Example: barber

FAQ TIROCINI Deliberazione della Giunta …

Faq TIROCINI Aggiornato al 27/01/2015 - pagina 1 di 14 - FAQ TIROCINI Deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911. LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei TIROCINI formativi e di orientamento, TIROCINI di inserimento/reinserimento e TIROCINI estivi. Attestazione delle attivit svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti". Deliberazione della Giunta regionale . 7 Aprile 2014, n. 42-7397 TIROCINI formativi e di orientamento, TIROCINI di inserimento/reinserimento. Approvazione delle "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria". Aggiornato al 27/01/2015 Faq TIROCINI Aggiornato al 27/01/2015 - pagina 2 di 14 - INDICE ARGOMENTI Sezione 1 Deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2013, n.

Faq Tirocini Aggiornato al 27/01/2015 - pagina 2 di 14 - INDICE ARGOMENTI Sezione 1 Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911.

Tags:

  Della, Regionale, Giunta, Deliberazione, Deliberazione della giunta regionale, Deliberazione della giunta

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of FAQ TIROCINI Deliberazione della Giunta …

1 Faq TIROCINI Aggiornato al 27/01/2015 - pagina 1 di 14 - FAQ TIROCINI Deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911. LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei TIROCINI formativi e di orientamento, TIROCINI di inserimento/reinserimento e TIROCINI estivi. Attestazione delle attivit svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti". Deliberazione della Giunta regionale . 7 Aprile 2014, n. 42-7397 TIROCINI formativi e di orientamento, TIROCINI di inserimento/reinserimento. Approvazione delle "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria". Aggiornato al 27/01/2015 Faq TIROCINI Aggiornato al 27/01/2015 - pagina 2 di 14 - INDICE ARGOMENTI Sezione 1 Deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2013, n.

2 74-5911. 1. Oggetto e 2. Soggetto 4 3. Soggetto 4. 5. Limiti 6 6. Limiti di 7. 8 8. Modalit di attivazione: convenzione e progetto 9 9. Indennit di 9 10. Garanzie 11. Comunicazioni 12. Attestazione delle attivit svolte e delle competenze 12 13. TIROCINI estivi .. 12 14. TIROCINI curriculari ed extracurriculari .. 13 13 Sezione 2 Deliberazione della Giunta regionale . 7 Aprile 2014, n. 42-7397 Faq TIROCINI Aggiornato al 27/01/2015 - pagina 3 di 14 - SEZIONE 1 Deliberazione della Giunta regionale 3 GIUGNO 2013, N. 74-5911. 1. OGGETTO E DESTINATARI - Qual l et minima per accedere al tirocinio? I destinatari dei TIROCINI devono aver compiuto 16 anni. I soggetti minorenni devono avere assolto l obbligo di istruzione ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di istruzione, tale requisito non richiesto per i soggetti maggiorenni in quanto non sono pi in obbligo per il raggiungimento della maggiore et.

3 Nel caso di TIROCINI attivati a favore di soggetti minorenni, il progetto formativo deve essere firmato da un genitore o da chi ne esercita la potest parentale o tutela. Il rapporto di tirocinio inoltre deve osservare le disposizioni previste dalle normative in materia di lavoro minorile. - I TIROCINI di inserimento/reinserimento lavorativo sono destinati, tra gli altri, a soggetti inoccupati o disoccupati. Quale la differenza fra le due tipologie? Si definiscono: Inoccupato: chi non ha mai svolto attivit lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma. Lo status di inoccupato spetta, ai sensi del n. 297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivit lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da pi di 12 mesi o da pi di 6 mesi, se giovani. L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al Centro per l'Impiego.

4 Disoccupato: art. 1 del n. 297/2002 condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivit lavorativa secondo modalit definite con i Servizi competenti . In base alla L. 99/2013 di conversione del DL 76/2013, art. 7 comma 7, i disoccupati potranno svolgere la propria attivit lavorativa in forma subordinata od autonoma purch ci non comporti il superamento di alcuni limiti: euro lordi in caso di lavoro subordinato e se derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto; euro lordi se la prestazione discende da lavoro autonomo - E possibile attivare un tirocinio per un soggetto titolare di Il soggetto titolare di pu effettuare un tirocinio se il reddito annuo non supera i euro lordi se la prestazione discende da lavoro autonomo e se derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, in quanto deve mantenere lo status di disoccupazione ai sensi dell art.

