Transcription of Genitori e figli - notariato.it
1 Le Guide per il CittadinoGenitori e figlila legge oltre gli affettiConsiglio Nazionale del NotariatoAdiconsumAdocAltroconsumoAssout entiCasa del ConsumatoreCittadinanzattivaConfconsumat oriFederconsumatoriLega ConsumatoriMovimento ConsumatoriMovimento Difesa del CittadinoUnione Nazionale Consumatori1 1. La liazioneCon la riforma del Diritto di Famiglia del 1975 e la pi recente riforma della Filiazione entrata in vigore nel 2014, la legge ha radicalmente cambiato il rapporto tra Genitori e figli , siano essi nati dentro o fuori il matrimonio, equiparandoli e mo-dificandone in modo significativo le relazioni di parentela.
2 Lo status di figlio comporta precisi diritti, riconducibili a un vero e proprio Statuto dei diritti del figlio , come il mante-nimento, l educazione, l istruzione e l assistenza morale. Ma an-che doveri, quali il rispetto, l obbligo alla convivenza (se mino-ri) e il contributo, secondo le proprie capacit , al mantenimento della famiglia. La tredicesima Guida per il Cittadino di Notai e Associazio-ni dei Consumatori affronta gli aspetti legislativi della rela-zione Genitori - figli : come la responsabilit genitoriale, che sostituendo la potest ne ha enfatizzato gli aspetti doverosi di cura morale e materiale del figlio fino a quando non abbia rag-giunto l indipendenza economica.
3 L affidamento e l adozione, nelle modalit ammesse in Italia, la procreazione assistita e tutte le misure di tutela quando si ha a che fare con minori; e ancora, l amministrazione di sostegno, la fase successoria e il passaggio generazionale di un tutte le altre Guide, il vademecum distribuito gratuita-mente dal Consiglio Nazionale del notariato e dalle Associazio-ni dei Consumatori che hanno partecipato alla sua realizzazio-ne; inoltre disponibile sui rispettivi siti 2016 23 1.
4 La liazione1. La liazioneL ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI RICONOSCERE figli NATI FUORI DAL MATRIMONIOCon la riforma del diritto di Famiglia venne abrogato il divieto di riconoscere i figli nati da relazioni extraconiugali (detti figli adul-terini), ma rimase quello di riconoscere i figli incestuosi (i cui ge-nitori cio fossero tra loro parenti o affini in linea retta si pensi alla relazione tra padre e figlia - ovvero parenti in linea collate-rale fino al 2 grado si pensi alla relazione tra un fratello e una sorella).
5 Con la riforma della Filiazione del 2012, pur restando fermo il giudizio di riprovevolezza delle relazioni sessuali tra parenti, si scelto di abolire il divieto di riconoscere figli incestuosi: esso, infatti, finiva col punire non gli autori di tale gesto, ma il loro fi-glio, che ne vittima passiva e perch l art. 251 prevede ora che il figlio nato da per-sone con un vincolo di parentela o affinit in linea retta o di pa-rentela collaterale nel secondo grado, possa essere riconosciu-to previa autorizzazione del tribunale,1 con riguardo esclusiva-mente all interesse del figlio.
6 LE CONSEGUENZE PI RILEVANTI DELLA UNIFICAZIONE DI STATUS DI FIGLIOSi evidenziano alcuni tra gli effetti pi rilevanti della equipara-zione totale del figlio naturale al figlio legittimo: il figlio naturale oggi instaura rapporti di parentela non solo con il genitore che lo ha riconosciuto, ma anche con la famiglia del genitore, quindi: -il padre del padre diventa a tutti gli effetti il nonno; -il fratello del padre o della madre diventa lo zio, con diritto di succedergli per rappresentazione (v.)
7 Cap. Diritti successori dei fi-gli) nel caso di sua morte seguita da rinuncia all eredit da parte del padre;1. La filiazioneLa filiazione il rapporto che intercorre tra una persona e colo-ro che l hanno concepita, quindi tra i Genitori e il figlio, che gode di diritti e doveri sintetizzabili nel termine di status di figlio , sia esso nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio. Un rappor-to giuridico del tutto simile a quello della filiazione di sangue quello dell adozione che si realizza attraverso un procedimento giudiziale sostitutivo della procreazione STORICIP rima della riforma del diritto di Famiglia del 1975 il codi-ce civile aveva conservato la vecchia discriminazione tra fi-gli legittimi e figli illegittimi (nati cio fuori dal matrimonio).
8 Tra questi venivano poi ulteriormente distinti i figli adulterini e quelli incestuosi; questi ultimi non potevano essere riconosciuti n ricevere la riforma del 1975 venne stabilito che i figli nati fuori dal matrimonio, anche se adulterini, potevano essere ricono-sciuti pur godendo di uno status inferiore a quello dei figli legittimi. L unico modo per equiparare a tutti gli effetti la condizione di un figlio naturale a quello di un figlio nato nel matrimonio rimane-va quello di procedere alla legittimazione , con un successivo matrimonio tra i suoi Genitori con la legge 219 del 2012 (entrata in vigore il 1 gennaio 2013) e il successivo attuativo n.
9 154/2013 (entrato in vi-gore il 7 febbraio 2014), stata superata ogni distinzione tra figlio legittimo e naturale, stabilendo l unicit di stato: oggi esistono i soli figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio, senza distinzione alcuna tra i primi e i secondi. 45 1. La liazione1. La liazione Genitori non uniti in matrimonio, l accertamento di status regolato da un principio essenzialmente volontaristico , dipende cio da un atto di riconoscimento che deve essere effettuato personalmente da ciascun genitore, oppure da un provvedimento di riconoscimento giudiziale (sempre su inizia-tiva del genitore).
10 In mancanza di una dichiarazione esplicita di riconoscimento da parte di entrambi i Genitori , pu accadere che l atto di nascita documenti il solo fatto della nascita. Per-tanto il riconoscimento dello status di figlio pu risultare: -da una sentenza del giudice (dichiarazione giudiziale di pa-ternit o maternit ); -oppure in modo volontario, con: -dichiarazione dinanzi all ufficiale dello stato civile conte-stualmente alla denuncia della nascita; -dichiarazione resa, successivamente, all ufficiale dello stato civile, o a un notaio o a un console con atto pubblico.