Example: confidence

Fondo di garanzia PMI ex L. 662/96 - Il credito da ...

Pagina 1 di 7 N. 13398/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Crivelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13398/2016 promossa da: MEDIA COMPANY SRL (), con il patrocinio dell avv. ATTORE/I contro BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA ( 00594040586), con il patrocinio dell avv. IANNETTI GIANLUIGI e dell avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv.

pagina 3 di 7 della Riscossione, in quanto infondate in fatto ed in diritto. - SPESE E COMPENSI RIFUSI. FATTO Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato,

Tags:

  Della, Spese, Spese e

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Fondo di garanzia PMI ex L. 662/96 - Il credito da ...

1 Pagina 1 di 7 N. 13398/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Crivelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13398/2016 promossa da: MEDIA COMPANY SRL (), con il patrocinio dell avv. ATTORE/I contro BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA ( 00594040586), con il patrocinio dell avv. IANNETTI GIANLUIGI e dell avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv.

2 IANNETTI GIANLUIGI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA ( 13756881002), con il patrocinio dell avv. CELLA BANDIROLA LAURA e dell avv. , elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA, 14 20129 MILANO presso il difensore avv. CELLA BANDIROLA LAURA con avv. IANNETTI GIANLUIGI CONVENUTO/I TERZO CHIAMATO INTERVENUTO CONCLUSIONI Per MEDIA COMPANY SRL Voglia l Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, emessa ogni pi opportuna pronuncia e declaratoria, anche in via incidentale, cos giudicare: in via principale.

3 - accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel presente atto, la nullit , l inefficacia e/o l illegittimit e/o comunque l inopponibilit a Media Company del titolo esecutivo e/o del ruolo e dell azione esecutiva su di essi fondata, e/o comunque accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale per il tramite di Equitalia Nord a iniziare e/o procedere all esecuzione forzata nei confronti di Media Company in virt del ruolo e della cartella di pagamento n.

4 06820160102309338, e comunque per il credito con la stessa azionata, Firmato Da: CRIVELLI ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 713f25bf58d65f6f2e63ec4ea1d15526 Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 5d6af91f339058d95c3f382806ee70b8 Sentenza n. 3322/2017 pubbl. il 16/11/2017RG n. 13398/2016 pagina 2 di 7 pronunciando, in caso di esecuzione gi iniziata, ogni pi opportuno provvedimento per la completa rimozione degli atti esecutivi posti in essere; - in via subordinata, accertare e dichiarare la minor somma dovuta in favore della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale per effetto dell ammissione al passivo chirografario del concordato preventivo proposto da Media Company.

5 - condannare la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale al risarcimento di tutti i danni che Media Company dovesse subire per effetto dell esecuzione eventualmente iniziata nei suoi confronti; in ogni caso: - dichiarare non ripetibili gli oneri di riscossione della cartella di pagamento n. 06820160102309338 e le spese accessorie e condannare la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale alla rifusione in favore di Media Company di spese , diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA. Per BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA Voglia l intestato Tribunale: - In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell esecuzione del ruolo e della cartella di pagamento n.

6 06820160102309338, per tutte le ragioni sopra esposte e in ogni caso perch l operato della BDM-MCC conforme al dettato dalla normativa vigente in materia come meglio specificato in narrativa. - Nel merito: rigettare la domanda avversa perch inammissibile ed infondata in fatto e diritto e dichiarare l infondatezza nel merito della domanda proposta dalla MEDIA COMPANY per tutte le ragioni spiegate in narrativa e per l effetto, da considerarsi eccezione alla domanda avversa, accertare e dichiarare che il credito della BDM-MCC gode del privilegio generale (Art.)

7 2777 Cod. Civ.) previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 del D. lgs. 123/98 e dell art. 8 bis n. 3 del 24 gennaio 2015 convertito con modificazione nella Legge 33/2015, e che pertanto doveva e deve essere riconosciuto come tale nei confronti della societ opponente e/o nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili o tenuti a detto pagamento trattandosi di credito privilegiato pretermesso nell ambito della procedura di Concordato Preventivo della MEDIA COMPANY (gi Hobby & Work in liquidazione) (anche ai sensi dell art.

8 124 LF). Con ogni conseguente provvedimento ritenuto necessario. Con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni diritto. Con Osservanza. Per EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA Nell interesse di Equitalia Servizi di Riscossione , con gli Laura Cella Bandirola e Luciana Clerici, convenuta/opposta, Voglia l Tribunale Civile di Monza, contrariis rejectis, cos giudicare: - In via preliminare: DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Servizi di Riscossione , in relazione a tutte le domande ed eccezioni inerenti il merito della pretesa creditoria ovvero attivit e/o comportamenti attribuibili all Ente Creditore Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale ; - NEL MERITO: RESPINGERE comunque le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell atto di citazione ex art.

9 615 della Media Company relativamente all operato dell Agente Firmato Da: CRIVELLI ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 713f25bf58d65f6f2e63ec4ea1d15526 Firmato Da: FRAZZETTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 5d6af91f339058d95c3f382806ee70b8 Sentenza n. 3322/2017 pubbl. il 16/11/2017RG n. 13398/2016 pagina 3 di 7 della Riscossione, in quanto infondate in fatto ed in diritto. - spese E COMPENSI RIFUSI. FATTO Con atto di citazione in opposizione all esecuzione ex art. 615 , ritualmente notificato, Media Company (d ora in avanti conveniva in giudizio la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale (ora Banca del Mezzogiorno) nonch Equitalia Servizi di riscossione (Equitalia) al fine di veder dichiarato non sussistente il diritto della Banca del Mezzogiorno, per il tramite di Equitalia, di procedere ad esecuzione forzata in virt del ruolo e della cartella di pagamento nr.)

10 06820160102309338 per complessivi euro ,26. L opponente proponeva altres istanza di sospensione dell efficacia esecutiva del titolo azionato, la quale per veniva rigettata con ordinanza riservata dell 1/3/2017. Avverso il predetto provvedimento l opponente proponeva reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies, parimenti respinto con decreto del Successivamente, concessi i termini di cui all art. 183 , all udienza dell le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data , ove il Giudice assegnava i termini di cui all art.


Related search queries