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DOMANDE E RISPOSTE SUL GDPR (General Data Protection ...

ASSOSOFTWARE - Data Protection Working Group - FAQ Pag. 1 DOMANDE E RISPOSTE SUL GDPR (General Data Protection Regulation) PREMESSA Il seguente documento stato prodotto dal gruppo di lavoro AssoSoftware che si occupa di Data Protection e Privacy con l obiettivo di fornire indicazioni utili alle aziende associate e ai loro clienti in merito all adeguamento al nuovo GDPR delle soluzioni software e dei processi interni ed esterni alle software house medesime. Come noto il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 sar pienamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e non richiede un recepimento nazionale. Tuttavia esistono ancora numerosi aspetti da chiarire nel testo base e parallelamente una Commissione Ministeriale, su delega ricevuta dal Legislatore Italiano, sta preparando un Provvedimento ( ) che dovr armonizzare la previgente normativa rispetto alle nuove regole introdotte dal Regolamento Europeo.

ASSOSOFTWARE - Data Protection Working Group - FAQ Pag. 3 conto di un altro soggetto titolare e la software house agisca come ulteriore responsabile o “subresponsabile” (es. studio professionale che utilizza i nostri prodotti per svolgere servizi in

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1 ASSOSOFTWARE - Data Protection Working Group - FAQ Pag. 1 DOMANDE E RISPOSTE SUL GDPR (General Data Protection Regulation) PREMESSA Il seguente documento stato prodotto dal gruppo di lavoro AssoSoftware che si occupa di Data Protection e Privacy con l obiettivo di fornire indicazioni utili alle aziende associate e ai loro clienti in merito all adeguamento al nuovo GDPR delle soluzioni software e dei processi interni ed esterni alle software house medesime. Come noto il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 sar pienamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e non richiede un recepimento nazionale. Tuttavia esistono ancora numerosi aspetti da chiarire nel testo base e parallelamente una Commissione Ministeriale, su delega ricevuta dal Legislatore Italiano, sta preparando un Provvedimento ( ) che dovr armonizzare la previgente normativa rispetto alle nuove regole introdotte dal Regolamento Europeo.

2 Si tratta di un percorso che richieder necessariamente successivi interventi e affinamenti, per tale motivo anche il presente documento solo un primo contributo e potr subire variazioni e/o integrazioni nel tempo. In questo scenario si cercato quindi di porre le principali DOMANDE rispetto alle novit introdotte dal GDPR e di dare a ognuna una risposta compatibile con il quadro normativo attuale, con l organizzazione delle software house e l evoluzione tecnologica in atto. Il documento il risultato di numerosi incontri tra i rappresentanti delle principali aziende associate, coadiuvati da consulenti esperti del settore e con un periodico confronto con i funzionari dell authority Garante della Protezione dei Dati Personali. INDICE PREMESSA .. 1 1. Registro dei trattamenti .. 2 2. Ruoli e organizzazione .. 4 3. Informativa e Consenso.

3 9 4. Valutazione del rischio e valutazione di impatto privacy: .. 11 5. Diritti dell interessato .. 13 6. Misure di sicurezza .. 15 ASSOSOFTWARE - Data Protection Working Group - FAQ Pag. 2 1. Registro dei trattamenti L art. 30, comma 2, del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR ) prevede che il Registro dei trattamenti tenuto dal responsabile del trattamento contenga i nomi e i dati di contatto .. di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento , e che siano indicate le categorie di trattamenti svolte per ogni titolare del trattamento . Al riguardo, si osserva che una software house pu effettuare in qualit di responsabile trattamenti di dati personali per conto di numerosi clienti quali titolari. Vista anche la possibilit di attivazione ed erogazione dei servizi on line, risulta quindi estremamente difficoltosa l attivit , nell ambito del Registro, di puntuale indicazione e continuo aggiornamento dei nominativi dei titolari per conto dei quali si opera e di correlazione delle categorie di trattamenti svolti per ognuno di essi.

4 Si chiede pertanto se sia possibile, in questi casi, prevedere alcune semplificazioni nella strutturazione del registro dei trattamenti in modo da renderne pi agevole la compilazione e la tenuta da parte della software house quale responsabile, prevedendo dunque che il Registro in esame sia compilato facendo rinvio, ad es., a schede o banche dati relative alle anagrafiche clienti, contenenti l elenco puntuale e aggiornato dei medesimi clienti quali titolari del trattamento? Risposta - Il Gruppo di lavoro ritiene che sia possibile una semplificazione nella strutturazione del Registro attraverso le seguenti modalit : - per quanto riguarda l indicazione dei titolari del trattamento per conto dei quali sono effettuati i trattamenti, il rinvio o, ove si tratti di Registro in formato elettronico, il collegamento a schede o banche dati anagrafiche dei clienti (titolari del trattamento), con i relativi prodotti e/o servizi acquistati; - per quanto concerne gli altri elementi richiesti dall art.

5 30, comma 2, la descrizione delle categorie dei trattamenti effettuati dalla software house in qualit di Responsabile con riguardo a ciascun prodotto/servizio erogato, nonch l indicazione degli eventuali trasferimenti di dati all estero (ove presenti) e la descrizione generale delle misure di sicurezza, Si ritiene, inoltre, che il Registro debba essere mantenuto nella versione aggiornata, senza conservazione delle precedenti versioni (in forma storicizzata). Va ricordato che, ai sensi dell art. 30, comma 5, del GDPR l obbligo di tenuta del suddetto Registro dei trattamenti non trova applicazione nei confronti delle software house con meno di 250 dipendenti, a meno che non siano effettuati trattamenti rischiosi o che includono categorie particolari di dati (es.: dati sensibili) o dati penali o che il trattamento dei dati non sia occasionale.

