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FATTURAZIONE SERVIZI GENERICI - sedconsul.it

Pagina 1 di 2 Saluzzo, l 25 maggio 2016 Egr. CLIENTE Prot. n. 25/16/FISC FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE SSEERRVVIIZZII GGEENNEERRIICCII (( 77tteerr,, DDPPRR 663333//7722)) --IINNTTRRAA UUEE EEDD EEXXTTRRAA UUEE-- Le prestazioni di SERVIZI GENERICI ex art. 7ter DPR 633/72 rese e ricevute da un soggetto passivo estero, si considerano effettuate nel momento di ultimazione del servizio o al pagamento, se antecedente. E irrilevante l emissione anticipata della fattura. OPERAZIONI ATTIVE La fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (ultimazione o pagamento anticipato) quando le prestazioni sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE ed anche quando le stesse sono rese a operatori economici stabiliti fuori della UE. OPERAZIONI PASSIVE Per le prestazioni ricevute da operatori extra UE, il suddetto termine di emissione della fattura va riferito al momento di emissione dell autofattura.

Pagina 1 di 2 Saluzzo, lì 25 maggio 2016 Egr. CLIENTE Prot. n. 25/16/FISC FATTURAZIONE SERVIZI GENERICI (art. 7ter, DPR 633/72) -INTRA UE ED EXTRA UE-

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1 Pagina 1 di 2 Saluzzo, l 25 maggio 2016 Egr. CLIENTE Prot. n. 25/16/FISC FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE SSEERRVVIIZZII GGEENNEERRIICCII (( 77tteerr,, DDPPRR 663333//7722)) --IINNTTRRAA UUEE EEDD EEXXTTRRAA UUEE-- Le prestazioni di SERVIZI GENERICI ex art. 7ter DPR 633/72 rese e ricevute da un soggetto passivo estero, si considerano effettuate nel momento di ultimazione del servizio o al pagamento, se antecedente. E irrilevante l emissione anticipata della fattura. OPERAZIONI ATTIVE La fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (ultimazione o pagamento anticipato) quando le prestazioni sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE ed anche quando le stesse sono rese a operatori economici stabiliti fuori della UE. OPERAZIONI PASSIVE Per le prestazioni ricevute da operatori extra UE, il suddetto termine di emissione della fattura va riferito al momento di emissione dell autofattura.

2 Le prestazioni di SERVIZI GENERICI o specifiche ricevute da prestatori UE sono da assoggettare a imposta con integrazione della fattura estera. La fattura va integrata, annotata nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti con riferimento al mese di ricevimento, anche se la registrazione avviene entro il 15 del mese successivo. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o spedizione (fino al 2012 faceva fede il momento della consegna o dell arrivo dei beni a destinazione). Pagina 2 di 2 Esempi: acquisto intracomunitario da fornitore tedesco, la fattura viene emessa il 30 ottobre 2015 e la merce parte da Berlino in data 3 novembre 2015: il modello Intrastat sar di competenza del mese di novembre. Se ricevo la fattura di un acquisto intracomunitario il 15 settembre, ma la merce mi arriva scaglionata: o se in contabilit registro la fattura per il totale a merci c/acquisti , il modello Intrastat andr compilato (per l intero importo) a settembre; o se in contabilit registro la fattura per il totale a fornitori c/anticipi e, volta per volta, giroconto a merci c/acquisti , sulla base dei (soluzione per altro pi corretta), allora andranno compilati diversi modelli Intrastat, in base alle date di arrivo della merce.

3 Il termine per l emissione delle fatture di cessione intracomunitarie fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Il documento va registrato negli stessi termini, ma con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. Il termine per l integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente. Se la fattura non perviene entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, allora si dovr procedere, entro il giorno 15 del terzo mese successivo all emissione dell autofattura (sempre con riferimento al mese precedente). Esempio: acquisto intracomunitario da fornitore tedesco; la merce parte da Berlino in data 10 gennaio 2015 e la relativa fattura viene emessa nello stesso giorno.

4 Se la fattura viene ricevuta entro gennaio, occorrer registrarla entro il 15 febbraio con riferimento al mese di gennaio; Se la fattura viene ricevuta in febbraio, occorrer registrarla entro il 15 marzo con riferimento al mese di febbraio; Se la fattura viene ricevuta in marzo, occorrer registrarla entro il 15 aprile con riferimento al mese di marzo; Se la fattura non perviene in marzo, dal 1 aprile scatta l obbligo di emettere autofattura, da registrarsi entro il 15 aprile con riferimento al mese di marzo. Pagina 1 di 2 Saluzzo, l 25 maggio 2016 Egr. CLIENTE Prot. n. 25bis/16/FISC LLAA PPRROOVVAA DDEELLLLEE CCEESSSSIIOONNII DDII BBEENNII --IINNTTRRAA UUEE EEDD EEXXTTRRAA UUEE-- PROVA DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA I presupposti necessari affinch un operazione venga considerata intracomunitaria (beni mobili) sono i seguenti: 1.

5 Entrambe le parti sono soggetti d imposta in Paesi membri diversi; 2. i beni devono spostarsi da uno Stato membro ad un altro; 3. l operazione deve essere a titolo oneroso. Per dimostrare l avvenuta spedizione di merci in altro Paese comunitario occorre conservare: la fattura di vendita all acquirente comunitario, emessa ai sensi dell art. 41 del n. 331 del 1993; gli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate; il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per la presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta; la rimessa bancaria dell acquirente relativa al pagamento della merce; una mail dalla quale risulti la conferma di ricezione della merce. Le difficolt che l impresa italiana pu incontrare nel reperire la PROVA DI ARRIVO DELLA MERCE A DESTINO dipendono dalle condizioni di resa merce: Pagina 2 di 2 vendita con trasporto principale a carico del venditore italiano (clausole Incoterms 2010 Gruppo C e D): documenti di trasporto (ad esempio: CMR timbrata e firmata dal destinatario estero), fattura del vettore, etc.

6 ; vendita con trasporto principale a carico del cliente estero (clausole Incoterms 2010 Gruppo E ed F): copia documenti di trasporto (ad esempio CMR timbrata e firmata dal destinatario finale), stampa dell esito di arrivo, dichiarazione di arrivo timbrata e firmata dal destinatario (alcune volte le ditte fanno una copia della fattura con su scritto merce ricevuta e la fanno firmare al destinatario finale). PROVA DI ESPORTAZIONE L esportazione regolamentata dal DPR 633/72 all art. 8 comma 1: lett. a) il venditore italiano consegna la merce fino al Paese di destinazione, la bolla doganale intestata e vistata a suo nome, quindi si hanno le prove dell avvenuta esportazione; lett. b) il venditore italiano mette a disposizione la merce fuori dalla sua sede (clausola Incoterms 2010 EXW) ed il cliente che viene a ritirarsi la merce, la bolla doganale intestata al cliente, quindi non si hanno le prove dell avvenuta esportazione.

7 Il cliente italiano dovrebbe ricevere la fattura vistata entro 90 giorni e dovrebbe controllare sul sito dell Agenzia delle Dogane, tramite il codice presente sulla bolletta doganale vistata, che l esportazione sia effettivamente avvenuta (in questo caso il cliente che si occupa dei documenti doganali, per cui pi difficile avere la prova dell esportazione).


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