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FULL CASA. polizza abitazione . Modello FC12 - Edizione Giugno 2006. NORMATIVA. CONTRAENTE: Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni ( 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullit , limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nelle sezioni "Condizioni di assicurazione" e "Condizioni particolari" (se richiamate), sono stampate con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. M166FC11 - 506. NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. Rami danni - Non Auto La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005). La presente nota redatta in Italia in lingua italiana, salva la facolt del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

CONFC12 - 606 pagina di stampata in data: FULL CASA POLIZZA ABITAZIONE Modello FC12 - Edizione Giugno 2006 6 50 18/10/2007 COPIA PER IL CLIENTE 1 GLOSSARIO Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

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1 FULL CASA. polizza abitazione . Modello FC12 - Edizione Giugno 2006. NORMATIVA. CONTRAENTE: Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni ( 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullit , limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nelle sezioni "Condizioni di assicurazione" e "Condizioni particolari" (se richiamate), sono stampate con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. M166FC11 - 506. NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. Rami danni - Non Auto La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005). La presente nota redatta in Italia in lingua italiana, salva la facolt del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

2 DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA'. 1 (Impresa assicuratrice). L'impresa assicuratrice: Allianz Informazioni relative Sede legale alla Societ Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia). Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni L'Impresa stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP. del 21 dicembre 2005 n. 2398. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. 2 L'assicurazione il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Informazioni sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto relative accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della al contratto responsabilit dedotta nel contratto. Il premio, consistente in una somma di denaro, l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.

3 Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, determinato per periodi d'assicurazione di un anno, ed dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio pu essere prevista l'applicazione di un'addizionale. Legislazione applicabile al Contratto La legislazione applicabile al Contratto quella italiana; le Parti hanno comunque la facolt , prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Societ propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell'art. 2952 "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si . verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Reclami in merito al Contratto Qualora le parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Allianz Servizio Clienti - Pronto Allianz Corso Italia 23 - 20122 Milano (Italia).

4 Numero verde 800-686868. Fax 02 Indirizzo e-mail RNID01 - O07. NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potr rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo: ISVAP. Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 ROMA. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilit si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorit Giudiziaria, oltre alla facolt di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso invece in cui le parti scelgano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sar quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione.

5 Il Contraente potr comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliter le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto organo di vigilanza straniero. Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle 3 informazioni relative alla Societ e/o quella relative al Contratto, la Societ si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonch fornire ogni necessaria precisazione. Informazioni in corso AVVERTENZE. di contratto La presente nota un documento che ha solo valore e scopo informativo e non gi . contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicit delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza .

6 Allianz RNID02 - O07. FULL CASA. polizza abitazione . Modello FC12 - Edizione Giugno 2006. INDICE. Questo documento, Normativa contrattuale, contiene gli articoli e le clausole che regolano il contratto assicurativo. Insieme alla Scheda Contrattuale, che contiene i dati variabili, costituisce la documentazione che disciplina la sua polizza Full Casa. Per facilitare la consultazione dei documenti, le segnaliamo che: 1. le garanzie descritte nelle sezioni della Normativa contrattuale sono operanti quando sono espressamente richiamate nella Scheda contrattuale;. 2. le garanzie sono prestate alle condizioni riportate in questo documento e alle condizioni indicate nella Scheda contrattuale compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti. Glossario: le parole della polizza 1. Condizioni Generali di assicurazione: le regole di base 2 applicate ai contratti assicurativi Condizioni particolari di polizza : le regole specifiche 3 del contratto abitazione Sezione Incendio all risks 4 Beni assicurati ed esclusioni: cosa assicurato e cosa no Vincoli e limitazioni: quando si attivano le garanzie di questa sezione Condizioni particolari: regole per casi specifici Sezione Furto e rapina 5 Beni assicurati ed esclusioni: cosa assicurato e cosa no Vincoli e limitazioni: quando si attivano le garanzie di questa sezione Condizioni particolari: regole per casi specifici Sezione Responsabilit civile 6 Eventi, persone assicurate ed esclusioni: cosa assicurato e cosa no Vincoli e limitazioni: quando si attivano le garanzie di questa sezione Sezione Tutela giudiziaria 7.

7 Sezione Assistenza 8. In caso di sinistro 9 Incendio All risks e Furto e rapina Responsabilit civile Tutela Giudiziaria Assistenza INDFC12 - 606 pagina 5 di 50 stampata in data: 18/10/2007 COPIA PER IL CLIENTE. FULL CASA. polizza abitazione . Modello FC12 - Edizione Giugno 2006. 1 GLOSSARIO. Assicurato: il soggetto il cui interesse protetto dall'assicurazione. Cassaforte o armadio corazzato: mezzo di custodia costituito da contenitore avente almeno le seguenti caratteristiche: pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;. movimento di chiusura azionante catenacci posti almeno su un lato del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;. le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza danneggiamento del medesimo.

8 Le casseforti non a muro e gli armadi corazzati devono avere un peso minimo di 100. Kg, in caso contrario devono essere ancorati al pavimento. Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza , entro la somma/massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili. Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile. Furto con destrezza: il furto commesso con particolare abilit in modo da eludere l'attenzione del derubato. Incombustibilit : si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma n a reazione esotermica.

9 Il metodo di prova quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Indennizzo: la somma corrisposta dalla Societ all'Assicurato in caso di sinistro, dopo l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza . Limite di indennizzo: l'importo, entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso della Societ in relazione alle garanzie prestate. Limite di risarcimento: l'importo, entro il massimale assicurato, che rappresenta il massimo esborso della Societ in relazione alle garanzie prestate di Responsabilit Civile. Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Societ in relazione alle garanzie prestate di Responsabilit Civile. Il massimale unico rappresenta altres il limite per sinistro, per persona e per danni a cose e animali. Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, nell'ambito della gestione dell'attivit domestica e/o familiare e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

10 Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. CONFC12 - 606 pagina 6 di 50 stampata in data: 18/10/2007 COPIA PER IL CLIENTE. FULL CASA. polizza abitazione . Modello FC12 - Edizione Giugno 2006. Regola proporzionale: criterio secondo il quale la Societ riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza sia inferiore a quello determinato al momento del sinistro, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile. Risarcimento: la somma corrisposta dalla Societ al terzo danneggiato in caso di sinistro, dopo l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza . Scippo: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto: la somma stabilita contrattualmente, calcolata in percentuale del danno liquidabile e da esso dedotta.


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