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1 FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICODati generaliNumero Repertorio:DC/2020/133 Numero Proposta:DC/PRO/2020/136 Numero / Anno PG:535392/2020 Data seduta Giunta:10/11/2020 Data seduta Consiglio:17/12/2020 Data protocollazione:18/12/2020 Data esecutivit :29/12/2020 Data pubblicazione:19/12/2020 Oggetto:NUOVA DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PERL'ANNUALITA' 2021 E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONEPRINCIPALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 738 E SS. DELLALEGGE 160 file:6 Dati specificiProponente:Area Risorse FinanziarieTipo di atto:Delibera di ConsiglioDocumentazione informatica- AttoNome file: (SHA-256): 575809ca820dbb98bc1ecc95ebaeda3c88e844c0 a8087552617128d800a627e6Il DOCUMENTO elettronico firmato digitalmenteDa : Luisa Guidone, Roberto Finardi- Parere tecnicoNome file: (SHA-256): ce23b26230c3dfb097c7c1c941a2d07727f0eafc 1374bbcb08a3edcedda52aadIl DOCUMENTO elettronico firmato digitalmenteDa.
2 Mauro Cammarata- Parere contabileNome file: (SHA-256): 537cf1522f1041a68234c4a2fd003a8f09c1283b 1729a9fe46a131a3a5314367Il DOCUMENTO elettronico firmato digitalmenteDa : Mauro Cammarata- Parte integranteNome file: ALLEGATO A ALLA DELIBERA (SHA-256): b3f90a552a949ee9180e05594f82333e6c41936c 74e4bf47cd2cbffda99975b6 Nome file: parere (SHA-256): 3d46ae7b58992d8f21c59c6a672cd3653ff7ee7c c1a33aa989762a3d54c501dbNome file: parere (1).p7mHash (SHA-256): da98bd3193b5412cd3767b42ba3fb8c51a5d2e9a aece416915d9ef4654195115 Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bolognasecondo normativa vigente.
3 Questo modulo accompagna la stampa cartacea del DOCUMENTO Risorse FinanziarieProposta N.: DC/PRO/2020/136 OGGETTO:NUOVA DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNUALITA' 2021 EDELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 738 ESS. DELLA LEGGE 160 Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:IL CONSIGLIOP remesso che:- l art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019 dispone che l imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.
4 160;- l art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l abrogazione, a decorrere dall anno 2020, delledisposizioni concernenti l istituzione e la disciplina dell imposta comunale unica (IUC), limitatamentealle disposizioni riguardanti la disciplina dell IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti :- i commi da 739 a 783 dell art. 1 Legge n. 160/2019 aventi ad oggetto la disciplina dell IMU;- gli articoli 8 comma 1 e 9 comma 9 del ; l' commi dopo il 12 ter e tranne 13bis , in quanto non abrogati dalla Legge n.
5 160 :- le disposizioni del n. 504/1992 e dell art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006,direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160 che la legge n. 160 del 2019 dispone all articolo 1:- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e per le relative pertinenze pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione delconsiglio comunale, pu aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9,comma 3-bis del decreto legge n.
6 557 del 1993 n. 557, pari allo 0,1 per cento e i comuni possono soloridurla fino all'azzeramento;- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresacostruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pariallo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli pari allo 0,76 per cento e i comuni, condeliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla finoall'azzeramento.
7 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota dibase pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato, e i comuni,con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al0,76 per cento;- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commida 750 a 753, l'aliquota di base pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consigliocomunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
8 Dato atto cheil Comune di Bologna, con riferimento all anno 2020, nel quantificare le varie aliquoteIMU, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio, si avvalso della facolt di differenziare lealiquote e, con delibera DC/PRO/2020/33 PG. N. 246809/2020, ha ritenuto opportuna:1) la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento - anche nell'ambito del regime dell'IMU di cuiall' commi 738 e ss della Legge 160/2019 - per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali dicui all' comma 1 del nuovo ( 22/12/1986 nel nuovo testo risultante ) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali, in considerazionedella grande rilevanza culturale e sociale di queste attivit e del loro positivo impatto sulla qualificazionedel centro storico.
9 2) la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento - anche nell'ambito del regime dell'IMU di cuiall' commi 738 e ss della Legge 160/2019 - destinata agli immobili posseduti e utilizzati direttamenteed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese ( ) di cui alla raccomandazione2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attivit Produttive del 18/04/05 - che, successivamentealla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale,abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione oincorporazione, a condizione che le societ oggetto di fusione o incorporazione non fossero gi dipropriet del medesimo soggetto giuridico.
10 Ci per promuovere, favorire e sostenere la crescitadimensionale, economica ed occupazionale delle imprese del territorio. In conformit a quanto stabilitonella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alladefinizione delle micro imprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Ministero delle Attivit Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione dipiccole e medie imprese):a) sono micro imprese le imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale dibilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.