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Filiazione e necessità del riconoscimento ... - IL CASO.it

[Giurisprudenza]Il e necessit del riconoscimento del genitoreTribunale di Prato, Sentenza del 26 luglio 2017. PresidenteSirgiovanni. Estensore Filiazione Status di figlio Diritti del minore Presupposti Necessit riconoscimentodel genitore EsclusioneLa riforma della Filiazione (legge 219/2012; 154/2013) haabrogato la precedente distinzione tra figli legittimi e figlinaturali riconoscendo (art. 315 ) l unicit dello status del figlionato nell ambito o al di fuori di un matrimonio, confermandoespressamente (art. 315 bis ) il diritto del minore ad esseremantenuto, educato ed istruito da entrambi i genitori sin dallanascita indipendentemente dal riconoscimento da parte delgenitore. Tale riconoscimento non elemento costitutivo ocondizione di efficacia dello status di figlio che sorge con lanascita ma condiziona esclusivamente il concreto esercizio, ericonoscimento esterno, della responsabilit genitoriale (art.)

[Giurisprudenza] Il Caso.it Si costituiva in giudizio il procuratore speciale della minore, opponendosi al riconoscimento da parte del ricorrente in quanto contrario agli

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1 [Giurisprudenza]Il e necessit del riconoscimento del genitoreTribunale di Prato, Sentenza del 26 luglio 2017. PresidenteSirgiovanni. Estensore Filiazione Status di figlio Diritti del minore Presupposti Necessit riconoscimentodel genitore EsclusioneLa riforma della Filiazione (legge 219/2012; 154/2013) haabrogato la precedente distinzione tra figli legittimi e figlinaturali riconoscendo (art. 315 ) l unicit dello status del figlionato nell ambito o al di fuori di un matrimonio, confermandoespressamente (art. 315 bis ) il diritto del minore ad esseremantenuto, educato ed istruito da entrambi i genitori sin dallanascita indipendentemente dal riconoscimento da parte delgenitore. Tale riconoscimento non elemento costitutivo ocondizione di efficacia dello status di figlio che sorge con lanascita ma condiziona esclusivamente il concreto esercizio, ericonoscimento esterno, della responsabilit genitoriale (art.)

2 361,comma 4 ) di cui sono titolari i genitori, in ragione deglievidenti profili di pubblicit legati alla registrazione negli archividell Ufficio dello Stato Civile dell atto di Filiazione riconoscimento Rifiuto del consensoda parte dell altro genitore Modalit di esercizio del diritto alriconoscimentoLa manifestazione della volont di riconoscere il figlio nato fuoridal matrimonio, irrevocabile ai sensi dell art. 256 , avvienesecondo le forme previste dall art. 254 o, in difetto delconsenso dell altro genitore che lo abbia gi effettuato, con lanotifica del ricorso ai sensi dell art. 250, comma 4 cheinstaura un procedimento regolato dal rito camerale che siconclude con una sentenza con cui, ove l opposizione sia ritenutainfondata, il tribunale ordinario detter contestualmente iprovvedimenti ritenuti opportuni ai sensi degli artt.

3 315 bis e262 dando atto del perfezionamento dell efficacia dellavolont di riconoscere il figlio palesata con la proposizione delricorso e non revocabile ed ordinando all Ufficiale di Stato Civilel annotazione nell atto di nascita del minore ai sensi dell art. 49,comma 1 lett k) del DPR 396/2000.(Massime a cura di Marco Valecchi Riproduzione riservata)Riproduzione riservata1[Giurisprudenza]Il DELLA DECISIONEP arte ricorrente, con ricorso depositato in data ha chiesto lapronuncia di sentenza che tenga luogo del consenso mancante di E. M. alriconoscimento della figlia M. V. M. nata a P. il * 2015 da parte delmedesimo R. V., deducendo la sussistenza del presupposto stabilitodall'art. 250, co. 4, cc, consistente nella conformit all'interesse dellafiglia. Ha contestualmente domandato al Tribunale di provvederesull'attribuzione del cognome ex art.

4 262 nonch sul regime ,visitadelgenitorenoncollocatario,manten imento della decreto del del precedente giudice relatore assegnatariodel fascicolo stata fissata l'udienza del assegnando terminesino all' per la notifica del ricorso e del decreto. Nel decreto stato omesso qualunque riferimento al disposto di cui all'art. 250, comma4 (come modificato dalla novella legislativa del 219/2012)secondo cui genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consensodell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa untermine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non vieneproposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decidecon sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene propostaopposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, disponel'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche diet inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventualiprovvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvoche l'opposizione non sia palesemente fondata.