6 Per quest ultimo aspetto, sentito anche il parere del Garante, si ritiene che i produttori di software, nel momento in cui siano anche Responsabili del Trattamento, siano tenuti alla redazione del Registro dei Trattamenti. Nell ipotesi in cui il titolare del trattamento non sia il nostro cliente, ma un terzo, come possibile assicurare la corretta tenuta e aggiornamento del Registro dei trattamenti? Ad esempio, si consideri il caso in cui il nostro cliente agisca a sua volta come responsabile del trattamento per ASSOSOFTWARE - Data Protection Working Group - FAQ Pag. 3 conto di un altro soggetto titolare e la software house agisca come ulteriore responsabile o subresponsabile (es. studio professionale che utilizza i nostri prodotti per svolgere servizi in favore dei propri clienti finali). possibile, in tal caso, limitarsi ad indicare nel Registro dei trattamenti i nominativi dei nostri clienti quali responsabili (anzich quelli dei titolari finali ) o, in alternativa, trasferire contrattualmente sul nostro cliente gli obblighi di assunzione delle informazioni necessarie alla corretta tenuta del Registro?

7 Risposta - Si tratta di un ulteriore aspetto di non semplice interpretazione, posto che, sul punto, manca un raccordo tra l art. 28 (che prevede la possibilit di un rapporto diretto, previa autorizzazione del titolare, tra un responsabile e un ulteriore responsabile) e l art. 30 del GDPR (che non disciplina ai fini del Registro il rapporto responsabile/subresponsabile). Al riguardo, il GdL sostiene l orientamento interpretativo secondo cui nel Registro dei trattamenti, tenuto da una software house quale ulteriore responsabile, sia indicato solo il nominativo del cliente quale responsabile con cui intercorre il contratto di servizi, in linea con l impostazione desumibile dall art. 28 del GDPR. Ci anche perch l alternativa, cio l indicazione nel Registro dei nominativi dei titolari, clienti finali del soggetto che si rivolge alla software house e che opera gi quale responsabile per conto di questi ultimi, del resto, sarebbe pressoch impraticabile sul piano pratico e operativo dal momento che non vi alcun rapporto contrattuale con tali soggetti, che in alcuni casi potrebbero non essere neppure identificati/identificabili dall erogatore del servizio.

8 In caso contrario, sarebbe necessario prudenzialmente percorrere l opzione, piuttosto onerosa e complessa, di prevedere l obbligo contrattuale per il cliente, laddove agisca quale responsabile del trattamento e dunque utilizzi la software house quale subresponsabile , di mantenere e mettere a disposizione della software house l elenco aggiornato dei titolari del trattamento e assicurare il tempestivo aggiornamento di tale indicazione, garantendo e manlevando la software house in ordine a eventuali contestazioni dovute all inadempimento del cliente medesimo a tali obblighi. Quale il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Registro dei trattamenti, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecniche e organizzative? Tali misure possono essere descritte mediante rinvio a documenti esterni (ad esempio documenti di valutazione del rischio o della PIA in cui le misure di sicurezza sono gi espresse)?

9 Risposta - S , nel Registro dei trattamenti le misure di sicurezza possono essere descritte in forma riassuntiva e sintetica, o comunque idonea a dare un quadro generale e complessivo di tali misure in relazione alle attivit di trattamento svolte, con possibilit di fare rinvio per una valutazione pi dettagliata a documenti esterni di carattere generale (es. valutazione del rischio, etc.). ASSOSOFTWARE - Data Protection Working Group - FAQ Pag. 4 2. Ruoli e organizzazione corretto ritenere che la software house debba essere sempre considerata responsabile del trattamento nel caso di erogazione della licenza d uso del software in modalit on premise , qualora oltre alla licenza vengano erogati servizi di assistenza, aggiornamento e manutenzione, che comprendono ad esempio: - attivit di migrazione dati finalizzata all installazione e al collaudo del software; - servizi di assistenza e aggiornamento che comportano (ancorch occasionalmente) l accesso remoto ai dati del cliente (es.)

10 Tramite teamviewer, VPN, etc.); - analisi di dati (DB, videate, esportazioni di dati, etc.) del cliente per verificare problematiche di carattere tecnico e svolgere attivit di manutenzione. Risposta - S , la software house viene a rivestire il ruolo di responsabile del trattamento anche nei casi di erogazione dei prodotti/servizi in modalit on premise , qualora siano previste attivit di assistenza e manutenzione che comportano, anche solo per scopi tecnici, l effettuazione di operazioni di trattamento di dati personali per conto del cliente. In questi casi, posto che, in realt , il GDPR non prevede pi la formalizzazione di una nomina, ma semmai la stipula di un contratto o di clausole contrattuali in cui sia disciplinato il trattamento dei dati personali svolto dal responsabile per conto del titolare e gli obblighi posti in capo al medesimo responsabile, i vincoli e le responsabilit della software house dovranno essere coerenti e circoscritti alle sole attivit di stretta competenza (come sopra sintetizzate) che comportino un trattamento di dati personali, escludendo eventuali richieste del cliente dirette ad estendere gli obblighi ad attivit non compatibili con la natura del servizio e delle predette attivit.


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