5 7, comma 7, della L. 99/2013. - A chi si pu rivolgere un giovane che voglia fare una esperienza di tirocinio formativo e/o di inserimento per attivarne uno? Entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio un giovane pu svolgere un tirocinio formativo o di orientamento, di conseguenza pu rivolgersi ai propri servizi scolastici ove presenti, ovvero, se laureato, agli uffici di Job Placement delle Universit . Faq TIROCINI Aggiornato al 27/01/2015 - pagina 4 di 14 - Altrimenti, nel caso in cui sia inoccupato o disoccupato, per avere informazioni circa la possibilit e le modalit di partecipare a TIROCINI , un giovane si pu rivolgere ai Centri per l'Impiego, o direttamente ai soggetti promotori individuati tra quelli previsti dalla DGR 74-5911 del 3/6/2013. Nel caso in cui un giovane individui in autonomia il soggetto ospitante presso il quale effettuare il tirocinio, dovr , anche in collaborazione con quest ultimo, individuare un soggetto promotore che possa attivarlo.

6 - Qualora un tirocinio venisse svolto al di fuori del territorio piemontese, dovrebbe essere attivato in base alla normativa piemontese o a quella deliberata dalla regione di riferimento? La normativa di riferimento quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. Ci valido anche nel caso in cui il tirocinio preveda attivit formative in pi regioni. - Le aziende multilocalizzate quale normativa applicano? La normativa di riferimento quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. Ci valido anche nel caso in cui il tirocinio preveda attivit formative in pi regioni. La legge n. 99/2013, all art. 2 comma 5-ter, definisce che per i TIROCINI formativi i datori di lavoro con sedi in pi Regioni possano far riferimento alla sola normativa della Regione ove ubicata la sede legale. Parimenti, possono essere accentrate le comunicazioni sui TIROCINI sul servizio informatico nel cui ambito territoriale insiste la sede.

7 Va evidenziato che tale previsione costituisce una mera facolt per i datori di lavoro e non gi un obbligo. La disciplina che il datore di lavoro intender applicare dovr comunque essere indicata quanto meno nella documentazione consegnata al tirocinante (specificazione della circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 2. SOGGETTO PROMOTORE - Quali sono le agenzie private che possono promuovere i TIROCINI ? Le agenzie che in base alla DGR 74-5911 possono promuovere i TIROCINI sono le accreditate dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro e le accreditate per l erogazione di servizi di formazione professionale e o di orientamento, oppure le agenzie autorizzate a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03. - Un agenzia accreditata in un altra Regione pu promuovere TIROCINI in territorio piemontese?

8 No, per promuovere i TIROCINI deve essere accreditata dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro ovvero deve essere accreditata per l erogazione di servizi di formazione professionale e o di orientamento. Pu per promuovere TIROCINI in Piemonte se un agenzia autorizzata a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03. - Le istituzioni scolastiche possono promuovere TIROCINI ? Si ma esclusivamente per i propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, salvo il caso in cui l istituzione scolastica sia autorizzata a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03 o accreditata presso la Regione Piemonte ai sensi della DGR. 66-3576 del 19/3/2012, nel qual caso pu promuovere anche TIROCINI di inserimento e reinserimento al lavoro. Faq TIROCINI Aggiornato al 27/01/2015 - pagina 5 di 14 - - I soggetti promotori previsti nella DGR 74-5911 in quali categorie di GECO rientrano?

9 Al fine di consentire una corretta correlazione fra le tipologie di soggetti Promotori indicati nella DGR 74-5911 e le categorie che compaiono su GECO, si forniscono le seguenti indicazioni a cui attenersi nella comunicazione obbligatoria: DGR n. 74-5911 Soggetti Promotori di cui all art. : Tipologie Soggetti Promotori GECO lettera H ,enti ausil., in albi lettera C Istit scolastiche (titoli di studio con val. leg.) lettera D senza scopo di lucro aut da reg. (non vi rientrano i soggetti privati accreditati alla formazione/orientamento) lettera F Organ. di form. prof. e/o orientamento accreditati lettera I Serv. inser. lav. per disab. di enti lettera A-E Servizi per l'impiego e per il lavoro (accreditati) lettera G Sogg. autor. alla interm. dal Ministero del lavoro lettera B Univ/Istitut di alta formaz. (titoli con ) lettera J-K e enti in house Altro soggetto individuato dalla disciplina 3.

10 SOGGETTO OSPITANTE - I soggetti pubblici possono ospitare TIROCINI ? Si, ma solo se la spesa relativa ai TIROCINI rientra nei limiti della spesa consentita per finalit formative. - Le Associazioni di volontariato possono ospitare TIROCINI ? Solo nel caso in cui l associazione abbia almeno un dipendente lavoratore con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione o di consulenza, in grado di garantire il tutoraggio. Fatto salvo per i TIROCINI attivati ai sensi della DGR. 42-7397 del 7 aprile 2014, nel qual caso possibile per le Associazioni ospitare un solo tirocinante anche in mancanza di dipendenti. - L adempimento richiesto nell art. 6 della DGR 74-5911 del 3/6/2014 circa la regolarit con la normativa di cui alla L. 68/99, si estende anche all art. 18 della suddetta legge? S , occorre che il soggetto ospitante sia in regola con tutte le prescrizioni di cui alla l.


Related search queries