5 Con la sentenza che tieneluogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimentiopportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore aisensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262").Con comparsa di costituzione e risposta del la M.,eccependo la errata instaurazione del contradditorio dal parte delprecedente giudice relatore ed offrendo una alternativa ricostruzionedelle ragioni del naufragio della relazione intrattenuta con il ricorrente,ha dichiarato di opporsi al riconoscimento della figlia da parte delricorrente ed all'accoglimento delle ulteriori domande avanzate stante ilpregiudizio per la minore derivante dall'eventuale suo riconoscimento daparte del ricorrente, reo di aver tenuto durante la gravidanza dellaresistente un comportamento gravemente lesivo dell'integrit morale epersonale della madre sfociato nell'adozione della misura cautelare deldivieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e al divietodi comunicare con ogni mezzo come tale ostativo ad un correttoesercizio della responsabilit genitoriale sulla via subordinata ha avanzato domanda di affido esclusivo con laprevisione di modalit di incontro pare/figlia in luogo protetto, oltre allaprevisione di un contributo di mantenimento mensile di euro 350, 'udienza del il precedente giudice istruttore, prendendo attodella opposizione della M.

6 Al riconoscimento , si riservava; consuccessiva ordinanza del nominava curatore speciale dellaminore l'Avv. F. M. fissando per la comparizione delle parti l'udienza riservata2[Giurisprudenza]Il costituiva in giudizio il procuratore speciale della minore, opponendosial riconoscimento da parte del ricorrente in quanto contrario agliinteressi del minore in ragione del comportamento violento daquest'ultimo serbato nei confronti della madre (sulla scorta delprecedente della Cassazione Sentenza 27729/2013) e, in subordine,chiedeva disporsi un regime di affido disporre l'affido esclusivo (o inestremo subordine condiviso) della minore alla madre E. M.,disciplinando i diritti di visita del padre secondo modalit protette senzapossibilit di pernottamento, in ragione della tenera et della bambina, econ la previsione di un contributo perequativo di mantenimento a caricodel padre nella misura di euro 400,00 causa veniva istruita con CTU volta ad indagare: la capacit genitoriale della M.

7 E del Sig. V., anche in relazione alle lorocapacit educative. al loro ambiente e al loro sistema di vita; il rapportotra la piccola V. e i genitori al fine di individuare il regime di affidamentoche risulti pi idoneo a garantire un armonico sviluppo psico-emotivo delminore, nonch a regolamentare la modalit di esercizio del diritto divisita da parte del genitore non affidatario, considerando le esigenzepsicologiche, morali e materiali della minore, le capacit affettive deigenitori e i riflessi dei rapporti tra i genitori nei rapporti con la inoltra acquisita relazione da parte dei Servizi sociali del Comunedi M. in ordine alle condizione di vita e familiari del sig. 'udienza del le parti hanno insistito nelle rispettiveconclusioni. stata inoltre disposta l'acquisizione di documentazionereddituale aggiornata ed assegnato un breve termine per note 'esito dell'udienza la causa stata riservata al ) Sul rito applicabile nei procedimenti ex art 250, comma 4 via preliminare osserva il Collegio come il presente contenzioso siastato instaurato con ricorso ex art.

8 250, comma 4 il quale, a seguitodella novella di cui alla Legge n. 219/2012, cos recita: "Il consenso nonpu essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore chevuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore siarifiutalo, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per lanotifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizioneentro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tieneluogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice,assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figliominore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di et inferiore, ovecapace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori eurgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non siapalesemente fondata.

9 Con la sentenza che tiene luogo del consensomancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazioneall'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bise al suo cognome ai sensi dell'articolo 262".Anteriormente alla richiamata novella i provvedimenti contemplatidall'art. 250 erano devoluti alla competenza del Tribunale per iRiproduzione riservata3[Giurisprudenza]Il che pronunciava in camera di consiglio sentito il PM (cfr. disp. att. ) come pure affermato dalla Suprema Corte di Cassazionea Sezioni Unite nel diverso giudizio di dichiarazione giudiziale dipaternit (cfr. Cass. 5629/1996) e recentemente ribadito dalle Sezionisemplici con riferimento al giudizio de quo (cfr. Cass. 30688/2008secondo cui "Nei procedimenti regolati dall'art.)

10 38 delle disposizioni diattuazione del codice civile, che si svolgono con il rito camerale e siconcludono con sentenza, la firma dell'appello quella del ricorso e nonquella della citazione, stante la previsione generale di cui all'art. 737 civ., rispondendo alla "ratio" del sistema che, tutte le volte in cui illegislatore abbia previsto il rito camerale per il primo grado di undeterminato procedimento, tale rito debba ritenersi implicitamenteadottato anche per il gravame proponibile avverso di esso, ancorch nonconsista nel reclamo previsto dall'art. 739 cod. proc. civ.; ne consegue cheanche nel procedimento previsto dall'art. 250, comma quarto, cod. civ., iltermine breve per appellare rispettato con il tempestivo deposito incancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza,mentre nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione audienzafissailgravamedeveconsiderarsite mpestivamenteevalidamente proposto solo ove il deposito della citazione avvenga entro iltermine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo dettodeposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerali, l'impugnazione proposta").


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