Example: biology

Forma giuridica dell’impresa - ITIS "E. Fermi" - Corso ...

Forma giuridica dell impresaQuando una impresa si costituisce deve affrontare il problema di quale Forma giuridica scegliere: Impresa individuale Societ di persone ( , , ) Societ di capitali ( , , ) Societ cooperativeFORMA GIURIDICAPer Forma giuridica dell imprese si intende la tipologia di impresa a cui far capo l azienda e le normead essa sono le tipologie possibili: imprese individuali imprese collettiveI FATTORI CHE DETERMINANOLA SCELTALa scelta della Forma giuridica di un impresa dipende da diversi fattori:a) le dimensioni dell impresa;b) il grado di rischio;c) dal capitale di cui uno o pi soggetti dispongono. Il capitale assume un ruolo fondamentale, poich , ad esempio per avviare una societ per azioni occorrono almeno euro (il capitale minimo per costituire una ), mentre per costituire una societ a responsabilit limitata occorrono euro (il capitale minimo per costituire una ). Per la costituzione,invece,di imprese individuali e societ di persone la legge non prevede alcun importo RESPONSABILIT VERSO I TERZIIl soggetto giuridico dell azienda la persona (o le persone) alla quale si riferiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni PRINCIPALI TIPOLOGIEF orma giuridica dell impresaImpresa individualeSociet di personeSociet di capitaliCooperative Societ semplice ( ) Societ in nome collettivo ( )

schema riassuntivo solo ai soci illimitata e solidale non previsto non e’ richiesta particola re formalita’ salvo diversa natura dei beni conferiti

Tags:

  Fermi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Forma giuridica dell’impresa - ITIS "E. Fermi" - Corso ...

1 Forma giuridica dell impresaQuando una impresa si costituisce deve affrontare il problema di quale Forma giuridica scegliere: Impresa individuale Societ di persone ( , , ) Societ di capitali ( , , ) Societ cooperativeFORMA GIURIDICAPer Forma giuridica dell imprese si intende la tipologia di impresa a cui far capo l azienda e le normead essa sono le tipologie possibili: imprese individuali imprese collettiveI FATTORI CHE DETERMINANOLA SCELTALa scelta della Forma giuridica di un impresa dipende da diversi fattori:a) le dimensioni dell impresa;b) il grado di rischio;c) dal capitale di cui uno o pi soggetti dispongono. Il capitale assume un ruolo fondamentale, poich , ad esempio per avviare una societ per azioni occorrono almeno euro (il capitale minimo per costituire una ), mentre per costituire una societ a responsabilit limitata occorrono euro (il capitale minimo per costituire una ). Per la costituzione,invece,di imprese individuali e societ di persone la legge non prevede alcun importo RESPONSABILIT VERSO I TERZIIl soggetto giuridico dell azienda la persona (o le persone) alla quale si riferiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni PRINCIPALI TIPOLOGIEF orma giuridica dell impresaImpresa individualeSociet di personeSociet di capitaliCooperative Societ semplice ( ) Societ in nome collettivo ( ) Societ in accomandita semplice ( ) Societ a responsabilit limitata ( ) Societ per azioni ( ) Societ in accomandita per azioni ( ) IMPRESA INDIVIDUALENell impresa individuale lo stesso titolare, in quanto soggetto giuridico, che risponde degli obblighi derivanti dall attivit DI PERSONE( , , )

2 Le societ di persone sono caratterizzate dalla centralit dei soci, i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni verso i terzi derivanti dall attivit DI CAPITALI( , , )Le societ di capitali sono dotate di personalit giuridica . La caratteristica fondamentale delle persone giuridiche l autonomia patrimoniale perfetta o limitazione della responsabilit . Per autonomia patrimoniale perfetta s intende la separazione del patrimonio personale di ogni membro componente di una societ dal patrimonio della persona giuridica . Ci comporta che in caso di debiti contratti da una societ la persona giuridica ne risponde soltanto con il suo patrimonio. ALTRE TIPOLOGIE Impresa familiare, prevista dall art. 230 bis codice civile, un estensione dell impresa individuale, quando l imprenditore si avvale in modo continuativo della prestazione lavorativa del coniuge, parenti fino al terzo grado e/o affini fino al secondo soggetto giuridico rimane, comunque, il titolare.

3 Pertanto essa non rappresenta una vera e propria tipologia di Forma DIMENSIONE ECONOMICAAl crescere delle dimensioni economiche (numero addetti, fatturato, sedi operative, internazionalizzazione) la Forma giuridica pi appropriata quella societaria e, in particolare, quella di societ di TIPOLOGIE Le attuali disposizioni normative consentono la possibilit di costituire societ di capitaliunipersonali, nelle quali le quote o le azioni sono possedute da un sola persona (Srlunipersonali e Spa unipersonali). Nei Paesi dell Unione europea esiste una nuova figura giuridica di societ , denominata Societ Europea(SE). La SE ha personalit giuridica di diritto comunitario e pu essere costituita, a seconda dei casi, da , o da altri enti di diritto pubblico o NORMATIVI2267 - 2290 SOCIET SEMPLICE2511 2545 octiesdeciesSOCIET COOPERATIVA2462 2483 SOCIET A RESPONSABILIT LIMITATA2452 2461 SOCIET IN ACCOMANDITA PER AZIONI2325 2451 SOCIET PER AZIONI2313 2324 SOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICE2291 2312 SOCIET IN NOME COLLETTIVOARTICOLI CODICE CIVILETIPO DI SOCIET SCHEMA RIASSUNTIVOSOLO AI SOCIILLIMITATA E SOLIDALENON PREVISTONON E RICHIESTA PARTICOLARE FORMALITA SALVO DIVERSA NATURA DEI BENI E NON SOCISOCI E NON SOCIACCOMANDATARISOLO I SOCITITOLAREAMMINISTRAZIONEACCOMANDANTI: ILLIMITATAACCOMADATARI: LIMITA ALLA QUOTA LIMITATA AL CAPITALELIMITATA AL CAPITALEACCOMANDATARI: ILLIMITATAACCOMADANTI.

