sostegno dell esistenza di un dovere del giudice di impartire l ordine di produzione documentale la previsione dettata dall art. 183 , secondo la quale, nel testo attualmente vigente (sovrapponibile per a quello precedente): Nell udienza di trattazione .. il ./. - III - giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione . E infatti evidente che una simile interpretazione della norma comporterebbe uno stravolgimento dei fondamentali princ pi ordinatori del processo civile, quale processo di parti: agevole osservare che non compete al giudice - quantomeno nel procedimento di cognizione ordinaria - indicare alle parti l onere probatorio che le stesse devono assolvere, spettando viceversa al medesimo semplicemente di verificare, secondo quanto stabilito proprio dall art.

9 115 , richiamato dagli appellanti, se le prove proposte dalle parti siano o meno idonee allo scopo. Ci esime dall osservare ulteriormente che, anche sul piano strettamente operativo, un invito alla produzione operato dal giudice all udienza di trattazione non avrebbe nessun senso, ben potendo essere effettuate le produzioni documentali successivamente, entro la scansione temporale a detto preciso scopo dettata dall art. 183, attuale sesto comma, Sotto il secondo aspetto, poi, superfluo aggiungere che la ha lo scopo di recare ausilio al giudice nell esame delle materie che richiedono speciale competenza tecnica, ma non pu mai e in nessun caso salvo che nell ipotesi di percipiente, evidentemente estranea al caos in questione supplire all osservanza dell onere probatorio gravante sulle parti (ex permultis Cass.)

10 6 aprile 2005 n. 7097). La non pu cio risolversi in una relevatio ab onere probandi, n in uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate; tantomeno pu avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche - ma non ovviamente il caso delle produzioni documentali in potere della parte interessata - nel caso gi indicato dell accertamento percipiente. - Quanto al rilievo probatorio della denuncia di successione, alla quale, si badi bene, non risulta affatto fosse nella specie allegata la documentazione che il primo giudice ha ritenuto mancante - l opinione della , ferma nel tempo, che essa non valga, di per se sola, almeno per regola, neppure a comprovare l accettazione tacita dell eredit (tra le tante, di recente Cass.


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