Example: bachelor of science

DPCM 07 agosto 2020 - www.governo.it

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell articolo 3, comma 6-bis, e dell articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.

giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e

Tags:

  Delle, Politiche, E delle, E delle politiche, Agricole, Alimentari, Delle politiche agricole alimentari e

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DPCM 07 agosto 2020 - www.governo.it

1 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell articolo 3, comma 6-bis, e dell articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.

2 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da COVID-19 ; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e, in particolare, l articolo 1, comma 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

3 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da COVID-19 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176; Vista l ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178; Vista l ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2020, n.

4 187; Vista l ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191; Vista l ordinanza del Ministro della salute 1 agosto 2020, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193; Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell Organizzazione mondiale della sanit dell 11 marzo 2020 con la quale l epidemia da COVID-19 stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusivit e gravit raggiunti a livello globale.

5 Considerati l evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell epidemia e l incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l interessamento di pi ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformit nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le linee guida per la riapertura delle attivit economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell 11 giugno 2020, di cui all allegato 9, come aggiornate, da ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data; Viste le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali si espresso il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 5 agosto 2020; Visti i verbali nn.

6 95, 96 e 97 di cui rispettivamente alle sedute del 16 e 20, 24, 30 luglio 2020, nonch il verbale n. 98 della seduta del 5 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell interno, della difesa, dell economia e delle finanze, nonch i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell universit e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivit culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport.

7 Per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunit e la famiglia, nonch sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome; Decreta: Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, fatto obbligo sull intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

8 Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonch i soggetti con forme di disabilit non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 2. fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gi previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n.

9 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunit , ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilit , forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 5. L'utilizzo delle mascherine di comunit si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

10 6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 ) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.


Related search queries