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esami di Decorrenze, disposizioni transitorie, di

Analisi del Decreto Legislativo n. 62/2017 Il 16 maggio 2017 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, . Le norme contenute nel n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni). Entrano in vigore dal 1 settembre 2017: le norme inerenti i principi generali (art. 1); le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia …

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Transcription of esami di Decorrenze, disposizioni transitorie, di

1 Analisi del Decreto Legislativo n. 62/2017 Il 16 maggio 2017 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, . Le norme contenute nel n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni). Entrano in vigore dal 1 settembre 2017: le norme inerenti i principi generali (art. 1); le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt.

2 2-11). Entrano in vigore dal 1 settembre 2018: le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21). le norme inerenti l effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19); l art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale); l art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo ciclo; l art. 25 (Scuole italiane all estero) per la parte relativa al secondo ciclo. Scuola primaria: che cosa cambia? 1. finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3, ultimo periodo). 2. Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal n. 59/2003 il criterio che essa pu essere deliberata solo in casi eccezionali e purch il voto sia unanime, l art.

3 3 (c. 1) afferma che la promozione obbligatoria anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione . Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sar pi possibile far ripetere l anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati. 3. Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica (dall 2018/19) In sostanza il decreto 62 riconferma molte delle norme gi esistenti. Come vedremo, nel nuovo decreto sulla valutazione si profilano due importanti novit . Le disposizioni generali dell per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti: La valutazione degli alunni con disabilit certificata riferita: al comportamento alle discipline alle attivit svolte sulla base dei documenti previsti dall articolo 12, comma 5, della Legge del 1992, il piano educativo individualizzato Nella valutazione degli alunni con disabilit i docenti perseguono l obiettivo di cui all , comma 2, del del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialit della persona disabile nell apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4 L ammissione alla classe successiva e all esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Gli alunni con disabilit partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l esonero della prova (comma 4, ). Le alunne e gli alunni con disabilit sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonch ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell anno scolastico per l attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, ).

5 Per lo svolgimento dell esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivit svolte, alle valutazioni effettuate e all assistenza eventualmente prevista per l autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell alunna o dell alunno in rapporto alle sue potenzialit e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, ). L esito finale dell esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell esame di Stato (comma 7, ).

6 Prima novit introdotta dall articolo 11 del decreto 62: se l alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell , all interno del quale si prescrive che alle alunne e agli alunni con disabilit che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato comunque titolo per l iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione . In passato, il rilascio dell attestato dei crediti formativi in sostituzione del diploma di licenza media era regolato nell Ordinanza Ministeriale del 2001, l comma 12, che cos stabiliva.

7 Al fine di garantire l adempimento dell obbligo scolastico di cui alla legge , e dell obbligo formativo di cui alla legge , , il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell del , Tali prove devono essere idonee a valutare l allievo in rapporto alle sue potenzialit e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe pu decidere che l alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.

8 Tale attestato titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati . Il rilascio dell attestato all alunno disabile era quindi decisione assunta dal Consiglio di classe, in relazione ai risultati del PEI, e non conseguenza di una non presentazione dell alunno disabile all esame di Stato. Nel decreto , il legislatore considera l assegnazione dell attestato di credito formativo solo in ordine all assenza degli alunni disabili agli esami di Stato, svilendo di fatto il ruolo dei consigli di classe e della stessa famiglia dell alunno disabile, che insieme hanno condiviso il percorso dell alunno, predisposto sulle sue reali potenzialit.

9 Nel comma 8 dell del tutto assente risulta infatti l ipotesi che l alunno non si presenti agli esami per motivi ampliamente giustificabili tali da condurre la Commissione d esame a predisporre delle prove suppletive. Per cause probabilmente non ascrivibili a responsabilit dell alunno disabile non sembra giusto negare la possibilit di iscrizione alle scuole superiori. Seconda novit : la certificazione delle competenze dell alunno disabile Nell del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

10 In attesa di mettere in pratica le nuove disposizioni o dell emanazione di circolari ministeriali esplicative per dirimere perplessit , le scuole sono chiamate a fissare, nell ambito dell autonomia scolastica, linee di azioni uniche e condivise. Scuola secondaria di primo grado: che cosa cambia? 1. Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ; la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi); la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all ammissione alla classe successiva (art.)


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