4 LIMITA ALLA QUOTA ILLIMITATA E SOLIDALEILLIMITATARESPONSABILIT TITOLARE/ EURO (diviso in azioni) EURO (diviso in quote) EURO (diviso in azioni)NON PREVISTONON PREVISTONON PREVISTOCAPITALE SOCIALE MINIMOATTO PUBBLICOATTO PUBBLICOATTO PUBBLICOATTO PUBBLICO OPPURE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATEATTO PUBBILCO OPPURE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE SOLO APERTURAPARTITAIVACOSTITUZIONE INDIVIDUALEASPETTITIPO DI ATTIVIT Per l esercizio di alcune particolari attivit , la legge prescrive una determinata Forma giuridica o pone il divieto per alcune di esse, ad esempio: le banche devono adottare la Forma giuridica di oppure di societ cooperativa per azioni; per l impresa artigiana esclusa la scelta di e di L ATTO COSTITUTIVO Per le imprese individuali richiesta soltanto l apertura della partita IVA. Per le societ di personela costituzione pu avvenire mediante atto pubblico (redatto da un notaio) oppure scrittura privata con firme autenticate.

5 Per le societ di capitali obbligatorio l atto FINANZIARIELa Forma giuridica rilevante anche ai fini delle modalit di reperimento delle risorse l impresa individuale pu ricorre esclusivamente al credito bancario, le societ per azioni possono invece emettere una serie di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni ecc.) per reperire le risorse necessarie per la loro attivit .RISCHIOSIT DELL ATTIVIT Al crescere delle dimensioni oppure per la particolare attivit svolta i rischi imprenditoriali potrebbero essere particolarmente elevati da rendere pi opportuna la scelta della Forma di societ di capitali, nella quale, appunto, la responsabilit limitata al capitale conferito. SOCIET SEMPLICE Pu avere ad oggetto solo l esercizio di attivit economiche non commerciali. Non ha personalit giuridica ma autonomia patrimoniale imperfetta SOCIET SEMPLICE ( )Autonomia patrimoniale imperfettaI soci rispondono solidalmente e illimitatamenteIl capitale sociale pari alla somma dei conferimenti dei soci e costituisce il fondo socialeAgisce sotto una ragione sociale che deve contenere il nome di uno o pi sociSOCIET IN NOME COLLETTIVO Non ha personalit giuridica .

6 SOCIET IN NOME COLLETTIVO ( )Autonomia patrimoniale imperfettaI soci rispondono solidalmente e illimitatamenteIl capitale sociale pari alla somma dei conferii dai sociAgisce sotto una ragione sociale che deve contenere il nome di uno o pi sociSOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICESOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICE ( )Autonomia patrimoniale imperfettaSociAgisce sotto ragione socialeAccomandatari: rispondono illimitatamente e solidalmenteAccomandanti:rispondono limitatamente al capitale A RESPONSABILIT LIMITATASOCIET A RESPONSABILIT LIMITATA ( )Rilevanza centrale dei sociIl capitale sociale diviso in quote di importo minimo di euroAgisce sotto denominazione socialeAdatta per societ composte di un numero ridotto di sociSOCIET PER AZIONISOCIET PER AZIONI ( ) dotata di personalit giuridicaHa autonomia patrimoniale perfettaIl capitale diviso in azioni e di importo minimo di euro Agisce sotto una denominazione socialeSOCIET IN ACCOMANDITA PER AZIONISOCIET IN ACCOMANDITA PER AZIONI ( )

7 Agisce sotto denominazione socialeIl capitale diviso in azioniAutonomiaSoci- Perfetta per i soci accomandanti- Imperfetta per i soci accomandatari-Accomandatari-Accomandanti LE SOCIET COOPERATIVELa cooperativa la Forma giuridica d impresa con la quale pi persone si associano al fine di ottenere dalla gestione in comune di un attivit economica beni di consumo, occasioni di lavoro o servizi a condizioni pi favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato. l unica impresa che trova particolare riconoscimento e tutela nella Costituzione (art. 45). I PRINCIPI STORICI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO Ogni testa un voto:ciascun socio, salvo eccezioni previste, ha diritto in assemblea a un solo voto indipendentemente dalle quote di partecipazione possedute. Porta aperta:le variazioni di capitale dovute a ingresso/recesso di soci non comportano modificazioni dell atto PREVALENZAIN BASE AL SETTORE DI ATTIVIT TIPOLOGIA di consumo, di acquisto, di di produzione e agricoleCONDIZIONI L attivit deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci L attivit deve essere svolta prevalentemente attraverso le prestazioni lavorative dei soci L attivit deve essere svolta prevalentemente attraverso gli apporti di beni o servizi da parte dei soci


Related search queries