Transcription of Giunta Regionale della Campania
1 Giunta Regionale della Campania Il Presidente ORDINANZA n. 1 del 07/01/2022 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanit pubblica e dell art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell ampia diffusione della variante omicron sul territorio Regionale . VISTO l art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Campania ; PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pi volte prorogato, e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell art.
2 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e , e in particolare l art. 1, a mente del quale 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus e l art.
3 3 (Misure urgenti di carattere Regionale o infraregionale), secondo il cui disposto 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale ; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.
4 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e e in particolare, l art. 1 a mente del quale (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario Regionale . I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
5 In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Giunta Regionale della Campania Il Presidente Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.
6 ; VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale stato, tra l altro, disposto che 1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis).. 2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 16, le parole , ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 sono sostituite dalle seguenti: restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative ; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n.
7 44, cos come convertito dalla legge 28 maggio, n. 76 e, in particolare, l art. 4-ter, introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari a tenore del quale 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validit delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n.
8 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;(omissis)..2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivit lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.
9 (omissis). L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivit lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione n altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a)
10 , provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di Giunta Regionale della Campania Il Presidente contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivit (omissis) ; VISTO il decreto-legge 23 aprile 2021, , convertito dalla legge 17 giugno 2021, , come novellato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali ; VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, , a norma del cui articolo 1 ( Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie ) 1.